Il reclamo-mediazione


Un’opportunità per evitare il contenzioso tributario
Il reclamo-mediazione
Per gli atti di accertamento e liquidazione dei tributi formati e/o emessi dall’Agenzia delle Entrate, Dogane, Monopoli, Enti locali e Comuni sussiste un’opportunità (obbligatoria entro il limite di legge) di non approdare direttamente al contenzioso tributario, qualora i tributi interessati siano di valore inferiore a 20.000,00 euro (somma che dal 2018 salirà ad euro 50.000,00), o lo siano le sanzioni qualora l’atto si riferisca solo a queste.
Si tratta di una tutela alternativa al giudizio tributario denominata "reclamo-mediazione". In buona sostanza, contestualmente all’impugnazione dell’atto, viene formulata un’istanza di riesame indirizzata, almeno per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, ad altro ed autonomo Ufficio rispetto a quello che ha concretamente emesso l’atto impositivo. Da rilevare che comunque non tutte le Amministrazioni possono dotarsi di strutture autonome e dedicate a tale "revisione" dei propri atti.
Nonostante ciò, almeno in linea teorica, il riesame dell’atto dovrebbe avvenire con maggior spirito critico ed autorevolezza, soprattutto alla luce delle difese già esposte dal contribuente nel proprio ricorso, che dovrebbero consentire all’Amministrazione di valutare l’opportunità di accettare il rischio della prosecuzione del contenzioso o di aprire un dialogo con il contribuente, acconsentendo ad una riduzione delle pretese, per addivenire ad una soluzione concordata e preventiva della vertenza tributaria.
Il procedimento deve concludersi nel termine improrogabile di 90 giorni e potrà svolgersi mediante una proposta di mediazione da parte dell’Ufficio o con un diniego o, ancora, con la convocazione del contribuente per una formulazione congiunta dell’accordo di mediazione.
Lo strumento si presenta piuttosto duttile e rapido e merita particolare attenzione in quanto, oltre ad evitare le incertezze, tempistiche e costi di un contenzioso, consente di ottenere quale automatismo una riduzione delle sanzioni (da calcolarsi sulle imposte così come ridotte nell’accordo) al 35% del minimo di legge.
Nel caso di esito negativo della procedura non sussiste alcuna preclusione o effetto pregiudizievole per il contribuente che non è quindi tenuto ad accettare l’eventuale proposta formulata, se non la possibilità, remota e al limite del cospirazionismo, che in sede di contenzioso tributario i Giudici, letta la proposta formulata dall’Ufficio (se disponibile nel fascicolo di causa) e non accettata dal contribuente, possano farla propria, con la conseguente applicabilità delle sanzioni "piene". Ciò ovviamente vale anche a contrario: una proposta ben formulata dal contribuente e non accettata dall’Ufficio potrebbe essere valutata positivamente ed accolta dal Collegio giudicante.
Dal punto di vista formale, il perfezionamento della procedura si raggiunge con il versamento delle somme entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione. È prevista anche la possibilità di pagamento rateale: in tal caso l’efficacia è condizionata al versamento della prima rata, da effettuarsi nel medesimo termine.

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di Avv. Jasmine Bettinelli

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