Il rilievo termografico in ambito forense
La termografia ad infrarossi in ambito forense. Indagine non invasiva, speditiva, versatile nel contenzioso civile in tema di difetti costruttivi

La termografia è una tecnica di telerilevamento che consiste nell’acquisire, mediante opportuni sensori dell'infrarosso, una mappa termica (termogramma) della "scena" inquadrata. La conoscenza della distribuzione della temperatura superficiale di un corpo consente di individuare discontinuità nei materiali che la costituiscono e/o nello stato di conservazione degli stessi. La termografia assume il ruolo di efficace strumento di indagine e diagnosi in ambiti diversi ed in differenti settori di attività. Il ricorso alla termografia ad infrarossi, in ambito forense, è di estrema attualità, in relazione al crescente contenzioso civile in edilizia in tema di difetti costruttivi. E' ipotizzabile attendersi per il prossimo futuro un aumento significativo dei contenziosi per il mancato rispetto dei requisiti degli edifici in termini di prestazioni legate al contenimento dei consumi energetici. All’impiego più usuale della termografia nell’ambito del contenzioso in edilizia, si affiancano, sempre più di frequente, impieghi finalizzati ad accertare carenze di isolamento delle pareti perimetrali, la corretta posa in opera di serramenti, ad indagare l’esistenza di ponti termici non adeguatamente trattati. I ponti termici sono discontinuità di isolamento termico, che provocano una localizzata ed accentuata perdita di calore. La lettura dei ponti termici è molto utile quando si vogliono verificare possibili zone soggette a condensazione superficiale e, nei casi più gravi, alla formazione di muffe.
Con l’elevazione degli standard energetici imposti agli edifici dall’evoluzione normativa europea e nazionale, unitamente alla certificazione delle prestazioni energetiche imposta dalla stessa normativa, diviene fondamentale poter disporre di una metodica di indagine e di diagnosi tramite la quale poter accertare la presenza di eventuali difetti costruttivi che incidano sulle prestazioni energetiche dichiarate dal costruttore ed analizzarne le cause. In tali casi disporre di uno strumento di indagine non invasivo, speditivo, versatile e tale da restituire risultati efficaci e difficilmente controvertibili, può risultare dirimente per il tecnico impegnato in ambito forense come consulente del giudice, nel fornire risposta ai quesiti allo stesso rivolti, così come può evitare il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio se impiegato da una delle parti.
L’efficacia risolutiva o deflattiva del contenzioso, attribuita alla termografia ad infrarossi, è pero subordinata alla competenza tecnica di colui che conduce le indagini e che ne interpreta i risultati; mentre sono chiari i riferimenti normativi circa le specifiche competenze che devono essere possedute dall’operatore termografico (UNI EN ISO 9712:2012) nell’eseguire quella che viene classificata come una prova non distruttiva, non si attribuisce, a giudizio dello scrivente, sufficiente risalto all’importanza di possedere una solida conoscenza del fenomeno fisico che è alla base del caso da indagare. E’ proprio in virtù dell’estrema versatilità della tecnologia ad infrarossi, come strumento di indagine, che emerge la centralità del ruolo del tecnico che pianifica il rilievo, della padronanza che quest’ultimo deve possedere del fenomeno da indagare, abbinata ad una sufficiente conoscenza della tecnologia ad infrarossi. Le considerazioni ora svolte consentono quindi di affermare che un’indagine termografica, soprattutto se svolta in ambito forense, non può essere delegata all’iniziativa dell’operatore termografico, così come non è pensabile delegare qualsiasi altra attività di rilievo strumentale.
La termografia ad infrarossi, nell’esperienza maturata, si è mostrata uno strumento di indagine utile sotto molteplici punti di vista. A fronte di un costo ragionevolmente certo e contenuto, consente di: conoscere meglio il problema; individuare vizi occulti da segnalare ed inserire nelle indagini successive; circoscrivere il problema ed individuare i potenziali responsabili con maggiore cognizione; offrire al legale di parte delle informazioni tecniche concrete e verificabili, utili per convincere il Giudice della necessità e della portata di un intervento; offrire una base di partenza al CTU; dare alla controparte una ‘prova di forza’ che evidenzi fin da subito la portata dei vizi. Per sperare di ottenere questi risultati è indispensabile affidarsi a professionisti altamente qualificati, specialisti di riconosciuta affidabilità ed indipendenza.
Con l’elevazione degli standard energetici imposti agli edifici dall’evoluzione normativa europea e nazionale, unitamente alla certificazione delle prestazioni energetiche imposta dalla stessa normativa, diviene fondamentale poter disporre di una metodica di indagine e di diagnosi tramite la quale poter accertare la presenza di eventuali difetti costruttivi che incidano sulle prestazioni energetiche dichiarate dal costruttore ed analizzarne le cause. In tali casi disporre di uno strumento di indagine non invasivo, speditivo, versatile e tale da restituire risultati efficaci e difficilmente controvertibili, può risultare dirimente per il tecnico impegnato in ambito forense come consulente del giudice, nel fornire risposta ai quesiti allo stesso rivolti, così come può evitare il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio se impiegato da una delle parti.
L’efficacia risolutiva o deflattiva del contenzioso, attribuita alla termografia ad infrarossi, è pero subordinata alla competenza tecnica di colui che conduce le indagini e che ne interpreta i risultati; mentre sono chiari i riferimenti normativi circa le specifiche competenze che devono essere possedute dall’operatore termografico (UNI EN ISO 9712:2012) nell’eseguire quella che viene classificata come una prova non distruttiva, non si attribuisce, a giudizio dello scrivente, sufficiente risalto all’importanza di possedere una solida conoscenza del fenomeno fisico che è alla base del caso da indagare. E’ proprio in virtù dell’estrema versatilità della tecnologia ad infrarossi, come strumento di indagine, che emerge la centralità del ruolo del tecnico che pianifica il rilievo, della padronanza che quest’ultimo deve possedere del fenomeno da indagare, abbinata ad una sufficiente conoscenza della tecnologia ad infrarossi. Le considerazioni ora svolte consentono quindi di affermare che un’indagine termografica, soprattutto se svolta in ambito forense, non può essere delegata all’iniziativa dell’operatore termografico, così come non è pensabile delegare qualsiasi altra attività di rilievo strumentale.
La termografia ad infrarossi, nell’esperienza maturata, si è mostrata uno strumento di indagine utile sotto molteplici punti di vista. A fronte di un costo ragionevolmente certo e contenuto, consente di: conoscere meglio il problema; individuare vizi occulti da segnalare ed inserire nelle indagini successive; circoscrivere il problema ed individuare i potenziali responsabili con maggiore cognizione; offrire al legale di parte delle informazioni tecniche concrete e verificabili, utili per convincere il Giudice della necessità e della portata di un intervento; offrire una base di partenza al CTU; dare alla controparte una ‘prova di forza’ che evidenzi fin da subito la portata dei vizi. Per sperare di ottenere questi risultati è indispensabile affidarsi a professionisti altamente qualificati, specialisti di riconosciuta affidabilità ed indipendenza.
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