Il regime fiscale per enti non commerciali

Il nuovo regime non presenta tuttavia alcuna agevolazione sotto il profilo dell’Iva, che dovrà essere determinata secondo le modalità ordinarie.
Il regime tiene conto di quanto previsto all’art. 145 del Tuir che, in base all’art. 89, comma 2, del CTS, continua ad applicarsi:
- ai soli enti che non possono ottenere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e cioè formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro ed enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
- agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato che non sono iscritti al RUNTS;
- alle attività diverse da quelle previste dall’art. 5 del Codice che vengano esercitate dai predetti enti religiosi che sono iscritti al RUNTS.
I coefficienti di redditività
Il legislatore ha elencato i coefficienti di redditività riferiti alle attività di prestazioni di servizi e ad altre attività, distinguendoli a seconda dell’entità dei ricavi conseguiti. A tali ricavi devono essere sommate anche le eventuali plusvalenze patrimoniali (art. 86 Tuir) e sopravvenienze attive (art. 88 Tuir), i dividendi e gli interessi (art. 89 Tuir), nonché i ricavi immobiliari (art. 90 Tuir).
Gli ETS non commerciali potranno optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b), comma 1, art. 80 del Codice:
a) attività di prestazioni di servizi:
1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%;
2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%;
3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%;
b) altre attività:
1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%;
2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%;
3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.
Gli enti commerciali e non commerciali
La distinzione tra attività commerciali e non commerciali consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l’attività istituzionale (art. 5 del Codice) con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (od esercitano solo marginalmente) l’attività di impresa.
Le attività di interesse generale individuate dall’art. 5 del Codice, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
Sono altresì considerate non commerciali:
a) le attività di cui all’art. 5, c. 1, lett. h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale);
b) le suddette attività di ricerca affidate dagli ETS ad università e altri organismi di ricerca.
Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli ETS i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, ecc. né contributi e apporti erogati dalla p.a.
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