Il contratto di convivenza, come tutelarsi


I contratti di convivenza consentono alle coppie conviventi non coniugate di fissare regole condivise per una reciproca tutela
Il contratto di convivenza, come tutelarsi

La recente L. 20 maggio 2016, n. 76 prevede ai commi 50 e seguenti il nuovo istituto dei Contratti di Convivenza: “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”.

I conviventi che siano soltanto tali e non uniti da alcun vincolo di matrimonio possono, dunque, disciplinare alcuni aspetti della loro vita in comune.

Gli aspetti non patrimoniali non possono essere oggetto di un contratto di convivenza e sono, pertanto, esclusi da questa disciplina.

Presupposto inderogabile è che i conviventi siano tali, maggiorenni, non interdetti, uniti stabilmente da legami affettivi e di coppia nonché reciproca assistenza morale e materiale, non coniugati/uniti civilmente o in un altro contratto di convivenza, non vincolati da rapporti di parentela, affinità od adozione, matrimonio o precedente unione civile, pena l'inefficacia del contratto.

Per l'accertamento, sotto il profilo probatorio, della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza (ovvero mutamenti intervenuti nella loro composizione).

Il contratto di convivenza, così come le sue modifiche (anche in tema di regime patrimoniale) e la sua risoluzione, richiede la forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l'atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'Anagrafe.

L’aspetto più significativo della disciplina sui contratti di convivenza prevede a favore dei conviventi la possibilità di scegliere un regime patrimoniale, optando per la comunione legale (che, null’altro è che la comunione legale dei beni per i coniugi), per una separazione legale dei beni o per una comunione convenzionale. In ipotesi di regime della comunione dei beni, i conviventi dovranno tenere conto di come i loro acquisti entreranno a far parte della stessa fatti salvi i casi di esclusione previsti dagli articoli 178 e 179 cod. civ. E’, tuttavia, possibile modificare in qualsiasi momento le convenzioni in ordine al regime patrimoniale scelto.

E’ prevista la facoltà di recedere (unilateralmente) dal contratto di convivenza, con dichiarazione unilaterale resa al notaio o all’avvocato. Quando il convivente che eserciti il recesso sia unico titolare della disponibilità della residenza familiare, lo stesso dovrà concedere all’altro convivente un termine non inferiore a novanta giorni per abbandonare l’immobile.

Il contratto di convivenza non tollera l’apposizione di termini o condizioni che, dunque, si riterranno non apposti poiché nulli.

Il contratto di convivenza può contenere, a titolo esemplificativo:

•    l'indicazione della residenza;

•    le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

•    il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza;

•    la designazione dell'altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

•    l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti.

Nel contratto di convivenza sarà possibile prevedere, quale negozio collegato, un trasferimento immobiliare che, per essere opponibile ai terzi, richiede la forma notarile. E’, tuttavia, necessario che il contratto di convivenza sia predisposto con le clausole che disciplinino quanto possa essere previsto dalle parti, al fine di evitare successive incomprensioni.

Si verifica la nullità (insanabile) del contratto, che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse, qualora esso venga stipulato in presenza di un vincolo matrimoniale, di unione civile o di altro contratto di convivenza; in assenza di effettiva convivenza di fatto; da persona minore di età; da persona interdetta giudizialmente; in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (art. 88, cod. civ.). Gli effetti del contratto restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'art. 88, cod. civ., fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti.

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento di detta comunione.

Nel caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, la Parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altra Parte, nonché al Professionista che ha ricevuto il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

Se si verifica la morte di uno dei conviventi, il superstite o gli eredi del deceduto devono notificare al Professionista che ha ricevuto il contratto l'estratto dell'atto di morte per l’annotazione a margine del contratto di convivenza dell'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'Anagrafe del Comune di Residenza.

Alla cessazione della convivenza, se il convivente versa in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto a ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, nella misura determinata dall’art. 438, comma II, cod. civ..

Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti: se detta legge è differente, la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata, fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.

 

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di Avv. Carolina Akie Colleoni

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