Il reddito netto per la quantificazione dell’assegno di mantenimento


Quantum dell’assegno di mantenimento: si basa sul reddito netto del coniuge obbligato al versamento
Il reddito netto per la quantificazione dell’assegno di mantenimento

 

Il presupposto dell’assegno di divorzio consiste nell’impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive tenendo conto di tutti gli elementi ed i fattori individuali, ambientali, territoriali, economico-sociali della specifica fattispecie.


Ai fini dell’accertamento, il tenore di vita viene desunto dalle possibilità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali.


Tuttavia la determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento deve operare sul reddito netto del coniuge obbligato al versamento poiché la famiglia, in costanza di matrimonio, fa affidamento su di esso (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 651/19; depositata il 14 gennaio).


Le Sezioni Unite hanno più volte ribadito (tra cui vedi la sentenza n. 18287/18) che il riconoscimento dell’assegno divorzile, avendo una «funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa», richiede «l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante».


Oltre alla natura assistenziale, l’assegno divorzile presenta dunque una «natura perequativo-compensativa», discendente dalla declinazione del principio costituzione di solidarietà, e un’ulteriore «funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi», funzione preordinata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale.


Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte adita ricorda che, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato al versamento deve essere operata sul reddito netto e non su quello lordo poiché «in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa».

 

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di Avv. Concetta Della Corte

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