Il responsabile dei lavori

Mi viene posto un quesito: quale sia il ruolo del Responsabile dei Lavori (da ora RL) e quale siano i compiti dello stesso?
Come vedremo meglio, infra, il testo normativo di riferimento è il D.Lgs 81/2008. In base al suddetto decreto, il responsabile dei lavori è il soggetto “che può essere incaricato dal committente” di svolgere i compiti attribuiti allo stesso committente dall’art. 90 D.Lgs. 81/2008. Egli è responsabile di tutti gli adempimenti dei quali è onerato il committente (ed in luogo di questo), “…Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento” (art. 89 D.Lgs. n. 81/2008).
È una figura del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria. Qualora il committente non nomini un responsabile dei lavori, egli stesso manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal combinato disposto degli articoli 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nel caso del condominio, pertanto, l’amministratore pro tempore, è, qualora non sia nominato un professionista diverso, sempre, responsabile dei Lavori, anche se non ne assume la qualifica e non ne percepisce gli onorari.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 106/2009, si riteneva che il Responsabile dei Lavori dovesse essere: a) in fase di progettazione, il progettista; b) in fase di esecuzione il D.L.
Con l’entrata in vigore del decreto da ultimo citato, viene definito:“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
A quanto sopra, consegue che R.L. può essere chiunque, a condizione che riceva un incarico specifico dal committente.
È stato, inoltre, precisato che “nell’ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale” (Circ. Min. Lav. n. 41/1997).
Come accennavo sopra, i compiti del responsabile dei lavori sono definiti dall’art. 90 del D.Lgs. n. 81 del 2008. Il suo è un ruolo fondamentale in quanto, sostituendo il committente, lo esenta quasi completamente dagli oneri derivanti dal Testo Unico per la salute e sicurezza dei lavoratori e ne assorbe tutti i poteri e le responsabilità discendenti dall'obbligo giuridico di sorvegliare il cantiere, garantendo che tutte le norme di sicurezza contenute nelle disposizioni in materia siano rispettate.
Nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006 questa figura professionale coincide con il responsabile del procedimento.
I compiti del responsabile dei lavori seguono le tre fasi dell’appalto:
-
progettazione;
-
identificazione/scelta dell’impresa
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esecuzione dell’opera
a) I compiti del responsabile dei lavori in fase di progettazione
Nella fase di progettazione dell’opera ed, in particolare, al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, il responsabile dei lavori deve attenersi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro prescritte dall’art. 15 del D.Lgs. n.81 del 2008 (valutazione dei rischi, programmazione della prevenzione, informazione e formazione dei lavoratori, controllo sanitario, misure di protezione collettiva e uso dei DPI, misure di emergenza per primo soccorso, antincendio, segnaletica di sicurezza, consultazione dei lavoratori e dei RLS, ecc.), deve accertare il numero di imprese previste in cantiere ed, in caso di presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), deve nominare il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione).
È a suo carico la valutazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del fascicolo dell’opera redatti dal CSP.
Nell'ambito di ogni cantiere, difatti, viene nominato il CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) e CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) che spesso coincide con il DL ma che non può mai essere nè l'imprenditore appaltatore nè un suo dipendente.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (o cooordinatore della progettazione) è nominato o dal committente o dall'R.L. ed ha il compito, tra gli altri, di redigere il piano di sicurezza di sicurezza e coordinamento introdotto dall'art. 100 D.Lgs. 51/2008, che consiste in una relazione tecnico-prescrittiva correlata alla compessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In questa fase, il responsabile dei lavori che riveste una posizione di garanzia, dovrà farsi consegnare una copia di tutta la documentazione inerente questa fase di preparazione del cantiere, vagliandone la regolarità.
Tra la documentaiozne più rilevante si segnalano: Durc delle imprese esecutrici, piano per la sicurezza e coordinamento, contratto di appalto, denuncia preliminare di inizio delle attività ad INAIL ed INPS, polizze assicurative delle imprese e dei professionisti coinvolti.
Il responsabile dei lavori, sempre in questa fase, essendo il punto di riferimento nell'esecuzione dell'appalto, dovrà preliminarmente, verificare l'idoneità tecnico professionale di tutti i professionisti incaricati e delle imprese e dovrà altresì verificare la regolarità contributiva delle stesse imprese (come vedremo meglio infra spiegato).
b) I compiti del responsabile dei lavori in fase di identificazione dell’impresa appaltatrice
Come avvennavo, questi compiti sono strettamente connessi ai precedenti. Una volta identificata l’impresa appaltatrice e prima che gli venga affidato l’incarico di eseguire l’opera, uno dei compiti del responsabile dei lavori è accertare l’idoneità tecnico-professionale della stessa, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, acquisendo tutti i documenti previsti dal comma 9 dell’art. 90 e dall’allegato XVII del T.U. sulla sicurezza.
Ha l’obbligo di chiedere, alle ditte incaricate, il certificato di iscrizione alla CCIAA ed il DURC – Documento unico di regolarità contributiva che attesta che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi. Prima che il cantiere inizi, designa il CSE, verificando che, anch'esso, sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.81 del 2008, e trasmette la notifica preliminare all'ASL competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro.
c) I compiti del responsabile dei lavori in esecuzione dell’opera
Quando i lavori iniziano, il responsabile dei lavori, deve comunicare all’impresa appaltatrice, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nominativi del CSP e del CSE e vigilare affinché detti nominativi siano inseriti nella cartellonistica di cantiere. Tali attività sono eseguite materialmente, solitamente, dalle imprese esecutrici dell’opera, il R.L. deve, però, verificare che tutto sia inserito correttamente ed intervenire se riscontra errori.
Durante l’esecuzione dell’opera, il R.L. ha, poi, l’onere di verificare periodicamente l’operato del CSE attraverso l’acquisizione dei verbali di sopralluogo e recandosi personalmente sul posto. In conclusione va detto anche che, in nessun caso, la nomina del CSP e del CSE esime il responsabile dei lavori dai propri obblighi ma, qualora egli fosse in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 e ove mai lo ritenesse opportuno, ha la facoltà di sostituire personalmente uno o entrambi i coordinatori nominati.
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