Chi è il rappresentante fiscale italiano di soggetto estero e cosa fa?


Ecco chi è il rappresentante fiscale italiano di soggetto estero e qual è la disciplina in merito
Chi è il rappresentante fiscale italiano di soggetto estero e cosa fa?

Il Rappresentante Fiscale italiano di soggetto estero è un soggetto (persona fisica o società), incaricato di adempiere a tutti gli adempimenti IVA in Italia del soggetto estero.

La nomina del rappresentante fiscale per gli operatori non residenti, che intrattengono rapporti con l’Italia, e che non hanno una Stabile Organizzazione, è obbligatoria. Questo per effetto dell’articolo 17, secondo comma, del DPR n 633/72.

Con il Rappresentante Fiscale gli operatori esteri possono adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA per le operazioni rilevanti in Italia.


Rappresentante fiscale Iva: disciplina

Il rappresentante fiscale è una persona fisica o una società italiana, che munita di partita IVA dedicata, assolve gli obblighi ed i diritti IVA.

In sostanza, il rappresentante opera in Italia per conto dell’azienda estera in relazione alle operazioni attività e passive imponibili IVA.

La figura del rappresentante fiscale è disciplinata dall’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72 il quale prevede:
"Gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e
senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell’art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma
del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7
".
 
Il Rappresentante Fiscale opera per effettuare alcuni adempimenti per conto dell’azienda estera. Adempimenti che possono essere così schematizzati:
- La fatturazione;
- La registrazione delle operazioni nei registri IVA;
- La detrazione ed il rimborso dell’imposta;
- La dichiarazione annuale IVA;
- Le liquidazioni periodiche IVA.

 
Effetti della nomina del rappresentante fiscale

In seguito alla nomina del rappresentante fiscale si crea una discrepanza tra soggetto passivo che effettua l’operazione e soggetto debitore dell’imposta.
Gli effetti delle operazioni effettuate in Italia da parte dell’operatore non residente si producono in capo al rappresentante. Questo come se si trattasse di un operatore residente o di una stabile organizzazione.

Può essere nominato rappresentante fiscale sia una persona fisica che una persona giuridica residente o avente sede nel territorio dello Stato.
Uno stesso soggetto può, inoltre, essere rappresentante fiscale di diversi operatori non residenti, possedendo, in tal caso, molteplici numeri di Partita IVA, in ragione
del numero delle società rappresentate. I soggetti non residenti possono, invece, avere un solo rappresentante fiscale in Italia.

E’ importante sottolineare che gli obblighi IVA rimangono a carico dei soggetti cessionari o committenti italiani, tramite il meccanismo dell’autofattura (Terzo comma dell’articolo 17 DPR n 633/72).

 
La nomina del rappresentante fiscale

La nomina del rappresentante fiscale in Italia di soggetto estero consente il recupero dell’IVA assolta su operazioni passive italiane. Inoltre, consente di operare con operatori privati in Italia (quando si superano le soglie di legge).

Il rappresentante fiscale deve essere nominato attraverso comunicazione effettuata all’Ufficio IVA, con le modalità previste dall’articolo 35 del DPR n.633/1972, di data anteriore al passaggio dei beni.

La nomina avviene secondo forme stabilite dall’articolo 1, comma 4, del DPR 441/1997.
L’atto di nomina deve essere anteriore all’esecuzione dell’operazione che ne richiede la nomina e deve essere comunicato alla controparte.
La nomina deve essere portata a conoscenza dei fornitori antecedentemente la prima operazione. Infatti le fatture emesse nei confronti del rappresentante fiscale devono essere cointestate al rappresentante ed al soggetto estero.


Nomina obbligatoria del rappresentante fiscale

E’ obbligatoria la nomina del rappresentante per i soggetti comunitari che, in mancanza di una Stabile organizzazione:
- introducono nel territorio dello Stato beni per esigenze della propria impresa;
- cedono a privati consumatori beni precedentemente introdotti in Italia ed ivi installati, montati o assiemati;
- effettuano nei confronti di privati consumatori prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative intermediazioni, prestazioni accessorie ai detti trasporti e relative intermediazioni, ovvero intermediazioni diverse da quelle indicate all’articolo 7, quarto comma, lettera d), del DPR n. 633/1972, nei casi in cui dette operazioni siano territorialmente rilevanti in Italia.

