Il recesso "scritto" nella locazione


Il rispetto della forma scritta anche per il preavviso di recesso
Il recesso "scritto" nella locazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22647 del 27 Settembre 2017 ha recentemente affermato un principio dalla logica interpretazione in tema di locazioni ad uso abitativo.
La locatrice aveva agito per ottenere i canoni dovuti per l’espletamento del recesso senza preavviso. Se il primo tribunale dà ragione alla conduttrice, la quale deduce di aver avvisato oralmente, il giudice di secondo grado è d’avviso opposto.
La Corte ritiene fondata la pretesa della locatrice.
Infatti, al fine di evitare di aggirare il preavviso di recesso come previsto dalla Legge n. 431 del 1998, si impone al preavviso di recesso la medesima forma della locazione, scritta, come previsto dall’art. 1 della richiamata legge.
Secondo la Corte infatti non può trovare applicazione il principio della libertà di forma degli atti, poiché esso vale esclusivamente per quegli atti la cui forma scritta è disposta dall’accordo delle parti, e non quando essa è richiesta ad substantiam. Infatti in questi casi è necessario rispettare la forma scritta, dovendosi ritenere nullo ogni patto orale volto a porre in essere il preavviso di recesso.
La forma di un atto è requisito essenziale anche ex art. 1325 c.c., pertanto la sua mancanza è motivo di invalidità. E’ quindi nullo il patto di recesso diverso da quello scritto, non potendo dare valenza ed efficacia al preavviso orale.
Di conseguenza il locatore avrà diritto ai canoni non versati.

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di Avv. Lorenzo De Santis

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