Il riconfinamento delle aree
- Il riconfinamento delle aree
- Aspetti Legali del riconfinamento
- I procedimenti di "tracciamento diretto" e di "verifica in studio"
- Conclusioni
- Aspetti Legali del riconfinamento
- I procedimenti di "tracciamento diretto" e di "verifica in studio"
- Conclusioni
Non sono rari i casi in cui Proprietari di lotti confinanti, volendo procedere alla delimitazione delle loro proprietà, si trovino in una situazione d'incertezza nell'identificazione dei reali confini.
Ancora più numerosi sono i casi in cui, di fronte ad una nuova recinzione spesso non realizzata in comune accordo tra i confinanti, sorgano dubbi e tensioni in riferimento al suo corretto posizionamento.
Con il verificarsi di tali situazioni, ciascuno dei proprietari, ai sensi dell'art. 950 del c.c può richiedere che il confine incerto tra due fondi sia stabilito giudizialmente e, ai sensi dell'art. 951 del c.c, ha diritto di chiedere che siano apposti o ristabiliti i termini a spese comuni.
Con questi due articoli del nostro Codice Civile si consolida lo stato giuridico di quella parte della topografia denominata riconfinazione.
Con la lettura dell' art. 950 c.c. si comprende chiaramente quale sia la gerarchia dei mezzi di prova ammessi per individuare giudizialmente un confine.
Come recita tale articolo, "ogni mezzo di prova è ammesso", ne consegue che possano ritenersi utili mezzi di prova le materializzazioni reali quali: muri di confine, recinzioni, termini in pietra già esistenti da più di un ventennio, testimonianze chiare e precise di persone a conoscenza dello stato dei luoghi e del loro utilizzo, planimetrie
allegate ad atti notarili e quant'altro possa identificare una chiara ed univoca posizione del confine.
Spesso però accade che non vi siano sul terreno materializzazioni di vecchia data e che nessuno si ricordi con certezza dove era posizionato il confine, oppure che vi siano dei termini apposti di recente da un confinante e contestati dall'altro.
In questi casi, così come disposto dall'art. 950 c.c., il Giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Per mappe catastali, s'intendono ovviamente non le mappe "wegis" vettorizzate e reperibili oggi telematicamente ma le mappe d'impianto consultabili presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio di competenza e tutti i relativi aggiornamenti intercorsi successivamente, che possiamo sostanzialmente identificare con due pratiche catastali denominate "Tipi di Frazionamento" e "Tipi Mappali".
Con riferimento agli atti d'aggiornamento sopra citati, occorre focalizzare l'attenzione su una particolare data, il 26 ottobre 1972 che determina, con l'avvento del d.P.R. n. 650, un cambiamento sostanziale nei rogiti aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà di una porzione di terreno.
Con esplicito riferimento ai Tipi di Frazionamento, l'art.5, comma 4 del d.P.R. n. 650 recita testualmente: "Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul Tipo di Frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo articolo 6, sul disegno allegato" ciò sta a significare che, antecedentemente al 1972, risultava di estrema importanza quanto riportato e descritto negli atti di trasferimento e nei relativi allegati grafici, successivamente a tale data invece, il Tipo di Frazionamento allegato all'atto o anche solo citato in esso, diviene parte integrante e sostanziale dello stesso e documento cardine per la reale identificazione dimensionale della porzione compravenduta.
Al fine di materializzare concretamente il confine del lotto, i Soggetti interessati quali: il Giudice, i Legali di Parte o i Proprietari stessi, dovranno rivolgersi ad un Tecnico competente in materia che, a seconda del caso specifico, provvederà al "Tracciamento diretto" o alla "Verifica in Studio".
Il Tecnico incaricato infatti, prima di procedere con qualunque operazione dovrà verificare la documentazione in possesso dei richiedenti e provvederà al reperimento di tutti gli atti di aggiornamento catastali utili ad un'adeguata riconfinazione, solo in seguito potrà valutare quale sia il miglior procedimento da adottare.
Vediamo ora in cosa consistono e come si diversificano i procedimenti sopra citati.