Questo è quanto precisato nella C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464.
L’obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale IVA non sussiste quando le operazioni sono direttamente qualificabili come acquisti o cessioni intracomunitari tra le parti contraenti, ivi comprese le operazioni triangolari.

In relazione all’applicazione dell’IVA sui servizi di trasporto internazionali e la nomina del
rappresentante fiscale occorre fare riferimento alla Risoluzione n 162/E/2000.
La norma prevede che le società che effettuano prestazioni territorialmente rilevanti in Italia nei confronti di privati consumatori, benché non imponibili, in assenza di una sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono tenute a nominare un rappresentante fiscale Iva in Italia.

La nomina del rappresentante, che in tale casistica è obbligatoria, deve essere effettuata anteriormente al compimento della prima operazione, con le modalità indicate successivamente.


Comunicazione della nomina del rappresentante fiscale

Il rappresentante fiscale IVA, deve essere un soggetto residente nel territorio dello Stato e deve risultare nominato, ai sensi dell’articolo 53, terzo comma, del DPR n 633/72.
La nomina del rappresentante fiscale IVA deve essere comunicata da parte del soggetto non residente al residente prima dell’esecuzione dell’operazione.
La R.M. 29 gennaio 1998, n. 3/E/1045, chiarisce che la tardività dell’annotazione nell’apposito registro della lettera di incarico viene equiparata, sul piano degli effetti, al difetto vero e proprio dell’annotazione stessa.
L’annotazione tempestiva costituisce, quindi, un vero e proprio onere, il cui mancato assolvimento impedisce, segnatamente alle operazioni poste in essere  antecedentemente all’annotazione in discorso, la produzione dei benefici riconducibili all’atto di nomina.
In assenza di una valida nomina del rappresentante, il cosiddetto falsus procurator dovrà, quindi, astenersi dal compiere qualsiasi atto di rilevanza tributaria. Atto che, in caso contrario, non produrrà effetto alcuno, al punto da dover essere rinnovato dal vero procuratore. Senza l’annotazione, infatti, l’Ufficio non è in grado di stabilire una data certa, da cui far decorrere gli effetti collegati alla rappresentanza.

La nomina del Rappresentante Fiscale IVA si può configurare alla stregua di un mandato.


Esempio di atto di nomina del rappresentante fiscale

Il sottoscritto………., nato a……….. il…….. e residente a………. in via………, in qualità di legale rappresentante dell’impresa……… con sede legale a…….. in via……….. con partita IVA n…………. con la presente scrittura privata NOMINA quale proprio rappresentante fiscale nel territorio italiano il signor/la società…….. residente/con sede a………. in via………. e con partita IVA n…………

Lo scrivente conferisce al rappresentante fiscale tutti i poteri necessari per eseguire gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633/1972 e dal D.L. n. 331/1993. (Nel caso di rappresentante fiscale “leggero”, citare la limitazione alla fatturazione e alla compilazione degli elenchi Intrastat prevista dall’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993).

Lì………………….. ………………. (Firma)


Apertura della partita Iva

Il soggetto nominato rappresentante deve aprire la propria posizione IVA. Si tratta della presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA, ovvero:
- Il modello AA7/10 per le società;
- Il modello AA9/12 per le persone fisiche.

Attraverso l’apertura della posizione IVA del rappresentante il soggetto estero è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA nazionale.
Il soggetto italiano nominato rappresentante che già possiede una Partita IVA, sarà dotato di una seconda partita IVA. Ciascuna posizione deve essere gestita in modo autonomo e con contabilità separata.
Un rappresentante fiscale può essere nominato con riferimento a più soggetti esteri. In questo caso sarà intestatario di più posizioni IVA differenti. Tuttavia, un soggetto estero non può avere più di un Rappresentante Fiscale.
Aspetto particolare è che è possibile nominare un rappresentante per il compimento di una singola operazione IVA (e non per tutte le operazioni). Sul punto vedasi la Risoluzione n 66/E/2002.
E’ possibile la nomina per una singola operazione e non per tutte le operazioni effettuate dal soggetto estero in Italia (RisMin 66_2002).
L’IVA, da versare non per singola operazione ma con le scadenze ordinarie (mensili o trimestrali), deve essere determinata secondo le regole generali al netto dell’IVA
detraibile sugli acquisti.


