Il passaggio generazionale (1° parte)
Il passaggio generazionale: trasferimenti "mortis causa". Le successioni

Il faggio longevo fino a 500 anni ha sussurrato, fin dall'antichità, messaggi di eternità agli uomini, chi lo pianta sa che non potrà vederlo raggiungere il suo massimo splendore, ma nonostante ciò gli dedicherà cure ed attenzioni, lo proteggerà dalle malattie, dal gelido freddo invernale, dal torrido caldo estivo, chi deciderà di piantarlo lo farà per destinarlo alle future generazioni.
Mi perdonerete questa digressione botanica, ma ritengo il faggio il migliore testimonial per introdurre il concetto di passaggio generazionale.
Per passaggio generazionale si intendono quelle norme che regolano la sorte dei rapporti giuridici che non si estinguono con la morte del titolare e che assicurano la continuità dei rapporti, attivi e passivi, che facevano capo al de cuius.
E' mia opinione che il passaggio generazionale prima che processo operativo sia un processo esistenziale, esso attiene alle esperienze, ai valori, alle aspirazioni ed ai vissuti delle persone che ne sono coinvolte, rifletterci per tempo ci permetterà di operare delle scelte che potranno rispondere a diverse necessità, come ad esempio tutelare maggiormente soggetti deboli, evitare che persone care possano rimanerne escluse, impedire in caso di immobili ed aziende cadute in successione, la frammentazione del patrimonio e la discontinuità nella gestione aziendale a causa della comunione ereditaria.
Bisogna inoltre considerare due aspetti di natura sociale: il primo è che negli ultimi trenta anni il concetto di famiglia si è completamente modificato, alla famiglia "tradizionale" si sono aggiunte famiglie con un solo genitore, famiglie con figli di precedenti unioni, coppie senza figli, rapporti di convivenza, unioni civili; il secondo è la sempre maggiore internazionalizzazione dei soggetti, ad esempio persone con doppia cittadinanza o persone con residenza in paesi diversi da quelli di cittadinanza, o dei beni, ad esempio immobili al di fuori del territorio italiano, elementi che non fanno che aumentare la necessità di pianificare per tempo il passaggio generazionale.
Nella mia attività di Private Banker, offro ai miei clienti incontri dedicati all'argomento, nei quali raccolgo i dati parimoniali ed ascolto i loro desiderata, da questi elaboro diverse soluzioni evidenziando di ognuna plus e minus, soluzioni che condivido con i miei clienti e con i loro professionisti di fiducia, il loro notaio, il loro fiscalista, il loro legale, perchè ritengo che solo collaborando con lo specialista di ogni campo sarà possibile elaborare la soluzione ottimale per raggiungere l'obiettivo prefissato.
Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipologie di successione:
- legittima, dove gli eredi sono individuati dalla legge nelle persone che intrattenevano i più stretti rapporti di parentela con il de cuius;
- testamentaria, dove gli eredi ed eventualmente i legatari sono individuati dallo stesso de cuius, quando era ancora in vita, con un apposito negozio giuridico che prende il nome di testamento.
Diversi sono gli effetti dell'una o dell'altra scelta, nella prima il patrimonio sarà diviso secondo quote stabilite dalla legge, nella seconda il testatore protrà disporre liberamente di una parte del patrimonio, la quota disponibile, destinandolo a proprio piacere, restando comunque a favore di altri la quota di legittima quota riservata per legge agli eredi legittimari (coniuge e figli ed in assenza dei figli, gli ascendenti). Inoltre, il testatore, nel rispetto delle quote (disponibile - legittima) potrà assegnare specifici beni a specifici soggetti, risolvendo in questo modo la problematica della comunione ereditaria.
L'art. 456 del c.c. afferma che la succesione si apre al momento del decesso, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, quindi in quel momento si viene a formare la massa ereditaria.
Si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto, si sottraggono a questi i debiti in modo da far rimanere solo l'attivo netto (relictum), e si riuniscono fittiziamente i beni donati in vita dal defunto (donatum). La somma di relictum e donatum forma la massa fittizia, su cui calcolare i diritti ereditari.
