Fondo di Garanzia Inps, recupero dei crediti nei rapporti di lavoro
Come è noto, nel rapporto di lavoro, il lavoratore è la parte debole e, proprio per tale ragione, la Legge lo tutela nei confronti del datore di lavoro, anche per quel che riguarda il recupero delle proprie retribuzioni, laddove vi sia l’inadempimento del datore di lavoro.
Per prima cosa, al fine di ottenere il pagamento delle proprie competenze lavorative, il lavoratore dovrà dimostrare i presupposti del proprio credito, ossia il rapporto di lavoro e la prestazione effettuata. La legge permette al lavoratore di supplire alla mancanza di documentazione scritta con la prova testimoniale, che avvalori l’esistenza del rapporto e la effettiva prestazione non compensata dal datore di lavoro. Anche la quantificazione del credito è spesso impossibile per il lavoratore, quando il datore di lavoro non consegna regolarmente le relative buste paga. È opportuno, pertanto, rivolgersi ad un professionista per ottenere il conteggio delle proprie competenze, al fine di procedere per il recupero di quanto gli è dovuto.
Usualmente, si tenta di raggiungere un accordo tra le parti in via stragiudiziale, nonostante l’entrata in vigore della Legge n. 183 del 2010 abbia modificato l’art. 410 c.p.c. e, ad oggi, non sussista più l’obbligo di promuovere un tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione di Conciliazione territorialmente competente. In caso di mancata conciliazione in via bonaria, l’Ordinamento Giuridico prevede un procedimento giudiziario innanzi al Giudice del Lavoro avente un iter semplificato rispetto al procedimento ordinario, al fine concreto di favorire il lavoratore, sia per i ridotti tempi tecnici di giudizio sia per le minori spese di lite.
Il mancato pagamento da parte del datore di lavoro è tra le giuste cause per le dimissioni del lavoratore. Il termine di prescrizione per richiedere gli arretrati del proprio stipendio (comprese 13ma e 14ma), nonché del TFR, è di cinque anni, ex art. 2948 c.c. (il primo ai sensi del n. 4, poiché credito che deve pagarsi periodicamente, il secondo ai sensi del n. 5). Il termine non decorrerà, però, in costanza del rapporto di lavoro ma solamente una volta venuto meno. Ciò in ragione della particolare situazione del lavoratore, che, ovviamente, non agirà nei confronti del proprio datore di lavoro per non rischiare di essere licenziato.
In caso di insolvenza del datore di lavoro e, nello specifico, di suo fallimento, il lavoratore ha la possibilità di ottenere parte delle proprie competenze dal Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps, che si sostituisce al datore di lavoro inadempiente. Il credito che gli verrà pagato è quello relativo alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro - purché comprese nei 12 mesi prima la dichiarazione di fallimento - e al Trattamento di Fine rapporto. Meglio se il credito è accertato con un titolo: decreto ingiuntivo, sentenza, verbale di conciliazione esecutivo.
Lo studio DM, grazie alle specifiche competenze dei suoi collaboratori, Vi potrà assistere per il recupero dei crediti da lavoro, in fase stragiudiziale, giudiziale, nella eventuale procedura fallimentare e innanzi al Fondo di garanzia Inps.
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