Il primo procedimento, denominato "Tracciamento diretto", può essere riassunto e suddiviso nelle seguenti operazioni:
1. Sopralluogo - il primo passo da eseguire consiste nel recarsi sul posto per verificare l'eventuale presenza di ostacoli e se tutti i punti di inquadramento necessari al successivo tracciamento siano presenti, materializzati e visibili;
2. Inquadramento - il secondo passo, di estrema importanza, consiste nell'effettuare l'inquadramento dei vertici del confine da ricostruire e dei punti d'appoggio, mediante l'acquisizione delle coordinate da estrapolare dalla mappa d'impianto e da tutti gli atti d'aggiornamento, siano essi antecedenti o successivi al l'entrata in vigore della circolare del Ministero delle Finanze n. 2/88 del 26 febbraio 1988 avente ad oggetto l'introduzione delle nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici oggi in vigore;
3. Rilievo - occorre poi eseguire sul posto il rilievo topografico mediante l'uso di strumentazione elettronica (teodoliti, stazioni totali ecc...) e calcolare con l'ausilio di un PC portatile le coordinate cartesiane delle stazioni celerimetriche da utilizzare per il successivo tracciamento;
4. Calcolo delle coordinate - sempre con l'ausilio di un PC si procede quindi a calcolare le coordinate polari dei vertici del confine rispetto alle stazioni celerimetriche utilizzate per il riconfinamento;
5. Tracciamento - in fine si esegue il tracciamento e picchettamento del confine con apposizione dei termini. Il secondo procedimento, denominato "Verifica in Studio", viene spesso preferito al primo e si utilizza quando diviene necessaria la produzione di elaborati grafici da allegare alla relazione tecnica da produrre al Giudice, al Legale di Parte o al Committente e può essere così riassunto:
1. Sopralluogo - viene effettuato sopralluogo come già descritto nella precedente procedura;
2. Inquadramento - come già precedentemente descritto, si procede con l'acquisizione dei dati utili al successivo tracciamento;
3. Rilievo - rispetto al primo procedimento, si procede con un rilievo più dettagliato "battendo" (misurando) i punti significativi e caratteristici che serviranno a verificare le differenze esistenti tra lo stato di fatto e la mappa elaborata.
4. Lavoro in ufficio - si procede con l'ausilio di software tecnici all'esecuzione di calcoli preliminari ed alla sovrapposizione del rilievo, precedentemente rielaborato, alla mappa; con il fine di produrre un elaborato grafico vettoriale CAD contenente il confine da tracciare e i punti caratteristici rilevati;
5. Tracciamento - si esegue il tracciamento e picchettamento del confine utilizzando come riferimenti, quando possibile, i punti caratteristici precedentemente rilevati.
Entrambi i procedimenti sopra esposti si rivelano efficaci e, se ben svolti producono risultati soddisfacenti; volendo osservarne le differenze, vantaggi e svantaggi, possiamo notare che il primo procedimento permette di definire con un'unica uscita sul posto (così detta uscita in campagna) la posizione del confine partendo dal momento in cui si effettua il rilievo sino alla conclusione dei lavori di tracciamento; il secondo procedimento richiede invece un'ulteriore "uscita in campagna" ma consente di eseguire tutte le verifiche preliminari in ufficio e di produrre tutti quegli elaborati che possano supportare il tecnico incaricato e meglio descrivere al richiedente il suo operato.
Richiamando ora quanto già esposto precedentemente, si porta l'attenzione all'art. 950 del C.C. che recita testualmente: "Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali."
Presupposto quindi dell'azione di regolamento di confini è la sussistenza d'incertezza di quella linea di demarcazione che separa due fondi adiacenti; tale azione, traddandosi della sola determinazione in concreto del posizionamento di tale limite, prescinde da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli e non muta se una delle Parti, in seguito all'avvenuta delimitazione, chieda il rilascio della zona in possesso altrui.
Tale operazione può comportare infatti l'accertamento di proprietà di uno dei confinanti su una parte di terreno oggetto di controversia con effetto recuperatorio, risolvendosi in una "vindicatio duplex incertae partus" ma tale accertamento di proprietà è consequenziale all'azione di regolamento che quindi, prescinde da ogni controversia circa il diritto di proprietà, tendendo la stessa ad eliminare esclusivamente la contestazione e l'incertezza relativa alla linea di confine.
