Il rinnovo del CCNL PMI metalmeccaniche


Il 3 luglio 2017 è stato rinnovato il CCNL Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche. Ecco tutto ciò che c`è da sapere
Il rinnovo del CCNL PMI metalmeccaniche
In data 3 luglio 2017 è stato rinnovato il CCNL Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche.
Il contratto avrà validità quadriennale, con data di scadenza al 31 ottobre 2020.
I punti salienti del rinnovo sono i seguenti:
1. conferma degli attuali minimi sino al 31.10.2017 e nuovi minimi contrattuali a decorrere dal 1.11.2017;
2. adeguamento dei salari all’inflazione a decorrere dall’anno 2018;
3. erogazione dell’ una tantum nella retribuzione di ottobre 2017;
4. introduzione dell’obbligatorietà del welfare contrattuale (flexible benefit);
5. introduzione dell’obbligatorietà a decorrere da gennaio 2018 dei versamenti per l’assistenza sanitaria integrativa (in relazione con EBM Ente bilaterale metalmeccanici);
6. recepimento dell’Accordo Interconfederale sul Telelavoro;
7. introduzione di nuovi obblighi in tema di trasferimento dei lavoratori;
8. adeguamento dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità;
9. agevolazioni in tema di ferie per i migranti e ferie/par solidali;
10. nuovi obblighi in tema di diritto allo studio, formazione continua dei lavoratori e permessi legge 104.

1 - Nuovi minimi contrattuali dal 1 novembre 2017.
A decorrere dal 1 novembre 2017 i nuovi minimi contrattuali saranno i seguenti:
Categorie Minimi dal 01/11/2017
1° 1309,74
2° 1446,45
3° 1604,89
4° 1674,46
5° 1793,68
6° 1923,15
7° 2063,22
8° 2243,72
9° 2498,24

2 - Adeguamento dei salari all’inflazione a decorrere dal 2018.
In via sperimentale e per tutta la durata del contratto a decorrere dall’anno 2018, a giugno di ogni anno i minimi contrattuali verranno adeguati all’inflazione (Ipca anno precedente).
Il valore stimato dell’Ipca (indice dei prezzi al consumo) negli anni di riferimento dell’accordo è il seguente:
• 2017 1.1%;
• 2018 1.2%;
• 2019 1.4%.
L’Istat entro il mese di maggio 2018 comunicherà il valore definitivo per l’anno 2017 e il nuovo stimato per gli anni 2018/2019 e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori si incontreranno per calcolare gli incrementi retributivi sulla base dei dati forniti.
A decorrere dal 1 novembre 2017 gli aumenti dei minimi contrattuali assorbono le erogazioni a carattere individuale concesse dopo tale data a meno che le stesse non siano state espressamente definite come non assorbibili.

3 - Erogazione dell’una tantum nella retribuzione del mese di ottobre 2017.
Con il mese di ottobre 2017 a tutti i lavoratori in forza alla data del 1 luglio 2017, verrà corrisposta una somma forfetaria a titolo di una tantum pari ad euro 80,00 lordi (espressamente esclusi in attuazione dell’articolo 2120 c.c. dalla base di calcolo per il trattamento di fine rapporto). Tale somma verrà riproporzionata in quote mensili in funzione della durata del rapporto dal 1 agosto 2017 al 31 ottobre 2017. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate come mesi intero. Sono utili ai fini della determinazione del numero di quote mensili i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza, congedo parentale, congedo matrimoniale e tutte le tipologie di CIG. Non sono invece utili tutti i periodi di aspettativa non retribuita.

4 - Introduzione dell’obbligatorietà del welfare contrattuale (flexible benefit).
Entro il mese di marzo 2018 tutte le aziende dovranno obbligatoriamente attivare a favore dei propri dipendenti piani di flexible benefit per un importo pari ad euro 150,00 (per ciascun dipendente), da utilizzarsi da parte del lavoratore entro il mese di dicembre 2018. Il medesimo importo, sempre da godersi entro il mese di dicembre di ogni anno, verrà attivato nell’anno 2019 e nell’anno 2020.
Hanno diritto a quanto sopra tutti i lavoratori che siano in forza al primo di gennaio di ciascun anno in questione e che abbiano superato il periodo di prova.
I lavoratori assunti in corso d’anno avranno diritto di accedere al piano di welfare aziendale nel caso di assunzione a tempo indeterminato (con superamento del periodo di prova) o in caso di assunzione a tempo determinato se nell’anno in corso hanno maturato almeno tre mesi di servizio anche non consecutivi.
Non ne hanno diritto i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Non vi è infine riproporzionamento per i part - time.
I piani di flexible benefit avranno per oggetto l’erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale sanitaria, servizi alla persona o culto, ed erogati sia attraverso l’Ente Bilaterale dei Metalmeccanici (EBM) che attraverso accordi aziendali collettivi o individuali.
Il lavoratore potrà comunque decidere di erogare i propri 150,00 euro alla previdenza complementare (Fondapi) o all’assistenza sanitaria integrativa (EBM).

