Il punto sulle collaborazioni dal 01/01/2016


Per le collaborazioni autonome, il 1° gennaio 2016 scatta l’applicazione delle previsioni del
Dlgs 81/2015, che ha abolito il contratto a progetto
Il punto sulle collaborazioni dal 01/01/2016
Per le collaborazioni autonome, il 1° gennaio 2016 scatta l’applicazione delle previsioni del Dlgs 81/2015, che ha abolito il contratto a progetto, mantenendo in vigore la relativa disciplina solo per i contratti in essere fino alla loro scadenza.
Di fatto viene ridisegnata la linea di confine tra lavoro autonomo e subordinato. Infatti, fatte salve alcune eccezioni tassativamente previste, «a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

È vero che, dopo l’abolizione del contratto a progetto, è ancora possibile stipulare contratti di collaborazioni coordinate e continuative, tra l’altro senza la necessità di ricondurle a un progetto e senza nemmeno la necessità di apporvi un termine, e quindi anche a tempo indeterminato. Ma la nuova norma disegna uno scenario in cui le collaborazioni coordinate e continuative sono soggette a maggiori restrizioni rispetto al passato.
Quelle che presentino le caratteristiche dell’organizzazione da parte del committente del luogo di svolgimento e della tempistica relativi all’adempimento della prestazione lavorativa (cioè della etero direzione) saranno assoggettate alla disciplina del lavoro subordinato.
Rimarranno genuinamente autonome, in sostanza, solo quelle collaborazioni in cui sia il collaboratore a decidere come, dove e quando lavorare. Il coordinamento, in altre parole, resta compatibile con l’autonomia del rapporto finché non travalica nella etero direzione. Il rischio che qualsiasi forma di inserimento del collaboratore nel ciclo produttivo venga intesa come manifestazione del potere organizzativo datoriale sulle modalità di lavoro, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato, è davvero molto alto. Ciò del resto corrisponde all’idea di fondo che ispira il Jobs Act: la "promozione" del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, considerato il contratto "standard", rispetto a tutte le altre forme di lavoro, anche autonome.

Una seconda disposizione del decreto, anch’essa applicabile dal 1° gennaio 2016, si propone di incentivare la "stabilizzazione", ovvero l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei co.co.co (anche a progetto) e dei titolari di partita Iva con i quali siano stati intrattenuti rapporti di lavoro autonomo. In particolare, la contropartita dell’assunzione consiste nella «estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro». Peraltro, sono «fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione», con la conseguenza che se a carico dell’impresa sono già state riscontrate irregolarità, la successiva assunzione non serve a sanarle.
L’accesso alla misura di favore è, però, condizionato dalla sussistenza di due presupposti:
1) la sottoscrizione da parte dei lavoratori in una delle sedi protette di una transazione riferita a ogni possibile pretesa riguardante la qualificazione del rapporto pregresso;
2) il mancato licenziamento del lavoratore, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per i primi 12 mesi di contratto. Occorrerà attendere l’approvazione della legge di Stabilità per capire se tali vantaggi potranno essere cumulati con gli sgravi contributivi che, a quanto pare, saranno mantenuti anche per il 2016, sia pure in forma ridotta. Lo Studio come sempre assisterà i Clienti che volessero stipulare contratti di co.co.co., dal punto di vista di adempimenti formali e burocratici (es. stesura contratto, comunicazioni al centro per l’impiego, elaborazione cedolini paga, ecc...), ma non potrà entrare nel merito di come nel concreto si svolgeranno le collaborazioni e di valutazioni soggettive sulla genuinità dei contratti.

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di Dott. Andrea Vedovello

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