Il ricorso introduttivo. Elementi essenziali


Il processo tributario, come le altre giurisdizioni soggiace al principio generale secondo cui “non si ha giurisdizione senza azione”
Il ricorso introduttivo. Elementi essenziali
- L’atto introduttivo del procedimento. Il ricorso e i suoi elementi essenziali:
Volendo fare un parallelo con il processo civile e le norme Codicistiche che lo disciplinano possiamo dire che anche nel processo tributario come nel giudizio civile è necessario che l’atto introduttivo contenga i cosiddetti "elementi essenziali" per l’individuazione dei tre soggetti fondamentali del giudizio; vale a dire, il giudice adito, il ricorrente; il soggetto resistente. L’aspetto formale riconducibile al ricorso davanti al giudice tributario di primo grado è disciplinato dalla previsione normativa di cui all’art.18, comma 2 del D.lgs.n°546/1992, in cui è disposto testualmente: " il ricorso deve contenere, l’indicazione:
- a) della commissione tributaria cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante,
- c) della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché, del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) dell’ufficio del Ministero delle finanze o dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
- e) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
- f) dei motivi.
Rispetto alla previsione normativa previgente, l’entrata in vigore del D.L. n°138/2011 ha inserito tra gli elementi formali del ricorso introduttivo l’indicazione della P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) del ricorrente o del suo legale rappresentante. Si tratta di un elemento formale ulteriore richiesto dalla norma in commento la cui omissione in atti non implica l’inammissibilità del ricorso introduttivo. In tal senso, dispone espressamente il successivo comma 4 dello stesso art.18 del D.lgs.n°546/1992 in cui è previsto che" il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente".
La previsione normativa di cui al comma 4 dell’art.18 dispone espressamente che: " il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico a norma dell’art.12, comma 3, salvo quanto disposto dall’art.12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell’originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall’art.14, comma 2".
In altre parole, agli elementi formali tassativamente indicati nel comma 2 dell’art.18, si aggiungono quelli di cui al successivo comma 3; vale a dire, la sottoscrizione del difensore a cui è stata conferita procura ad litem nonché l’indicazione della procura ad litem stessa posta a margine o in calce all’atto di parte introduttivo, richiamando, il comma 3, la casistica in cui il ricorrente non si difende da solo nel giudizio tributario bensì demanda la propria difesa ad un difensore tecnico di fiducia o, perché il valore della controversia è superiore ad euro 3.00,00; oppure, semplicemente, perchè per ragioni prudenziali al di là di quello che può essere il valore della controversia il ricorrente ritiene di essere maggiormente tutelato in sede giudiziale previo conferimento di incarico formale ad un difensore tecnico di fiducia che lo rappresenti in giudizio [1]La valenza tassativa degli elementi formali espressamente indicati nei commi 2 e 3 dell’art.18 rinviene chiaramente dalla previsione normativa contenuta nel richiamato comma 4 dove è prevista espressamente l’inammissibilità del ricorso introduttivo nel caso in "cui manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2". Ne deriva che è di fondamentale importanza, in sede di redazione di un ricorso, verificare la sussistenza e coesistenza di tutti i requisiti formali previsti dalla norma e, dalla cui incertezza deriva l’inammissibilità dell’atto introduttivo che può essere rilevata d’ufficio dal Collegio tributario adito o eccepita dalla controparte, in sede di controdeduzioni.

- Il petitum e la causa petendi:
Per quanto riguarda in particolare il contenuto formale del ricorso introduttivo quale atto di parte che da impulso all’azione giudiziale tributaria possiamo dire che lo stesso ha un oggetto (petitum) delimitato dalle specifiche doglianze mosse dal ricorrente con i motivi specificamente dedotti in primo grado, così che si delineano sin dalla nascita del rapporto processuale tributario, le domande e le eccezioni proposte dalle parti (in tal senso: Cass. Sez. Trib.14 dicembre 2011, n°26941). In particolare, quando si parla di oggetto della domanda (petitum) riferito al processo tributario possiamo dire che lo stesso consiste nel provvedimento richiesto al giudice adito configurabile nell’annullamento dell’atto impositivo opposto; ossia, nella declaratoria di nullità in presenza di vizi particolarmente evidenti che pregiudicano la legittimità formale e/o sostanziale della pretesa impositiva che si contesta con l’attivazione del giudizio.
Rileva ancora segnalare che l’errata indicazione della Commissione tributaria adita nel ricorso, implica l’inammissibilità dell’atto di parte solo nel caso in cui l’incertezza in ordine al giudice tributario adito sia assoluta. In mancanza, l’errore sull’indicazione del Collegio tributario competente non è da considerare motivo di inammissibilità del ricorso (in tal senso: Cass. Sez. Trib. 18/06/2009, 14117). Nel caso in cui chi decide di agire in giudizio è una persona giuridica necessita l’indicazione espressa della denominazione sociale o dell’organo che la rappresenta. La carenza nell’atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per la individuazione del legale rappresentante del ricorrente inficia l’atto medesimo e ne determina l’inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo, senza che tale vizio, sia passibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art.156 comma 3 c.p.c. (in tal senso: Cass. Sez. Trib.08/06/2000, n°7804; Cass. Sez. Trib. 10/03/2008, n°6359). E’, inoltre, da ritenersi ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti. Infatti, al processo tributario si applica il principio di economia processuale tipico del giudizio civile (art.104 c.p.c.) che consente la proposizione contro la stessa parte di una pluralità di domande anche non connesse tra loro. E’ pacifico, pertanto, che il ricorso cumulativo è sicuramente ammissibile quando l’atto opposto ha ad oggetto la stessa imposta o, comunque, se si tratta di tributi erariali, imposte strettamente connesse tra loro per cui sia possibile configurare una connessione soggettiva e oggettiva.

In materia di tributi locali, per esempio, è sicuramente ammissibile il ricorso unico presentato dal contribuente-ricorrente avverso quattro avvisi di accertamento I.C.P. o IMU (imposta comunale sulla pubblicità - Imposta Municipale Unica) riferiti alle annualità 2008/2009/2010/2011 notificati allo stesso soggetto in pari data, sia esso persona fisica o giuridica. L’ammissibilità dell’atto di parte introduttivo rinviene nel caso di specie dalla configurabilità di una chiara connessione oggettiva e soggettiva che legittima la presentazione di un ricorso unico al giudice tributario di primo grado territorialmente competente. Non può dirsi la stessa cosa nel caso in cui, per esempio, vengono notificati dal Comune impositore due avvisi di accertamento a rettifica IMU per le stesse annualità e per le stesse ragioni a due coniugi residenti nella stessa abitazione. In tal caso, non è configurabile alcuna connessione soggettiva, per cui, ciascuno dei coniugi dovrà, magari in considerazione delle stesse doglianze, presentare ricorso separato rispetto a quello dell’altro coniuge.

G. Durante, I nuovi termini del processo tributario dopo la riforma della :.n°69/2009, in Azienditalia Finanza e Tributi n°4/2010.

Articolo del:


di Avv. Giuseppe DURANTE

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