Il rimborso dei contratti di viaggio a seguito del Decreto "Cura Italia"


Il rimborso dei contratti di soggiorno e la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti a seguito del recentissimo Decreto Cura Italia (DL 17.3.20, n. 18).
Il rimborso dei contratti di viaggio a seguito del Decreto "Cura Italia"

Il recentissimo Decreto Cura Italia (DL 17.3.20, n. 18) ha disciplinato, tra l’altro, il rimborso dei contratti di soggiorno e la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura conseguenti all’applicazione della normativa dettata in materia di Covid-19.

 

I contratti di soggiorno

Il primo comma dell’art. 88 del DL 17.3.20, n. 18 si occupa dell’ipotesi di rimborso dei contratti di soggiorno, stabilendo che "le disposizioni di cui all'art. 28 del decreto-legge 02 marzo 2020 n. 9 si applichino anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimento adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6".

I SOGGETTI INTERESSATI
Al riguardo, l’art. 28 del DL 2.3.20 n. 9 aveva stabilito il ricorrere di ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, agli effetti dell'articolo 1463 c.c., relativamente ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati dai soggetti:
- nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena o la permanenza domiciliare;
- destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
- risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena, la permanenza domiciliare fiduciaria ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio;
- che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- intestatari di titolo di viaggio avente come destinazione Stati esteri nei quali sia impedito o vietato l'arrivo in conseguenza del COVID-19.
 
IL RIMBORSO
In ragione di quanto sopra i soggetti sopraccitati possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico e, conseguentemente, ottenere, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta, il rimborso di quanto ricevuto o, in via alternativa, l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla data di emissione.
 


I contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Il secondo comma dell’art. 88 del DL 17.3.20, n. 18 si occupa, invece, dell’ipotesi di risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura che non risultava in precedenza prevista dal decreto legge 02.03.2020 n. 9, il quale disciplinava solamente il rimborso dei titoli di viaggio.

La disposizione in esame prevede che “A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 08.03.2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali , e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”.
 
IL RIMBORSO
Ai sensi del successivo terzo comma dell’art. 88 del DL 17.3.20, n. 18, per ottenere il rimborso dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, i soggetti acquirenti devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, un’apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. In conseguenza di detta istanza ed entro il termine di trenta giorni, il venditore deve provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dalla emissione. Pertanto, a differenza dei contratti di soggiorno, nel caso di acquisto di biglietti per spettacoli, musei o altri luoghi di cultura l’acquirente non potrà ottenere il rimborso di quanto corrisposto, ma solamente il descritto voucher.
 
LA DURATA
Sempre in tema di risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, il successivo quarto comma dell’art. 88 del DL 17.3.20, n. 18, ha previsto che le disposizioni sopra richiamate trovino applicazione “fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6”, vale  dire, allo stato, dall’8 marzo 2020, data in cui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.03.2020 ha disposto sull’intero territorio nazionale la sospensione delle manifestazioni e degli spettacoli e della apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura.

 

Articolo del:


di Avv. Matteo Menozzi

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