Il reato di adescamento di minorenni


Le ricadute applicative dell'art. 609 undecies c.p. e della clausola di riserva in esso prevista
Il reato di adescamento di minorenni
La fattispecie delittuosa di adescamento di minorenni è oggi sanzionata all'art. 609 undecies c.p., che punisce il soggetto che, con il precipuo intento di consumare altri delitti, si guadagni la fiducia di un minore, mediante artifici e lusinghe, realizzati anche avvalendosi di strumenti informatici.
Si pensi, per fare un esempio, al soggetto che crei un falso profilo "facebook" per contattare una ragazza minore di età con lo scopo di molestarla.
L’art. 609 undecies c.p. reca una clausola di salvaguardia che parrebbe escludere il concorso tra il reato in commento e altre fattispecie criminose, quali, ad esempio, gli atti sessuali con minorenne, puniti dall'art. 609 quater c.p. In altri termini, il delitto di adescamento di minori si configurerebbe solo ove non sia stato tentato o consumato un altro dei reati espressamente richiamati dall'art. 609 undecies c.p.
Attraverso tale previsione è probabile che il legislatore abbia voluto assicurare forme di tutela rispetto a condotte di abuso consumate in maniera subdola e difficilmente riconducibili nell'ambito applicativo di altre fattispecie criminose.
Pur condividendo l’opportunità di intervenire e criminalizzare condotte siffatte, ad avviso di chi scrive, la disposizione normativa in commento rischia di violare precetti costituzionali, tra cui il principio di stretta legalità in astratto e in concreto.
In altre parole si ritiene che la pretesa chiarezza del disposto normativo possa essere di fatto vanificata nell’applicare la norma al caso concreto, legittimando duplicazioni sanzionatorie a carico del soggetto agente.
Sarebbe stato opportuno delineare con maggiore precisione i confini applicativi dell’art. 609 undecies c.p. e quelli delle altre fattispecie richiamate nella medesima disposizione, al fine di evitare che un soggetto, adescato un minore di età e consumato con questi un rapporto sessuale consenziente, possa essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 609 undecies c.p. in concorso materiale con quello di cui all’art. 609 quater c.p.
Si ritiene, invero, che la clausola di riserva cui si è fatto cenno miri proprio ad evitare tale ricaduta applicativa, consentendo di sanzionare il responsabile del crimine comminando esclusivamente la pena prevista per il reato più grave.
Ciò nonostante, con una recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso proposto da un soggetto imputato e condannato per i reati adescamento di minorenne e atti sessuali con minorenne, sia in primo grado sia in appello, confermando, così, la correttezza delle decisioni precedenti ( Cass. Pen., sent. n. 7006 del 14 febbraio 2018).
Pur non conoscendosi le motivazioni addotte a sostegno del ricorso proposto nel caso di specie, si ritiene che lo scopo dell’art. 609 undecies c.p. sia stato frustrato; il rispetto del principio di stretta legalità, vigente in materia penale, difatti, ad avviso di chi scrive avrebbe imposto la contestazione e la conseguente applicazione della pena prevista per il più grave dei due reati, ovvero quella comminata dall’art. 609 quater c.p.
E’, pertanto, auspicabile che il legislatore fornisca un’interpretazione chiara della clausola di riserva inserita all’interno dell’art. 609 undecies c.p.

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di Avv. Manuela Martinangeli

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