Il ricorso per l`invalidità e la Legge 104


Breve guida alla presentazione del ricorso per la invalidità nei confronti dell'Inps
Il ricorso per l`invalidità e la Legge 104

IL RICORSO PER LA INVALIDITA' E LA L. 104
Il ricorso giurisdizionale per la declaratoria di invalidità e/o di handicap grave di cui alla L. 104/92 può essere presentato solo dopo aver preventivamente esaurito la fase amministrativa.
Innanzitutto bisogna presentare online una domanda all'Inps, in proprio o tramite patronato, unitamente al certificato medico telematico emesso da un qualsiasi medico abilitato (ad es. il medico di famiglia). Una volta che il richiedente avrà sostenuto la visita medica presso la Commissione Asl o Inps, verrà emesso un verbale (normalmente spedito a casa del richiedente) nel quale sarà esposto il giudizio della Commissione medica.
Se il giudizio non trova concorde il richiedente (negata invalidità, ovvero avvenuto riconoscimento ma con una percentuale inferiore a quanto necessario per ottenere i benefici di legge di cui si necessita) è possibile presentare il ricorso giurisdizionale nel termine di sei mesi dalla data del ricevimento del verbale in oggetto.
Il ricorso ha la forma dell'Atp (accertamento tecnico preventivo), a norma dell'art. 445 bis c.p.c. Si tratta di una procedura semplificata nella quale viene semplicemente esperita una perizia da parte di un medico terzo ed imparziale nominato dal Tribunale. Il risultato della perizia verrà poi convalidato dal giudice (c.d. Omologa), e solo allora si potranno ottenere i benefici di cui al relativo grado di invalidità risultante (con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda amministrativa).

La Procedura
Come prima cosa è necessario scegliere se farsi affiancare da un medico (preferibilmente un medico legale). Infatti la legge non obbliga il ricorrente a nominare un Ctp (consulente tecnico di parte) poichè il Ctu (consulente tecnico d'ufficio) nominato dal Tribunale è un soggetto super partes, il quale garantisce un giudizio peritale indipendente e rispondente a verità. Tuttavia, essendo la materia prettamente tecnica (rectius medica), l'avvocato non ha la conoscenza tecnica che gli permetta di eccepire i risultati della Ctu. Perciò un medico (Ctp), mediante la sua conoscenza scientifica della materia, ha la possibilità di eccepire gli eventuali errori, mancanze e disarmonie nei quali il Ctu può incorrere nell'esperimento del suo ufficio. Inoltre è anche in grado di consigliare il ricorrente se procedere o meno con la fase successiva in caso di soccombenza.
Si potrebbe dire perciò che, presentandosi in Tribunale senza un consulente di parte, si hanno un 50% di possibilità di vittoria (a seconda anche della serietà professionale del Ctu che viene nominato), mentre con un buon medico al proprio fianco la percentuale di vittoria si eleva notevolmente.
Il ricorrente, a mezzo del proprio avvocato, deve presentare un ricorso al Tribunale nei confronti dell'Inps. Essendo una procedura per Atp, e perciò non a cognizione ordinaria, non è necessario allegare prove. Infatti la Atp ordinaria nasce proprio con l'intento di dirimere eventuali liti nei casi in cui l'oggetto verta su una materia che richiederebbe una perizia per essere risolta, e perciò si provvede a svolgere la detta perizia in una fase pre-contenziosa. Anche nella procedura speciale ex art. 445 bis il presupposto è lo stesso. Si consiglia comunque di allegare una documentazione medica, oltre alla copia del verbale Inps e alla eventuale autocertificazione di cui nel prosieguo.
In seguito il giudice convoca le parti e procede alla nomina del Ctu (in genere già convocato con il decreto di fissazione dell'udienza per il giuramento). Dopodichè il Ctu, dandone notizia ai rispettivi avvocati, svolge le operazioni peritali e quindi procede al deposito della perizia, dopo aver controbattuto alle eventuali contestazioni da parte dei Ctp.
Se una delle parti non è d'accordo con le risultanze della perizia può presentare un ricorso. In questo caso viene aperta una fase a cognizione piena (una causa ordinaria, con i relativi tempi tecnici), nella quale è neccessario provare, con gli ordinari mezzi previsti dal codice, quanto si contesti della perizia.
In caso di assenza di contestazioni il giudice procede a mezzo decreto alla omologa della perizia. Una volta ottenuta l'omologa (la quale decide anche sulle spese di lite), nel caso di vittoria da parte del ricorrente, bisogna notificare il tutto all'Inps dando un termine di 120 giorni per erogare quanto spettante al ricorrente (con gli eventuali arretrati spettanti dal giorno della domanda amministrativa), nonché le spese di lite all'avvocato di parte.

Spese di lite e soccombenza
Un capitolo a parte meritano le spese: se il ricorrente e il suo nucleo familiare possiedono un reddito inferiore al doppio del limite di reddito neccessario per usufruire del gratuito patrocinio, non pagherà le spese di causa (contributo unificato, marche da bollo, spese notifica ufficiale giudiziario). Nel 2016 tale limite reddituale è fissato in € 23.056,82 .
Inoltre se il ricorrente e il prorio nucleo familiare possiedono un reddito inferiore a tre volte il limite di reddito neccessario per usufruire del gratuito patrocinio, in caso di soccombenza (sconfitta all'esito della causa) lo stesso non potrà essere condannato a rifondere le spese di lite all'Inps (ovvero la parcella dei loro avvocati). Nel 2016 tale limite reddituale è fissato in € 34.585,23.

Al fine di ottenere tali benefici è necessario allegare, al momento del deposito del ricorso introduttivo, una autocertificazione dei redditi per il prorpio nucleo familiare nella quale si dichiara che non si superano tali limiti di reddito (il modello predisposto è reperibile sui siti del Tribunale).

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di Avv. Raul Carosi

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