Il regime patrimoniale dei coniugi nei matrimoni celebrati all’estero
Premessa
All’interno di questo articolo, in merito al regime patrimoniale scelto dai coniugi, si cercherà di analizzare il rapporto tra, quanto è necessario che i coniugi specifichino in sede di celebrazione del matrimonio all’estero, e quanto previsto dalla normativa italiana in merito a ciò, ai fini della corretta trascrizione dell’atto di matrimonio in Italia come da volontà dei coniugi.
Per analizzare il regime patrimoniale dei coniugi all’interno dei matrimoni celebrati all’estero, è necessario esaminare per prima le disposizioni italiane in materia.
Sull’ordinamento italiano
Fino alla riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge n. 151/1975 vigeva automaticamente, nel silenzio degli sposi, il regime della separazione dei beni; dalla riforma fino ad oggi, questo regime opera soltanto previa dichiarazione dei coniugi, e nel silenzio dei coniugi il regime patrimoniale viene disciplinato con la comunione dei beni.
A conferma di ciò, l’art. 83 della legge di riforma ha modificato l’art. 215 c.c., il quale ha sancito il diritto dei coniugi a conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Che sia un matrimonio civile o concordatario, qualora i coniugi vogliano scegliere la separazione dei beni, è opportuno lo dichiarino nell’atto di matrimonio. In mancanza, varrà automaticamente la comunione dei beni, e qualora i coniugi vogliano modificare il regime lo potranno fare ai sensi dell’art. 162 c.c., ma solo attraverso una convenzione matrimoniale scritta con atto pubblico, a pena di nullità.
Successivamente, la convenzione dovrà poi essere annotata a margine dell’atto di matrimonio affinchè possa essere opposta ai terzi.
Vero, che le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, e quindi è sempre possibile passare dal regime di comunione dei beni al regime di separazione, ma se gli sposi, da subito, hanno interesse a coniugarsi con il secondo regime, sarebbe preferibile dichiararlo nell’atto di matrimonio, onde evitare i costi notarili per l’atto pubblico.
E se il matrimonio viene celebrato all’estero?
Il matrimonio civile celebrato all’estero impone un’attenzione maggiore al particolare di cui si discute. Specialmente per quelli civili celebrati sotto la legge egiziana e marocchina, se si ha interesse a trascrivere l’atto in Italia, è infatti buona norma conoscere esattamente tanto la normativa locale quanto quella dello Stato in cui l’atto sarà trascritto.
Infatti, la legge egiziana e quella marocchina della “Mudawanna” sanciscono, nel silenzio delle parti, la separazione dei beni e proprio perché stabilita per legge non viene nemmeno indicato nell’atto. Questa omissione in Italia può creare difficoltà.
Le problematiche al momento della trascrizione dell’atto di matrimonio
Come già esposto, nel caso in cui non sia specificato alcun regime, per l’ordinamento italiano i coniugi sono sottoposti alla comunione dei beni; nel caso di matrimoni celebrati sotto la legge egiziana o alcune leggi straniere, ciò risulterebbe in netto contrasto con la volontà dei nubendi.
Per ovviare a tutte queste difficoltà, e fare in modo che l’atto di matrimonio venga trascritto nel rispetto di quanto scelto effettivamente dai coniugi, è preferibile farsi assistere da un legale durante la fase di preparazione alla sottoscrizione dell’atto stesso, affinchè sia reso inequivocabile il regime adottato. Ciò permetterebbe anche all’Ufficiale di stato civile italiano, incaricato di trascrivere l’atto di matrimonio, di non compiere omissioni d’ufficio.
Qualora invece, il regime disposto dalla legge e voluto dai coniugi sia quello della separazione ma non sia indicato esplicitamente nell’atto emergeranno problemi per la risoluzione della problematica in quanto l’Ufficiale di Stato civile è costretto a trascrivere l’atto in regime di comunione dei beni.
Proprio per evitare tutte queste complicazioni è opportuno affidarsi ad un professionista del settore che sappia assistere il cliente nelle sue esigenze, anche in considerazione del fatto che una problematica inerente la trascrizione dell’atto di matrimonio in Italia comporta un allungamento delle tempistiche sul ricongiungimento famigliare.
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