Il permesso invalidi ha valore in tutta Italia


Il permesso rilasciato da un Comune per i portatori di handicap ha validità su tutto il territorio nazionale senza necessità di alcun adempimento
Il permesso invalidi ha valore in tutta Italia
Molte volte capita che i portatori di handicap, regolarmente muniti di permesso rilasciato dal proprio Comune di residenza, si vedano elevare contravvenzioni al Codice della Strada da Comuni diversi da quello di residenza, adducendo motivazioni quali la non validità dello stesso nei Comuni di non residenza e/o con la necessità di porre in essere adempimenti vari per la validità del permesso nei Comuni di non residenza.
Tutte le sanzioni amministrative elevate a soggetti titolari di regolare permesso invalidi, comprese quelle elevate a carico dei soggetti proprietari del veicolo che trasporta il soggetto titolare del permesso, purché questi possano dimostrare tale circostanza, sono illegittime e quindi da annullare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Difatti la Suprema Corte (su tutte sentenza 719/08) ha chiarito che i disabili possono circolare nelle ZTL di tutte le città d'Italia, non solo del comune di residenza; è stato inoltre definitivamente chiarito che la persona invalida può utilizzare il proprio permesso per circolare su tutto il terriotorio nazionale, con il solo obbligo di esporre il proprio permesso sul parabrezza dell'autoveicolo, al fine di "denotare la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sul quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alla zona ZTL"
Sulla scorta di quanto stabilito dalla Suprema Corte è assolutamente pacifico il concetto che il soggetto titolare di permesso invalidi NON debba in nessun modo provvedere ad alcun ulteriore e/o diverso adempimento per comunicare il proprio passaggio nella zona ZTL;
Nello specifico, qualora il Comune stabilisca (anche mediante la presenza di cartelli) che il soggetto titolare di permesso debba comunicare alla centrale operativa il proprio transito nella zona ZTL, pena l'emissione della sanzione amministrava in difetto di comunicazione, tale statuizione risulta illegittima e determina in modo assoluto la nullità della sanzione elevata, poiché tale adempimento costituirebbe un aggravamento contra legem della situazione di "privilegio" di cui invece gode il portatore di handicap titolare di regolare permesso.
E` quanto confermato da recente sentenza del Giudice di Pace di Rieti (Gennaio 2017)

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di avv. mancini antonio

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