Affronteremo ed approfondiremo nel prossimo aticolo gli aspetti giuridici inerenti le cause di riconfinazione e la conseguente individuazione del Giudice competente a seconda dei vari casi.
Ancora più numerosi sono i casi in cui, di fronte ad una nuova recinzione spesso non realizzata in comune accordo tra i confinanti, sorgano dubbi e tensioni in riferimento al suo corretto posizionamento.
Con il verificarsi di tali situazioni, ciascuno dei proprietari, ai sensi dell'art. 950 del c.c può richiedere che il confine incerto tra due fondi sia stabilito giudizialmente e, ai sensi dell'art. 951 del c.c, ha diritto di chiedere che siano apposti o ristabiliti i termini a spese comuni.
Con questi due articoli del nostro Codice Civile si consolida lo stato giuridico di quella parte della topografia denominata riconfinazione.
Con la lettura dell' art. 950 c.c. si comprende chiaramente quale sia la gerarchia dei mezzi di prova ammessi per individuare giudizialmente un confine.
Come recita tale articolo, "ogni mezzo di prova è ammesso", ne consegue che possano ritenersi utili mezzi di prova le materializzazioni reali quali: muri di confine, recinzioni, termini in pietra già esistenti da più di un ventennio, testimonianze chiare e precise di persone a conoscenza dello stato dei luoghi e del loro utilizzo, planimetrie
allegate ad atti notarili e quant'altro possa identificare una chiara ed univoca posizione del confine.
Spesso però accade che non vi siano sul terreno materializzazioni di vecchia data e che nessuno si ricordi con certezza dove era posizionato il confine, oppure che vi siano dei termini apposti di recente da un confinante e contestati dall'altro.
In questi casi, così come disposto dall'art. 950 c.c., il Giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Per mappe catastali, s'intendono ovviamente non le mappe "wegis" vettorizzate e reperibili oggi telematicamente ma le mappe d'impianto consultabili presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio di competenza e tutti i relativi aggiornamenti intercorsi successivamente, che possiamo sostanzialmente identificare con due pratiche catastali denominate "Tipi di Frazionamento" e "Tipi Mappali".
Con riferimento agli atti d'aggiornamento sopra citati, occorre focalizzare l'attenzione su una particolare data, il 26 ottobre 1972 che determina, con l'avvento del d.P.R. n. 650, un cambiamento sostanziale nei rogiti aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà di una porzione di terreno.
Con esplicito riferimento ai Tipi di Frazionamento, l'art.5, comma 4 del d.P.R. n. 650 recita testualmente: "Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul Tipo di Frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo articolo 6, sul disegno allegato" ciò sta a significare che, antecedentemente al 1972, risultava di estrema importanza quanto riportato e descritto negli atti di trasferimento e nei relativi allegati grafici, successivamente a tale data invece, il Tipo di Frazionamento allegato all'atto o anche solo citato in esso, diviene parte integrante e sostanziale dello stesso e documento cardine per la reale identificazione dimensionale della porzione compravenduta.
Al fine di materializzare concretamente il confine del lotto, i Soggetti interessati quali: il Giudice, i Legali di Parte o i Proprietari stessi, dovranno rivolgersi ad un Tecnico competente in materia che, a seconda del caso specifico, provvederà al "Tracciamento diretto" o alla "Verifica in Studio".
Il Tecnico incaricato infatti, prima di procedere con qualunque operazione dovrà verificare la documentazione in possesso dei richiedenti e provvederà al reperimento di tutti gli atti di aggiornamento catastali utili ad un'adeguata riconfinazione, solo in seguito potrà valutare quale sia il miglior procedimento da adottare.
Vediamo ora in cosa consistono e come si diversificano i procedimenti sopra citati.
Il primo procedimento, denominato "Tracciamento diretto", può essere riassunto e suddiviso nelle seguenti operazioni:
1. Sopralluogo - il primo passo da eseguire consiste nel recarsi sul posto per verificare l'eventuale presenza di ostacoli e se tutti i punti di inquadramento necessari al successivo tracciamento siano presenti, materializzati e visibili;
2. Inquadramento - il secondo passo, di estrema importanza, consiste nell'effettuare l'inquadramento dei vertici del confine da ricostruire e dei punti d'appoggio, mediante l'acquisizione delle coordinate da estrapolare dalla mappa d'impianto e da tutti gli atti d'aggiornamento, siano essi antecedenti o successivi al l'entrata in vigore della circolare del Ministero delle Finanze n. 2/88 del 26 febbraio 1988 avente ad oggetto l'introduzione delle nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici oggi in vigore;
3. Rilievo - occorre poi eseguire sul posto il rilievo topografico mediante l'uso di strumentazione elettronica (teodoliti, stazioni totali ecc...) e calcolare con l'ausilio di un PC portatile le coordinate cartesiane delle stazioni celerimetriche da utilizzare per il successivo tracciamento;
4. Calcolo delle coordinate - sempre con l'ausilio di un PC si procede quindi a calcolare le coordinate polari dei vertici del confine rispetto alle stazioni celerimetriche utilizzate per il riconfinamento;
5. Tracciamento - in fine si esegue il tracciamento e picchettamento del confine con apposizione dei termini. Il secondo procedimento, denominato "Verifica in Studio", viene spesso preferito al primo e si utilizza quando diviene necessaria la produzione di elaborati grafici da allegare alla relazione tecnica da produrre al Giudice, al Legale di Parte o al Committente e può essere così riassunto:
1. Sopralluogo - viene effettuato sopralluogo come già descritto nella precedente procedura;
2. Inquadramento - come già precedentemente descritto, si procede con l'acquisizione dei dati utili al successivo tracciamento;
3. Rilievo - rispetto al primo procedimento, si procede con un rilievo più dettagliato "battendo" (misurando) i punti significativi e caratteristici che serviranno a verificare le differenze esistenti tra lo stato di fatto e la mappa elaborata.
4. Lavoro in ufficio - si procede con l'ausilio di software tecnici all'esecuzione di calcoli preliminari ed alla sovrapposizione del rilievo, precedentemente rielaborato, alla mappa; con il fine di produrre un elaborato grafico vettoriale CAD contenente il confine da tracciare e i punti caratteristici rilevati;
5. Tracciamento - si esegue il tracciamento e picchettamento del confine utilizzando come riferimenti, quando possibile, i punti caratteristici precedentemente rilevati.
Entrambi i procedimenti sopra esposti si rivelano efficaci e, se ben svolti producono risultati soddisfacenti; volendo osservarne le differenze, vantaggi e svantaggi, possiamo notare che il primo procedimento permette di definire con un'unica uscita sul posto (così detta uscita in campagna) la posizione del confine partendo dal momento in cui si effettua il rilievo sino alla conclusione dei lavori di tracciamento; il secondo procedimento richiede invece un'ulteriore "uscita in campagna" ma consente di eseguire tutte le verifiche preliminari in ufficio e di produrre tutti quegli elaborati che possano supportare il tecnico incaricato e meglio descrivere al richiedente il suo operato.
Richiamando ora quanto già esposto precedentemente, si porta l'attenzione all'art. 950 del C.C. che recita testualmente: "Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali."
Presupposto quindi dell'azione di regolamento di confini è la sussistenza d'incertezza di quella linea di demarcazione che separa due fondi adiacenti; tale azione, traddandosi della sola determinazione in concreto del posizionamento di tale limite, prescinde da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli e non muta se una delle Parti, in seguito all'avvenuta delimitazione, chieda il rilascio della zona in possesso altrui.
Tale operazione può comportare infatti l'accertamento di proprietà di uno dei confinanti su una parte di terreno oggetto di controversia con effetto recuperatorio, risolvendosi in una "vindicatio duplex incertae partus" ma tale accertamento di proprietà è consequenziale all'azione di regolamento che quindi, prescinde da ogni controversia circa il diritto di proprietà, tendendo la stessa ad eliminare esclusivamente la contestazione e l'incertezza relativa alla linea di confine.
Affronteremo ed approfondiremo nel prossimo aticolo gli aspetti giuridici inerenti le cause di riconfinazione e la conseguente individuazione del Giudice competente a seconda dei vari casi.
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