Responsabilità ed adempimenti del rappresentante fiscale

Il Rappresentante Fiscale opera per effettuare alcuni adempimenti per conto dell’azienda estera.
Questi adempimenti che possono essere così schematizzati:
- La fatturazione;
- La registrazione delle operazioni nei registri IVA;
- La detrazione ed il rimborso dell’imposta;
- La dichiarazione annuale IVA;
- Le liquidazioni periodiche IVA.

In sostanza, il Rappresentante Fiscale IVA:
- Risponde in solido con l’operatore estero per gli adempimenti Iva da seguire;
- Esercita i diritti, in nome e per conto del soggetto non residente che rappresenta, connessi all’applicazione dell’IVA.

La R.M. 15 settembre 1993, n. VII-15-7, ha chiarito che sia le fatture emesse, che le fatture di acquisto ricevute dal rappresentante devono essere cointestate. Cioè devono contenere gli estremi tanto del rappresentante (e la sua qualità), quanto del soggetto rappresentato.


La responsabilità solidale Iva

Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA. Vedi l’articolo 17, comma 3, del DPR n 633/72.

La responsabilità solidale è limitata alle operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, compiute dal rappresentato estero per il suo tramite. Vedi la Risoluzione n 66/E/2002.
Per questa ragione, al rappresentante fiscale è attribuita una soggettività passiva parziale (Cass. 12.7.2001 n. 9449).

Dal punto di vista civilistico, il rappresentante fiscale agisce come mandatario.
Tuttavia, la responsabilità del rappresentante italiano di un soggetto non residente è determinata non tanto in funzione dell’accordo privatistico (contratto di mandato)
che lo lega al rappresentato non residente, quanto dall’applicazione delle norme giuridiche sulla territorialità dell’operazione e sulla conseguente individuazione del debitore dell’imposta (Risoluzione n. 66/E/2002).

Sul piano comunitario, la responsabilità solidale del rappresentante fiscale è limitata all’assolvimento dell’IVA. Articolo 205 della Direttiva n 2006/112/CE.


Il rappresentante fiscale Iva “leggero“

Nel caso in cui, in ambito intracomunitario, vengano effettuate esclusivamente operazioni attive e passive:
- Non imponibili;
- Esenti;
- Non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
il rappresentante, è detto “leggero”.

Tale rappresentante è tenuto esclusivamente all’esecuzione dei seguenti obblighi:
1. Fatturazione delle operazioni;
2. Compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari.

Tale semplificazione viene meno con l’effettuazione della prima operazione attiva o passiva, che comporti:
- Il pagamento dell’imposta o
- Il relativo recupero, a partire dall’effettuazione di tale operazione, sorgono in capo al rappresentante tutti i normali obblighi IVA (fatturazione, registrazione, dichiarazione ecc).


Fatturazione delle operazioni del rappresentante fiscale

Il Rappresentante Fiscale deve emettere Fattura con IVA italiana per le cessioni nei confronti di privati consumatori italiani.
Al contrario, deve essere emessa fattura senza applicazione di IVA quando effettua prestazioni o cessioni nei confronti di soggetti IVA residenti.
I cessionari o committenti soggetti IVA residenti che acquistano beni o servizi da rappresentanti fiscali, hanno l’obbligo di:
- Emettere autofattura o
- Integrare la fattura ricevuta con IVA.

Questo sempre se l’operazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia. Il tutto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR n 633/72.
Questa è la regola generale da ricordare per la fatturazione IVA delle operazioni interne.


Fattura per cessione di beni presenti in italia

La fatturazione di una cessione di beni già presenti sul territorio nazionale, fatta ad un soggetto passivo IVA deve essere effettuata dal soggetto estero.

Infatti, la fattura emessa esclusivamente con l’indicazione della partita IVA italiana non è da considerarsi rilevante ai fini IVA.

Lo conferma la Risoluzione n. 21/E dell’Agenzia delle entrate.
Nel documento si sostiene che, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva Italiano, il documento emesso con l’indicazione della sola partita Iva
italiana da parte del rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero sia da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva.

In questi casi la fattura deve essere richiesta direttamente

Le fatture emesse dal rappresentante fiscale devono contenere sia i dati del rappresentante sia i dati del soggetto estero rappresentato.
L’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972 prevede che:
Fatturazione del cliente italiano - Pertanto, il soggetto passivo stabilito in Italia, per tutti gli acquisti di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuati da soggetti non residenti, ha l’obbligo di:
- Integrare la fattura ricevuta dal fornitore o prestatore UE;
- Emettere autofattura, se il fornitore è stabilito in Paesi extra-UE.

