Il permesso di costruire convenzionato


Modifiche al Testo Unico dell'Edilizia
Il permesso di costruire convenzionato
Il legislatore, con il decreto legge n. 133 del 2014 (c.d. «Sblocca Italia»), convertito con legge n. 164 del 2014, ha introdotto nel D.P.R. n. 380/2001 (testo unico dell’edilizia), all'art. 28-bis, il Permesso di costruire convenzionato.
Si legge nell'articolo in parola:
1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sostanzialmente, la figura de qua si caratterizza per la stipula di una convenzione con la quale si delineano gli obblighi gravanti sul soggetto privato attuatore per ottenere il permesso di costruire soddisfacendo nel contempo il pubblico interesse.
L'istituto non rappresenta tuttavia una novità, atteso che esso è già stato oggetto di previsione da parte dei legislatori della Regione Lombardia (cfr., legge n. 51 del 1975, art 17 e, legge n. 12 del 2005, artt. 10, comma 2 e 73-bis), della Regione Piemonte (cfr., legge n. 56 del 1977, art. 49, comma 4), della regione Liguria (cfr., legge n. 36 del 1977, art. 49), della Regione Emilia Romagna (cfr., legge n. 14 del 2014, artt. 7 e 8), nonché della Provincia Autonoma di Trento (cfr., legge n. 1 del 2008, art. 104, comma 5).

La stessa giurisprudenza amministrativa non ha mancato di pronunciarsi positivamente sulla figura de qua, sottolineandone l'utilità nel dare piena attuazione al divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, co. 2, l. 241/90, mediante un equilibrato contemperamento dell’interesse pubblico al rispetto della normativa urbanistica con l’interesse privato alla rapidità ed efficienza della P.A.
Nel caso di specie, siamo in presenza di un intervento chiaramente volto a semplificare il sistema dei titoli edilizi, atteso che il permesso di costruire convenzionato si presta ad essere utilizzato in alternativa agli strumenti urbanistici attuativi, caratterizzati da procedure lunghe e onerose, a tutto vantaggio sia del privato che della P.A.

Va infine sottolineato come il permesso di costruire convenzionato si presti potenzialmente ad essere utilizzato anche in relazione alle ipotesi di permesso in deroga, di cui al comma 1-bis dell’art. 14 del testo unico, anch'esso introdotto dall’ art. 17, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

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di Avv. Alfonso Emiliano Buonaiuto

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