Il reato previsto dall'art. 570 c.p.
Mancato mantenimento da parte del genitore separato nei confronti del figlio minore

L'art 570, comma 2 n. 2, c.p punisce "chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori oppure inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa".
Le pene previste per tale reato sono particolarmente severe e prevedono l'applicazione della reclusione da 15 giorni ad un anno ed il pagamento di una multa fino ad euro 1.032,00.
Lo studio legale si è occupato di tutelare la persona offesa che aveva convissuto more uxorio con l'imputato per circa 10 anni e da tale unione era nato un figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori.
I diritti e gli obblighi dei genitori conviventi sono quelli nei confronti dei figli legittimi, tra i quali rientra il dovere prioritario di contribuire al mantenimento della prole in proporzione delle possibilità economiche ed in ossequio al principio civilistico generale di cui all'art. 148 c.c.
I genitori devono altresì provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per i figli minori.
Pertanto, il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli medesimi, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale.
Si è consigliato alla cliente di agire, oltre che in sede civilistica, anche in sede penale attraverso il deposito di una denuncia querela presso l'autorità giudiziaria la quale, una volta concluse le indagini preliminari del caso, ha aperto un procedimento penale a carico del genitore inadempiente che ha dovuto rispondere del reato previsto dall'art. 570 c.p.
La persona offesa si è costituita parte civile nel processo de quo ed ha dimostrato, tramite testimonianze ed opportuna documentazione, il proprio stato di bisogno e l'impossibilità di far fronte da sola alle necessità economiche per il mantenimento del figlio minore.
In tal modo ha ottenuto dal Giudice designato la condanna del convivente inadempiente ed il risarcimento di tutti danni patrimoniali e morali patiti a seguito del comportamento pregiudizievole dell'imputato.
Una recentissima sentenza della suprema Corte di Cassazione penale (la n. 4882/2016) ha così stabilito: per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 c.p. è inapplicabile il nuovo istituto della tenuità del fatto se il genitore inadempiente non paga mai l'assegno.
Pertanto occorre fare attenzione e provvedere sempre al pagamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori (naturali, riconosciuti o legittimi che siano), soprattutto nel caso in cui tale dovere sia stato espressamente previsto nel provvedimento presidenziale di separazione o divorzio ovvero nella sentenza civile di un Giudice.
Le pene previste per tale reato sono particolarmente severe e prevedono l'applicazione della reclusione da 15 giorni ad un anno ed il pagamento di una multa fino ad euro 1.032,00.
Lo studio legale si è occupato di tutelare la persona offesa che aveva convissuto more uxorio con l'imputato per circa 10 anni e da tale unione era nato un figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori.
I diritti e gli obblighi dei genitori conviventi sono quelli nei confronti dei figli legittimi, tra i quali rientra il dovere prioritario di contribuire al mantenimento della prole in proporzione delle possibilità economiche ed in ossequio al principio civilistico generale di cui all'art. 148 c.c.
I genitori devono altresì provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per i figli minori.
Pertanto, il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli medesimi, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale.
Si è consigliato alla cliente di agire, oltre che in sede civilistica, anche in sede penale attraverso il deposito di una denuncia querela presso l'autorità giudiziaria la quale, una volta concluse le indagini preliminari del caso, ha aperto un procedimento penale a carico del genitore inadempiente che ha dovuto rispondere del reato previsto dall'art. 570 c.p.
La persona offesa si è costituita parte civile nel processo de quo ed ha dimostrato, tramite testimonianze ed opportuna documentazione, il proprio stato di bisogno e l'impossibilità di far fronte da sola alle necessità economiche per il mantenimento del figlio minore.
In tal modo ha ottenuto dal Giudice designato la condanna del convivente inadempiente ed il risarcimento di tutti danni patrimoniali e morali patiti a seguito del comportamento pregiudizievole dell'imputato.
Una recentissima sentenza della suprema Corte di Cassazione penale (la n. 4882/2016) ha così stabilito: per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 c.p. è inapplicabile il nuovo istituto della tenuità del fatto se il genitore inadempiente non paga mai l'assegno.
Pertanto occorre fare attenzione e provvedere sempre al pagamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori (naturali, riconosciuti o legittimi che siano), soprattutto nel caso in cui tale dovere sia stato espressamente previsto nel provvedimento presidenziale di separazione o divorzio ovvero nella sentenza civile di un Giudice.
Articolo del: