Il reato di femminicidio in Italia


Il reato di femminicidio e l'evoluzione del legislatore a tutela e protezione delle vittime dei reati di genere nel Codice Penale
Il reato di femminicidio in Italia

Il termine femminicidio, accostato a quello di reato, è entrato a far parte del nostro ordinamento giuridico italiano, ed in particolar modo nel Codice Penale, grazie al D. L. n. 93 del 14 agosto 2013, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119) recante "Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime".

Purtroppo, oggi, più che mai, le violenze e i reati di genere sono aumentati in maniera copiosa, soprattutto all’interno delle mura domestiche, proprio in quel luogo ove ogni donna, ogni essere umano degno alla vita, dovrebbe sentirsi amato, protetto e rispettato per essere una persona migliore nel mondo.

La realtà appare ben diversa e tragicamente più seria di quello che si può sperare. I numerosi casi di violenza di genere che si registrano in Italia hanno spinto il legislatore a prendere seri provvedimenti a riguardo: nello specifico, si è pensato di inasprire le pene per i reati che hanno come vittime “privilegiate” le donne, nonché di prevedere specifiche aggravanti che possano ricorrere nell’ipotesi in cui ad essere coinvolte sono proprio le donne (si pensi alla vittima che si trovi in stato di gravidanza).

Nel 2013 è stato emanato un apposito provvedimento che, per via del suo contenuto, è stato immediatamente ribattezzato legge sul femminicidio.

In realtà, la cosiddetta legge sul femminicidio prevede diverse disposizioni volte a combattere la violenza di genere in senso ampio, non soltanto le uccisioni.

La legge sul femminicidio prevede un’apposita aggravante per questo reato nel caso in cui la vittima sia una donna in stato di gravidanza, oppure sia persona della quale il colpevole sia il coniuge (anche separato o divorziato), ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

La legge sul femminicidio prevede, inoltre, un’aggravante comune (cioè, applicabile a più reati) per tutti i delitti contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà personale quando il fatto è commesso in danno di persona in stato di gravidanza.

Nel 2013 il Parlamento italiano ha ratificato la convenzione di Istanbul e approvato le “disposizioni urgenti per il contrasto della violenza di genere” previste dal cosiddetto decreto anti-femminicidio (n. 93 del 14 agosto).

Nel 2015 è stato adottato un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Nel 2014, secondo i dati Istat, circa 4 milioni e 400 mila donne in Italia hanno sofferto abusi fisici o psicologi da parte del partner: una donna su 4 tra quelle che vivevano un rapporto di coppia.

Nel 2016 sono state assassinate 149 donne, di cui 111 – tre su quattro: circa il 75 per cento - a opera di un componente della famiglia. Più di 4 mila donne hanno denunciato violenze sessuali, più di 13 mila sono state vittima di stalking - quasi la metà in più rispetto al 2011- e 14 mila hanno sporto denuncia per maltrattamenti.

Ma chi sono queste vittime? E cosa caratterizza gli aggressori, a parte il sesso (maschile nel 90 per cento dei casi)? La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, istituita in Senato il 18 gennaio del 2017, ha tracciato la prima mappa italiana della violenza sulle donne.

Siffatto scenario, ha richiesto un intervento maggiormente incisivo da parte del legislatore il quale, con la Legge n. 69 del 2019 ha inasprito maggiormente le pene per chi si macchia dei reati di violenza domestica e di genere.

In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Contestualmente, è stato abrogato il reato di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 c.p., che puniva con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo.

La riforma inserisce, inoltre, questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato; il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia; il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Con l’auspicio che un maggiore inasprimento delle pene, possa far desistere l’eventuale reo dalla commissione dei reati di femminicidio, anche se il lavoro maggiormente importante da svolge andrebbe eseguito a ritroso, ovvero sulle coscienze e sulla moralità di tutti i cittadini, affinchè l’ignoranza che incombe e attanaglia ancora le mentalità definite “moderne”, possa sbocciare in un concetto di rispetto ex novo, lontano da abusi e violenze.

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di Avv. Viviana Marocco

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