Il principio di inerenza e la deducibilità fiscale


L’Agenzia delle Entrate può negare la deducibilità di costi sostenuti dall’imprenditore perché ritenuti eccessivi rispetto ai ricavi?
Il principio di inerenza e la deducibilità fiscale

Il principio di inerenza, disciplinato dall’art. 109, comma 5, del T.U.I.R. stabilisce che “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. …”.

Si pone la questione se, sulla base del concetto di “inerenza”, l’Agenzia delle Entrate sia legittimata a negare la deducibilità di costi sostenuti dall’imprenditore perché ritenuti eccessivi rispetto ai ricavi e, dunque, “antieconomici”.

La Corte di Cassazione ha analizzato il fenomeno della “economicità” di un costo sia con riferimento alle imposte sul reddito che all’Iva pronunciandosi secondo orientamenti divergenti.

Alcune pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto che, in sede di accertamento, il Fisco sia legittimato ad effettuare una valutazione quantitativa dei costi dedotti dall’imprenditore, con la possibilità di disconoscere la deducibilità degli stessi dal reddito d’impresa laddove ritenuti sproporzionati – e quindi antieconomici - rispetto ai ricavi dichiarati (Cass. Sent. n. 18904/2018).

Un diverso orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Ord. n. 450/2018) ha ritenuto invece che l’inerenza di un costo sia valutabile soltanto da un punto di vista qualitativo.

In altre parole, secondo questo secondo orientamento, un costo è da considerare deducibile già solo per il fatto che sia riferibile all’attività di impresa, a prescindere dalla sua sproporzione rispetto ai ricavi dichiarati.

Ciò anche in ossequio al principio della libertà delle scelte dell’imprenditore, il quale non sempre è in grado di stabilire a monte quanti e quali ricavi potranno conseguire dal sostenimento di determinati costi d’impresa.

In ambito Iva invece, la giurisprudenza comunitaria (Corte giust. 20 gennaio 2005, causa C-412/03, Hotel Scandic Gasabach), pienamente condivisa anche dalla Corte di Cassazione (Cass. Sent. 2240/2018) è risultata concorde nell’affermare che l’”antieconomicità” di un costo in relazione al ricavo conseguito non può comportare l’indetraibilità dell’Iva ad esso afferente; ciò in ossequio al principio di neutralità che caratterizza l’Imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, una sproporzione macroscopica dei costi rispetto ai ricavi potrebbe, comunque, assumere rilevanza indiziaria in termini di non inerenza e, dunque, di indetraibilità ai fini Iva.

 

 

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di Avv. Andrea D'Agata

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