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Il piede incolpevole della separazione


Si esamina la giurisprudenza in tema di contatti fra i piedi quale causa di addebito della separazione. Quando il "piede incolpevole" è veramente tale?
Il piede incolpevole della separazione

Sono usciti alcuni commenti online su una sentenza della Corte Suprema di Cassazione pubblicata il 6.12.2021, con la quale, ad avviso degli autori, la Corte Suprema avrebbe affermato che al coniuge che subisca sotto il tavolo il piedino altrui non può essere attribuito l’addebito della separazione.

Si sostiene, infatti, che il piede ricevente l’altrui piedino scodinzolante ha una mera condotta passiva rispetto alla condotta attiva di chi muova il proprio piede verso l’altrui; pertanto, deve affermare la mancanza di responsabilità del coniuge toccato, rispetto all’intromissione del soggetto toccante.

A dire il vero, la Corte Suprema (sentenza n. 38730/21, I Sez. Civ., Pres. dott.ssa Maria Acierno, Cons. rel. dott.ssa Giulia Iofrida) non è affatto entrata nella questione sottoposta al suo vaglio da un ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, per la semplice ragione che ha ritenuto che tale disamina, attinente alla responsabilità dell’addebito per i movimenti dei piedi sotto il tavolo, avrebbe comportato un apprezzamento in fatto sottratto al sindacato di legittimità. Alla Corte Suprema – ha ribadito – non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal Giudice di merito, cui resta riservato individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nella specie – la Corte ha osservato – non vi è stato omesso esame di fatti storici ritenuti decisivi, avendo la Corte di Appello proceduto ad una propria valutazione delle risultanze istruttorie. In realtà, la tesi della incolpevolezza del piedino attinto da quello altrui era stata esposta dalla Corte di Appello territoriale, con riferimento alla condotta colpevole, compiuta sotto il tavolo, di un amico di famiglia nel corso di una cena, trattandosi in tal caso di “gesto subito” neanche univocamente interpretabile. Ed infatti un tal gesto potrebbe anche, quando momentaneo, essere frutto di un movimento maldestro o anche di una patologia neurologica.

Il tema merita, tuttavia, qualche ulteriore riflessione, pur senza criticare la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che presumibilmente si è riferita ad un episodio subito ed anche istantaneo. Deve osservarsi che, con ponderata valutazione, non sempre può ritenersi incolpevole il soggetto, il cui piede è attinto dai movimenti di altro soggetto al di sotto di un tavolo, specialmente quando tali movimentazioni avvengano in presenza del coniuge seduto al medesimo tavolo e nel corso di incontri conviviali.

Senza volersi addentrare nella formulabile casistica, vi è da rilevare che certamente non è equiparabile un singolo episodio ad una pluralità reiterata di analoghi episodi, come non può ritenersi del tutto incolpevole la condotta di chi subisca l’accostamento e il raggiungimento del proprio piede ad opera di un piede altrui, in presenza del proprio coniuge, quando il piede invasore permanga per lungo tempo a perlustrare le estremità dell’altrui persona.

In altre parole, incolpevole sia la condotta di chi occasionalmente subisca un repentino “piedino” di amici e conoscenti, ma non si elevi a dogma di liceità tale condotta, quando sia reiterata più volte oppure quando sia consentita per apprezzabile lasso temporale. La dignità del rapporto coniugale lo impedisce e, se proprio vuol farsi il coniuge becco, si eviti di farlo in sua presenza con amoreggiamenti di tal genere.

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