Il periodo transitorio nell’attuazione del CTS

Il non profit nel 2018.
Dal 1° gennaio 2018 il regime di deduzioni e detrazioni previste dalla riforma del terzo settore opererà con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a favore di tutti gli Enti del terzo settore (Ets) compresi, al ricorrere di determinate condizioni, anche gli Ets commerciali, le imprese sociali (non costituite in forma societaria) e le cooperative sociali, mentre la normativa previgente al Cts riservava le erogazioni liberali a favore di Onlus e di poche altre specifiche tipologie di enti no profit.
Pertanto, anche se il nuovo regime di deducibilità o detraibilità delle erogazioni liberali effettuate, in via generale, è riconosciuto unicamente qualora tali liberalità siano rese a favore di Ets non commerciali (così come qualificati in base al computo di prevalenza di cui al co. 5 dell'art. 79, Cts), con particolari e ulteriori vantaggi qualora l'ente beneficiario sia una Organizzazione di volontariato (Odv), il medesimo regime trova tuttavia applicazione anche nei confronti delle erogazioni effettuate a favore di Ets commerciali, di cooperative sociali e di imprese sociali (non costituite in forma societaria). Per poter usufruire del regime di vantaggio fiscale è necessario che l'ente beneficiario utilizzi le liberalità ricevute per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 83, co. 6, Cts).
Le erogazioni liberali.
Con la Riforma del Terzo settore, l’efficacia normativa delle disposizioni fiscali è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts); tuttavia, con riferimento ad alcune agevolazioni fiscali, la cui adozione non richiedeva l'intervento di specifiche autorizzazioni comunitarie, il legislatore ha optato per un'anticipata entrata in vigore al 1° gennaio 2018. Si tratta, in particolare, delle norme che regolano il regime di deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets (art. 83, Cts), il nuovo credito d'imposta definito "Social bonus" (art. 81, Cts), alcune esenzioni e agevolazioni riconosciute ai fini dei tributi locali e delle imposte indirette (art. 82, Cts), nonché il nuovo regime di esenzione Ires dei redditi immobiliari riconosciuto alle Odv (art. 84, co. 2, Cts) e Aps (art. 85, co. 7, Cts). Queste misure agevolative, pertanto, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018 e, a regime, andranno a sostituire le misure previgenti.
L’analisi di convenienza.
Ad esempio, in base alla normativa previgente il Cts, nel caso di persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di Onlus e Aps si può scegliere fra la deduzione prevista dall'art. 14, d.1. 35/2005 (deduzione dell'erogazione in denaro o natura, fino a 70.000,00 euro, nei limiti del 10% del reddito complessivo dell'erogatore) e le detrazioni di cui all'art. 15, co.1, lett. i-quater), Tuir (detrazione del 19% delle erogazioni liberali fino a euro 2.065,83 a favore di Aps) e art. 15, co. 1.1, Tuir (detrazione del 26% delle erogazioni liberali, fino a 30.000 euro, a favore delle Onlus). In questi casi, la scelta della misura più vantaggiosa per l'erogatore è necessariamente condizionata dalla misura della sua aliquota marginale Irpef.
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