5 - Assistenza sanitaria integrativa, prevenzione e benessere.
Dal primo gennaio 2018 viene istituito in accordo con l’Ente Bilaterale Metalmeccanici (EBM) l’accesso all’assistenza sanitaria integrativa, anche se viene fatta salva per il lavoratore la possibilità di rinuncia volontaria a tale diritto in forma scritta.
Avranno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato, anche part - time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi. Nel caso di proroga del contratto le prestazione di assistenza sanitaria integrativa vengono automaticamente prorogate.
La contribuzione a partire dall’anno 2018 sarà pari per ciascun lavoratore ad euro 60,00 annui a totale carico dell’azienda e suddivise in quote mensili di euro 5,00 cadauna.

6 - Recepimento dell’Accordo Interconfederale sul telelavoro.
Per Telelavoro si intende una modalità di prestazione lavorativa svolta presso il proprio domicilio o comunque in una sede diversa da quella aziendale. Tale forma di lavoro, che potrà essere attuato solo su base volontaria, verrà utilizzato per garantire quando possibile una maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
La valutazione della sussistenza delle condizioni necessarie alla concessione del telelavoro è competenza esclusiva del datore di lavoro. Le aziende potranno anche regolamentare i criteri che determinano le priorità di accesso al telelavoro.

7 - Introduzione di nuovi obblighi in tema di trasferimento dei lavoratori.
I trasferimenti di lavoratori di età superiore a 48 anni se donne e a 52 anni se uomini, dovranno essere oggetto di esame in sede sindacale e potranno essere effettuati solo in casi eccezionali.
In tutti gli altri casi di trasferimento occorrerà tenere conto di comprovate ragioni che il lavoratore dovesse opporre al trasferimento.
Il trasferimento deve essere comunque comunicato con un preavviso di almeno 20 giorni.
I trasferimenti collettivi dovranno essere preventivamente comunicati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dovranno essere, su richiesta delle stesse, oggetto di esame congiunto.
Le nuove norme non si applicano ai trasferimenti nell’arco di 25 chilometri dalla sede nella quale il lavoratore stato assunto.

8 - Adeguamento dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.
L’ indennità di trasferta ha carattere risarcitorio e non retributivo, risulta pertanto esclusa dalla base di calcolo di qualsivoglia istituto retributivo.
A decorrere dal primo di novembre 2017 la misura dell’indennità di trasferta sarà la seguente:

TRASFERTA INTERA EURO 42.85
QUOTA PER PASTO MERIDIANO O SERALE EURO 11.73
QUOTA PER IL PERNOTTAMENTO EURO 19.39

E’ possibile sostituire l’indennità di trasferta tutta o in parte con un rimborso, anche parziale, delle spese sostenute che siano necessarie per l’espletamento della missione.
In ogni caso la quota per il pasto meridiano è dovuta ogni volta che il lavoratore venga inviato in trasferta in un luogo che si trovi ad una distanza superiore a 20 chilometri dalla sede aziendale nella quale è stato assunto. Inoltre tale quota è dovuta ogniqualvolta il lavoratore non possa rientrare durante la pausa, con i mezzi propri o con quelli messi a disposizione dall’azienda, per consumare il pasto nella propria sede di lavoro.
Non si da’ luogo all’erogazione della quota per pasto meridiano se il lavoratore può usufruire gratuitamente del servizio di mensa dell’azienda nella quale si è recato in trasferta, se può usufruire di altri servizi messi a disposizione dal datore di lavoro quali buoni pasto o convenzioni con ristoranti. In questi casi in caso di maggior spesa avrà luogo da parte del datore di lavoro il rimborso della maggior spesa sostenuta.
La corresponsione della quota per il pasto serale avrà luogo ogni volta che il lavoratore non possa rientrare in sede entro le ore 21,00 o, se il suo turno normale di lavoro prevede la fine dell’orario di lavoro in ora successiva, entro tale ora.
La corresponsione dell’indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22,00.
Al lavoratore comandato in trasferta, tranne che al personale dirigente, spetta il seguente trattamento delle ore di viaggio:
a. erogazione del normale compenso per le ore di viaggio effettuate in normale orario di lavoro;
b. erogazione di un importo pari all’ 85 per cento delle ore eccedenti il normale orario di lavoro con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario.

Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate dal datore di lavoro unitamente ad una congrua somma per le spese di vitto ed alloggio previste per la trasferta. Eventuali conguagli verranno effettuati nella prima busta paga utile.
Il lavoratore in trasferta non deve effettuare ore di lavoro straordinario a meno che non siano state espressamente autorizzate.

A decorrere dal primo novembre 2017 i nuovi importi di reperibilità saranno i seguenti :
Compenso giornaliero
Livelli 1 - 2 - 3 reperibilità giorno lavorato (16 ore) 4,82 euro
reperibilità giorno libero (24ore) 7,23 euro
reperibilità giorno festivo (24 ore) 7,82 euro

Livelli 4 - 5 reperibilità giorno lavorato (16 ore) 5,73 euro
reperibilità giorno libero (24ore) 9,00 euro
reperibilità giorno festivo (24 ore) 9,64 euro


Livelli oltre il 5 reperibilità giorno lavorato (16 ore) 6,59 euro
reperibilità giorno libero (24ore) 10,82 euro
reperibilità giorno festivo (24 ore) 11,41 euro

Compenso settimanale
Livelli 1 - 2 - 3 reperibilità 6 giorni 31,33 euro
reperibilità 6 giorni con festivo 31,92 euro
reperibilità 6 giorni con fest. e gg. Libero 34.32 euro

Livelli 4 - 5 reperibilità 6 giorni 37.65 euro
reperibilità 6 giorni con festivo 38.29 euro
reperibilità 6 giorni con fest. e gg. Libero 41.56 euro

Livelli 1 - 2 - 3 reperibilità 6 giorni 43.75 euro
reperibilità 6 giorni con festivo 44.34 euro
reperibilità 6 giorni con fest. e gg. Libero 48.57 euro

9 - Agevolazioni in tema di ferie per i migranti e ferie/par solidali.
Ai fini di agevolare la possibilità per i lavoratori migranti di rientrare in patria per periodi sufficientemente lunghi , le aziende valuteranno, tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste di usufruire in modo continuativo di tutte le ferie e dei par disponibili. Le richieste dovranno essere prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione e nella misura del 2% per le aziende con più di 50 dipendenti e del 3% per le aziende con più di 150 dipendenti.

10 - Nuovi obblighi in tema di diritto allo studio, formazione continua dei lavoratori e permessi legge 104.
Nel caso in cui un lavoratore debba assistere i figli minori che a causa di particolari patologie necessitano di cure costanti, è data la possibilità ai colleghi di cedere a titolo gratuito i propri Par accantonati nel conto ore e le proprie ferie monetizzabili. In particolare verrà data priorità alle ferie ed ai Par maturati negli anni precedenti, nella misura e modalità concordate con la direzione aziendale.

A decorrere dal primo gennaio 2018, all’inzio di ogni triennio verrà messo a disposizione di tutti i dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio un monte di ore così calcolato :
ore 7 anno x 3 x numero totale lavoratori occupati nell’impresa a tale data.
Conguagli successivi del numero di ore anno verranno effettuati al variare nel triennio del numero di lavoratori occupati.

A far data dal primo novembre 2017 i lavoratori a tempo indeterminato dovranno partecipare ad un percorso di formazione continua pari ad ore 24 pro capite nell’arco di ogni triennio. Tali percorsi potranno essere realizzati anche attraverso progetti aziendali o aderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione in materia di sicurezza non è computabile ai fini della formazione continua. Le aziende aderenti ad EBM (ente bilaterale metalmeccanici) beneficeranno di un contributo pari ad 1/3 delle 24 ore di formazione continua.

Al fine di garantire una migliore programmazione aziendale, il lavoratore dovrà presentare un piano di programmazione per la fruizione dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 con un anticipo di almeno 10 giorni, fatti salvi i casi di necessità e urgenza.

Articolo del:


di Roberta Buzzoni

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