Il rifiuto di pagamento del corrispettivo da parte di un ente locale al prestatore d'opera


Non può essere erogato alcun compenso in mancanza di un'attestazione della copertura finanziaria
Il rifiuto di pagamento del corrispettivo da parte di un ente locale al prestatore d'opera

L' art. 55, comma 5, legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), ormai abrogato, stabiliva che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto”.


Tale principio è stato trasfuso nell’art. 191 del T.U. degli enti locali ove è previsto che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno (di spesa, ndr) contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5” […] “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore (es. il professionista a cui è stato affidato l’incarico, ndr) e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.


Con tale disposizione normativa il Legislatore ha inteso assicurare sia il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, sia il contenimento della spesa pubblica, prevenendo il formarsi di un incontrollato disavanzo finanziario tramite affidamenti di incarichi professionali senza alcuna copertura finanziaria certa.
Risulta irrilevante, a tal fine, che le risorse debbano essere erogate da un'amministrazione diversa da quella che abbia conferito l'incarico, come nel caso di finanziamenti legati a soggetti terzi, quali ad es. Enti regionali, statali o europei (cfr. Cass. n. 24447/2015).


Sul punto si sono espresse anche le Sezioni unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 12195 del 2005 hanno affermato che, la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la esecuzione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte (copertura finanziaria), ribadendo come l'inosservanza di tali prescrizioni determini la nullità della delibera che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.


Considerato quanto sopra, è evidente che, perché l’Ente resti giuridicamente vincolato per il pagamento del compenso al professionista per l'opera professionale da lui prestata, è necessario che sussistano tutti i seguenti adempimenti:
1) la delibera di affidamento dell'incarico, che autorizza il Sindaco o il dirigente a concludere il relativo contratto;
2) la conclusione di detto contratto tra il Sindaco e/o il dirigente ed il professionista in forma scritta;
3) l’esistenza di copertura finanziaria (attestata dal responsabile del servizio finanziario), vale a dire la esistenza della imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio, che si riferisca all'oggetto della spesa stessa e che presenti la necessaria capienza e ciò al fine di evitare che vengano assunti impegni di spesa eccedenti i limiti della somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio.
La mancanza di uno solo di questi elementi determina la nullità dell'incarico professionale (in tal senso Cass. n. 7966 del 27.03.2008; n. 18144 del 02.07.2008).


La Cassazione Civile, sez. II, num. 21763/ 2016 richiamando ulteriori precedenti pronunce conformi, ha affermato anche che “in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di c.d. copertura finanziaria — in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento — non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014, Rv. 634114)”.


Riguardo, quindi, l’attualità dei mezzi per far fronte alla spesa (c.d. copertura finanziaria) la pronuncia sostiene che “non par dubbio al Collegio che l'unica interpretazione aderente al dettato della legge e alla volontà del legislatore sia quella secondo cui il mezzo per far fronte alla spesa (c.d. copertura finanziaria, ndr) deve essere precisamente individuato e già attuale; tradirebbe il precetto normativo un'interpretazione che consentisse all'ente pubblico di indicare solo le possibili vie per la copertura della spesa, in assenza della certezza di tale copertura sia in ordine all'an che in ordine alla fonte” (cfr. sentenza citata).
Nemmeno appaiono sussistere i presupposti di fatto e di diritto per un eventuale riconoscimento di un arricchimento senza causa, difettando il profilo della sussidiarietà, potendo il professionista, ai sensi del citato art. 191, azionare il recupero nei confronti del funzionario con cui ha contratto (ex plurimis Cass. n. 7508/2001, Cass. n. 25439/2007).
Per quanto sopra, al fine di non vedersi, legittimamente, rifiutare   il corrispettivo, in sede di contrattazione con un Ente pubblico locale è indispensabile che si verifichino le condizioni di cui sopra.

 

Articolo del:


di Avv. Maria Cuomo

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