La Risoluzione n 89/E/2010, ha precisato che l’articolo 17, comma 2,
In tale sede era anche stato confermato che l’IVA relativa a beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia, deve sempre essere assolta dal cessionario o committente stabilito in Italia. L’assolvimento avviene mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge:
“gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le
disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo
Iva italiano”.

A tal proposito, si vedano anche C.M. n. 14/E/2010 e C.M. n. 36/E/2010.

 
Rappresentante e depositi fiscali

L’articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993 regolamenta i “depositi IVA” per la custodia di beni nazionali e comunitari, che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi.
L’estrazione dei beni da un deposito Iva può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta, mediante pagamento dell’Iva.
In caso di soggetti esteri è, quindi, il rappresentante fiscale, se nominato, che adempie agli obblighi per l’estrazione dei beni dai depositi fiscali.
Nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, i gestori dei depositi Iva assumono, qualora non sia stato già nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti “leggeri” dei soggetti passivi d’imposta non residenti, per l’adempimento dei relativi obblighi tributari.
Le disposizioni previste dal suddetto articolo 50-bis permettono agli operatori, anche non residenti, che abbiano nominato un rappresentate fiscale, di procedere al ritiro dei beni di provenienza extra-CEE senza pagamento dell’Iva normalmente dovuta all’importazione.

In tal caso, è necessario compilare un’apposita dichiarazione dell’importatore in merito alla destinazione del bene, comprovata dalla restituzione di copia del documento doganale di importazione, munita dell’attestazione, sottoscritta dal depositario, di avvenuta presa in carico delle merci nell’apposito registro per i depositi Iva.

Vi possono essere diverse casistiche:
- I beni vengono immessi in territorio interno: la cessione è imponibile in linea di principio, salvo l’applicazione di specifiche cause di non imponibilità;
- I beni sono inviati in territorio extra-CEE: il cedente deve fatturare i beni in regime di non imponibilità (articolo 8, primo comma, del DPR n. 633/1972);
- I beni sono inviati in altro Stato membro della Comunità: il cedente, nel caso in cui il cessionario sia identificato ai fini Iva, deve fatturare i beni in regime di non imponibilità (articolo 46, comma 2, del D.L. n. 331/1993).


Immissione di beni in libera pratica

L’immissione in libera pratica si risolve in una procedura di pagamento delle imposte, quali dazi, prelievi agricoli ed ogni altra tassa ad effetto equivalente al momento dell’ingresso della merce nel territorio nazionale.
In linea generale, le merci presentate alla dogana al momento dell’immissione in libera pratica in Italia dovrebbero scontare, oltre ai dazi doganali, anche l’Iva.
A norma dell’articolo 67 del DPR 633/1972, infatti, costituiscono importazioni, tra le altre, le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell’imposta, qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea.

Quindi, nell’ipotesi in cui i beni provenienti da uno Stato extra-U.e. introdotti in “libera pratica” in Italia siano destinati ad un soggetto in altro Stato membro, il pagamento dell’Iva non deve essere effettuato in Italia.
In tal caso, infatti, trova applicazione il principio di pagamento dell’imposta “a  destinazione”, secondo il quale l’Iva deve essere assolta in altro Stato membro dal cessionario residente in detto Stato.


Esempio di immissione in libera pratica

Cedente: soggetto extra-UE
Cessionario: soggetto UE
Dogana di immissione UE: Italia
Nel caso riportato, il cessionario assolve i dazi doganali al momento dell’ingresso della merce in Italia.
L’Ufficio doganale che accetta la dichiarazione di importazione liquida l’Iva,  ospendendone però la riscossione, a norma dell’art. 67, primo comma, lett. a, del DPR n. 633/1972.
Deve, inoltre, essere fornita la prova che la merce importata viene fatta proseguire verso altro Stato membro. A tal fine, l’operazione dovrà essere indicata separatamente nel listing delle cessioni intracomunitarie presentato dal rappresentante.
Il cedente, in base al disposto dell’art. 46, comma 2, del D.L. n. 331/1993, provvede, poi, mediante rappresentante fiscale in Italia, ad emettere fattura non imponibile ex art. 41, comma 2, lett. c, del D.L. n. 331/1993.
Il cessionario provvederà, quindi, secondo la normativa vigente nel proprio Stato, ad assoggettare ad imposta l’operazione, mediante integrazione.

Articolo del:


di Dott. Gianpaolo Palmiero

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