Il passaggio generazionale


Negli ultimi tempi il processo del passaggio generazionale ha assunto una importanza sempre più rilevante
Il passaggio generazionale
Negli ultimi tempi il processo del passaggio generazionale ha assunto una importanza sempre più rilevante nell’ambito del trasferimento delle piccole medie imprese. Il processo per regolare il passaggio generazionale deve esser pianificato e strutturato in maniera preventiva seguendo quelle che ben possiamo definire le regole per il passaggio generazionale nelle imprese familiari. Parimenti una accurata pianificazione preventiva può essere prevista anche nell’ambito dei trasferimenti patrimoniali della famiglia in casi di patrimoni particolarmente consistenti.
E’ necessario pianificare per tempo e in modo strategico il passaggio di consegne tra l’imprenditore e l’erede, valutandone con attenzione i principali rischi e le potenziali opportunità, al fine di garantire la competitività e continuità dell’azienda.
Il passaggio generazionale è un processo che si snoda in un arco temporale in cui entrano in gioco numerosi ed eterogenei fattori di natura fiscale, amministrativa, giuridica. A questi si aggiungono i rapporti psicologici tra le persone coinvolte che giocoforza involgono la realtà familiare e quella aziendale.

Il PATTO DI FAMIGLIA rappresenta una deroga al generale divieto di disporre della propria successione, di cui all’art. 458 del c.c.
A seguito della riforma legislativa del 2006 è lecito l’accordo con il quale l’imprenditore trasferisce l’azienda (se si tratta di un imprenditore individuale) o le sue partecipazioni societarie (se si tratta del socio di una società di persone o di una società di capitali) a uno o più dei suoi "discendenti", ad esempio, i suoi figli o i suoi nipoti; gli altri stretti familiari (che non succedono nella attività di impresa di famiglia).

La SCISSIONE consiste nel Passaggio generazionale esclusivamente per quanto riguarda l’azienda operativa e Mantenimento in capo al genitore del patrimonio immobiliare.
Con la scissione è possibile scomporre il patrimonio della scissa nelle sue componenti principali: il ramo operativo e quello immobiliare.

Tramite il TRUST è possibile la scelta dell’erede che proseguirà l’attività dell’azienda di famiglia; la tutela dell’integrità del patrimonio aziendale nei confronti di soggetti terzi o componenti indesiderati della famiglia; mantenimento del controllo da parte del fondatore fino alla sua morte; continuità nella politica di gestione dell’azienda.
Per quanto attiene al trasferimento dei patrimoni familiari occorre osservare che la legge prevede norme rigide ed apposite che lasciano tuttavia alcuni margini di libertà decisionale al disponente.

IL TESTAMENTO
L’art. 587 del codice civile definisce così il testamento:
"Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse".
Alla luce del disposto ex Codice Civile il testamento "è un atto revocabile" , ed è proprio la revocabilità e la semplicità dell’atto sono le caratteristiche rendono questo strumento estremamente efficiente.
Più il caso è complesso e più è necessario che il testamento venga redatto attraverso l’assistenza di professionisti, che siano in grado di padroneggiare la questione.

TRASMETTERE IL PATRIMONIO - COMBINAZIONE DI STRUMENTI
Un altro strumento molto efficiente per trasmettere il patrimonio è rappresentato dalle Polizze assicurative.
Questi strumenti oltre ad assolvere molto bene il compito di proteggere e trasmettere il patrimonio, sono ottimizzatori fiscali tremendamente efficaci, sia per l’esenzione dalle imposte sulla successione, sia per quello che riguarda la possibilità di coordinarli con altri strumenti come, ad esempio, l’abbinamento polizza e trust. In pratica si utilizza una polizza vita, di solito multiramo, per gestire il patrimonio fintanto che il soggetto è in vita, lo stesso assume di solito il ruolo di contraente della polizza.
Il beneficiario in caso di morte è un trust "dormiente", già costituito e configurato che verrà ad attivarsi solo alla morte del contraente.
Non vi è pretesa di essere esaustivi in questa panoramica generale e, soprattutto, la singolarità di ogni situazione familiare imprenditoriale e patrimoniale impone un accurato e personalizzato studio al fine di individuare la soluzione più idonea a raggiungere gli scopi desiderati.

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di Carlo Zazzarino

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