Il principio di bigenitorialità in regime di separazione personale


Il rispetto del principio di bigenitorialità in caso di separazione personale dei coniugi.
Il principio di bigenitorialità in regime di separazione personale

In caso di separazione personale dei coniugi è compromesso il diritto del figlio a vedere entrambi i genitori?

Quando due coniugi decidono di procedere alla separazione è necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria competente al fine di ottenere il provvedimento di separazione personale degli stessi.

In presenza di prole il Tribunale è chiamato a pronunciarsi obbligatoriamente sull’affidamento dei figli se minorenni, in caso abbiano raggiunto i 12 anni o abbiano comunque acquistato una sufficiente capacità di discernimento spetterà ad essi esprimere un parere o una volontà (14 anni) in merito alla scelta del genitore col quale abitare.

Nell’assumere tale decisione l’autorità giudiziaria pone al centro l’esclusivo interesse morale e materiale del minore.

La disciplina sull’affidamento dei figli è contenuta nella Legge n. 54 del 2006, il cui scopo è quello di tutelare il minore in una fase delicata della propria vita, caratterizzata dalla molteplicità di mutamenti della sfera quotidiana abituale, cagionata dalla separazione dei genitori.

La citata disciplina introduce ex novo il c.d. principio di bigenitorialità in base al quale il minore ha il diritto “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo” con ciascuno dei genitori e “di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi”.

Per tale ragione il Giudice deve pronunciare l’affidamento condiviso e solo nei casi in cui quest’ultimo risulti pregiudizievole per il minore stabilirà l’affidamento esclusivo dello stesso.

L’onere della prova circa l’affidamento esclusivo è in capo al genitore che lo richiede, il quale sconta la sanzione dell’onere delle spese ove infondatamente invocato.

L’istituto dell’affidamento condiviso viene introdotto nella richiamata Legge (n. 54/2006) al fine di garantire alla prole la partecipazione effettiva di entrambi i genitori in egual misura alla propria crescita personale.

L’affido condiviso non implica necessariamente che i genitori debbano trascorrere il medesimo numero di ore con i figli. Di fatto “il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l’esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore” (Cass. n. 31902/2018).

Lo scopo della disciplina è quello di assicurare la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli, preservando i rispettivi legami e cooperando nell’educazione, assistenza e istruzione degli stessi.

In tale regime la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni inerenti la prole sono assunte di comune accordo considerando le esigenze, le inclinazioni e aspirazioni dei figli.

Come sopra accennato, al fine di prendere le scelte più appropriate sul collocamento prevalente presso il genitore, la disciplina consente al giudice di audire il minore (se ultra dodicenne) prima di assumere il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ove verrà collocato.

La legge del 2006, che ha invertito l’ordine di preferenza dell’applicazione giudiziale tra l’affidamento esclusivo e l’affidamento condiviso, ha fatto sì che quest’ultima modalità di affidamento e il suo corollario - costituito dal principio di bigenitorialità - divenissero la nuova norma da cui non discostarsi.

 

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di Avv. Rossella Lucchi

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