Queste poche righe non hanno la presunzione di coprire totalmente l'universo delle successioni, in quanto ogni situazione è diversa ed unica, ma hanno lo scopo di far nascere nel lettore il bisogno di affrontare un argomento delicato, dove spesso fatalismo e superstizione possono portare a non compiere atti che renderebbero più agevole il trasferimento del patrimonio, lasciandoci liberi di vivere in maniera intima, profonda e personale la perdita di una persona cara.
Mi perdonerete questa digressione botanica, ma ritengo il faggio il migliore testimonial per introdurre il concetto di passaggio generazionale.
Per passaggio generazionale si intendono quelle norme che regolano la sorte dei rapporti giuridici che non si estinguono con la morte del titolare e che assicurano la continuità dei rapporti, attivi e passivi, che facevano capo al de cuius.
E' mia opinione che il passaggio generazionale prima che processo operativo sia un processo esistenziale, esso attiene alle esperienze, ai valori, alle aspirazioni ed ai vissuti delle persone che ne sono coinvolte, rifletterci per tempo ci permetterà di operare delle scelte che potranno rispondere a diverse necessità, come ad esempio tutelare maggiormente soggetti deboli, evitare che persone care possano rimanerne escluse, impedire in caso di immobili ed aziende cadute in successione, la frammentazione del patrimonio e la discontinuità nella gestione aziendale a causa della comunione ereditaria.
Bisogna inoltre considerare due aspetti di natura sociale: il primo è che negli ultimi trenta anni il concetto di famiglia si è completamente modificato, alla famiglia "tradizionale" si sono aggiunte famiglie con un solo genitore, famiglie con figli di precedenti unioni, coppie senza figli, rapporti di convivenza, unioni civili; il secondo è la sempre maggiore internazionalizzazione dei soggetti, ad esempio persone con doppia cittadinanza o persone con residenza in paesi diversi da quelli di cittadinanza, o dei beni, ad esempio immobili al di fuori del territorio italiano, elementi che non fanno che aumentare la necessità di pianificare per tempo il passaggio generazionale.
Nella mia attività di Private Banker, offro ai miei clienti incontri dedicati all'argomento, nei quali raccolgo i dati parimoniali ed ascolto i loro desiderata, da questi elaboro diverse soluzioni evidenziando di ognuna plus e minus, soluzioni che condivido con i miei clienti e con i loro professionisti di fiducia, il loro notaio, il loro fiscalista, il loro legale, perchè ritengo che solo collaborando con lo specialista di ogni campo sarà possibile elaborare la soluzione ottimale per raggiungere l'obiettivo prefissato.
Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipologie di successione:
- legittima, dove gli eredi sono individuati dalla legge nelle persone che intrattenevano i più stretti rapporti di parentela con il de cuius;
- testamentaria, dove gli eredi ed eventualmente i legatari sono individuati dallo stesso de cuius, quando era ancora in vita, con un apposito negozio giuridico che prende il nome di testamento.
Diversi sono gli effetti dell'una o dell'altra scelta, nella prima il patrimonio sarà diviso secondo quote stabilite dalla legge, nella seconda il testatore protrà disporre liberamente di una parte del patrimonio, la quota disponibile, destinandolo a proprio piacere, restando comunque a favore di altri la quota di legittima quota riservata per legge agli eredi legittimari (coniuge e figli ed in assenza dei figli, gli ascendenti). Inoltre, il testatore, nel rispetto delle quote (disponibile - legittima) potrà assegnare specifici beni a specifici soggetti, risolvendo in questo modo la problematica della comunione ereditaria.
L'art. 456 del c.c. afferma che la succesione si apre al momento del decesso, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, quindi in quel momento si viene a formare la massa ereditaria.
Si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto, si sottraggono a questi i debiti in modo da far rimanere solo l'attivo netto (relictum), e si riuniscono fittiziamente i beni donati in vita dal defunto (donatum). La somma di relictum e donatum forma la massa fittizia, su cui calcolare i diritti ereditari.
Queste poche righe non hanno la presunzione di coprire totalmente l'universo delle successioni, in quanto ogni situazione è diversa ed unica, ma hanno lo scopo di far nascere nel lettore il bisogno di affrontare un argomento delicato, dove spesso fatalismo e superstizione possono portare a non compiere atti che renderebbero più agevole il trasferimento del patrimonio, lasciandoci liberi di vivere in maniera intima, profonda e personale la perdita di una persona cara.
Articolo del: