Il ricorso contro le multe
Ecco come presentarlo

Il ricorso per opporre le sanzioni amministrative (le cosiddette multe relative a violazioni al Codice della Strada) deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ossia del verbale di accertamento, ovvero dalla contestazione dell'addebito, termine aumentato a sessanta se l'interessato risieda all'estero.
Trattasi di termini processuali, pertanto trova applicazione l'art. 155 c.p.c. sulla sospensione feriale dei termini contemplata dalla Legge n. 742 del 1969. Non si contano, quindi, i giorni intercorrenti nel lasso di tempo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto.
Il computo del termine esclude il giorno di partenza del calcolo, che noi operatori del diritto definiamo dies a quo, mentre si calcola il giorno di arrivo del vostro conteggio, quello finale che noi chiamiamo dies ad quem. Se il computo del termine vi porta ad un giorno festivo, la scadenza si intende prorogata al primo dì non festivo.
La modalità di presentazione del ricorso è la consegna di persona presso la cancelleria del giudice di pace. Esso può, però, essere presentato anche a mezzo del servizio postale. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale il perfezionamento del deposito avverrà all'istante, ossia nel momento in cui il plico sarà consegnato alle poste
Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto e le ragioni della domanda con le conclusioni.
Nel ricorso dovrà, inoltre, essere dichiarato il valore della procedura, ai fini della determinazione del contributo unificato da versare. L'importo del contributo unificato è, infatti, determinato in base al valore della causa: ricorsi sino a € 1.033 si paga solo il contributo unificato di € 43,00; ricorsi di valore da € 1.033,01 a € 1.100, contributo unificato di € 43,00 + marca da bollo da € 27,00; ricorsi di valore superiore a € 1.100,01 sino a € 5.200, contributo unificato di € 98,00 + marca da bollo da € 27,00; ricorsi di valore superiore a € 5.200,01 sino a €.26.000, contributo unificato di € 237,00 + marca da bollo da € 27,00; ricorsi di valore indeterminabile, contributo unificato di € 237,00 + marca da bollo da € 27,00. Nel caso in cui manchi la dichiarazione di valore sul ricorso, il contributo unificato è di € 1.686,00, pertanto è di fondamentale importanza dichiararlo.
E' consentita la presentazione del ricorso ad opera del ricorrente personalmente, senza l'assistenza tecnica di un avvocato, ma sono imposte le stesse regole tecniche che deve rispettare l'avvocato e, ahimè, il comune cittadino non le possiede, non ha il medesimo bagaglio culturale sull'iter processuale (ad ognuno il suo).
La competenza per materia è devoluta al giudice di pace. La competenza per territorio appartiene al giudice di pace del luogo ove è stata commessa l'infrazione.
L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie, come la decurtazione dei preziosi punti - patente.
L'opposizione può, comunque, essere proposta soltanto da chi non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta, che comporta l'estinzione del procedimento amministrativo e rinuncia all'esercizio del diritto di critica del provvedimento.
Trattasi di termini processuali, pertanto trova applicazione l'art. 155 c.p.c. sulla sospensione feriale dei termini contemplata dalla Legge n. 742 del 1969. Non si contano, quindi, i giorni intercorrenti nel lasso di tempo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto.
Il computo del termine esclude il giorno di partenza del calcolo, che noi operatori del diritto definiamo dies a quo, mentre si calcola il giorno di arrivo del vostro conteggio, quello finale che noi chiamiamo dies ad quem. Se il computo del termine vi porta ad un giorno festivo, la scadenza si intende prorogata al primo dì non festivo.
La modalità di presentazione del ricorso è la consegna di persona presso la cancelleria del giudice di pace. Esso può, però, essere presentato anche a mezzo del servizio postale. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale il perfezionamento del deposito avverrà all'istante, ossia nel momento in cui il plico sarà consegnato alle poste
Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto e le ragioni della domanda con le conclusioni.
Nel ricorso dovrà, inoltre, essere dichiarato il valore della procedura, ai fini della determinazione del contributo unificato da versare. L'importo del contributo unificato è, infatti, determinato in base al valore della causa: ricorsi sino a € 1.033 si paga solo il contributo unificato di € 43,00; ricorsi di valore da € 1.033,01 a € 1.100, contributo unificato di € 43,00 + marca da bollo da € 27,00; ricorsi di valore superiore a € 1.100,01 sino a € 5.200, contributo unificato di € 98,00 + marca da bollo da € 27,00; ricorsi di valore superiore a € 5.200,01 sino a €.26.000, contributo unificato di € 237,00 + marca da bollo da € 27,00; ricorsi di valore indeterminabile, contributo unificato di € 237,00 + marca da bollo da € 27,00. Nel caso in cui manchi la dichiarazione di valore sul ricorso, il contributo unificato è di € 1.686,00, pertanto è di fondamentale importanza dichiararlo.
E' consentita la presentazione del ricorso ad opera del ricorrente personalmente, senza l'assistenza tecnica di un avvocato, ma sono imposte le stesse regole tecniche che deve rispettare l'avvocato e, ahimè, il comune cittadino non le possiede, non ha il medesimo bagaglio culturale sull'iter processuale (ad ognuno il suo).
La competenza per materia è devoluta al giudice di pace. La competenza per territorio appartiene al giudice di pace del luogo ove è stata commessa l'infrazione.
L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie, come la decurtazione dei preziosi punti - patente.
L'opposizione può, comunque, essere proposta soltanto da chi non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta, che comporta l'estinzione del procedimento amministrativo e rinuncia all'esercizio del diritto di critica del provvedimento.
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