Il risarcimento ai familiari del lavoratore morto sul lavoro

Le morti sul lavoro, le cosiddette “morti bianche” continuano purtroppo a costituire una vera e propria piaga ed emergenza sociale; basti pensare che gli infortuni mortali sul lavoro nel 2017 sono stati ben 1.115.
Ovviamente, è indubbio che gli scarsi investimenti in controllo, prevenzione e attività ispettive, oltre alla negligenza dei datori di lavoro, sono le cause principali dei decessi sul lavoro.
In caso di morte del lavoratore, i familiari della vittima hanno diritto a diverse prestazioni e risarcimenti.
In primo luogo, l’Inail riconosce ai familiari dei lavoratori deceduti a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale una rendita, con decorrenza dal giorno successivo all’evento mortale.
Hanno diritto alla rendita riconosciuta dall’Inail, il coniuge superstite ed i figli, mentre in mancanza di essi il diritto viene riconosciuto ai genitori naturali o adottivi e ai fratelli e sorelle conviventi e a carico del lavoratore.
Per il coniuge (o in assenza per i genitori) la rendita è garantita a vita o fino ad un nuovo matrimonio (in caso di nuove nozze è corrisposto un importo pari a tre annualità di rendita).
Per i figli (o fratelli e sorelle in caso di mancanza di coniuge e figli) la durata del diritto alla rendita è variabile in relazione ai seguenti casi:
- fino al diciottesimo anno di età per i figli legittimi, naturali, riconoscibili e adottivi;
- fino al compimento del ventunesimo anno di età se studenti di scuola superiore, a carico del lavoratore deceduto e senza una retribuzione lavorativa;
- fino ai 26 anni in caso di studi universitari, sempre a carico e senza lavoro retribuito;
- fino al termine dell’inabilità in caso di figli con inabilità lavorativa assoluta e permanente (le condizioni verranno valutate ogni 2 anni).
A partire da gennaio 2014 la rendita viene calcolata in base alla retribuzione massima convenzionale del settore industriale (circa 30 mila euro annuali); per gli eventi mortali occorsi prima di tale data la base di calcolo è la retribuzione effettiva del lavoratore nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
La rendita non è soggetta a tassazione Irpef e viene erogata in base alla retribuzione sopracitata e alle seguenti percentuali: 50% al coniuge, 20% per ciascun figlio, 40% per ogni figlio orfano di entrambi i genitori o dell’unico genitore che li abbia riconosciuti o per figli di genitore divorziato.
In assenza di coniugi e figli, la rendita verrà erogata nelle seguenti misure: 20% ad ogni genitore, 20% a ciascun fratello e sorella.
Va, inoltre, aggiunto che i familiari del lavoratore soggetto alla tutela assicurativa obbligatoria hanno diritto anche ad un’anticipazione una tantum della rendita Inail pari a tre mensilità della quota annua determinata sul minimale retributivo di legge.
Viene, altresì, erogato dall’Inail l’assegno funerario che è una prestazione una tantum, istituita per contribuire alle spese funerarie che i familiari della vittima da infortunio sul lavoro e malattia professionale hanno dovuto sostenere in occasione del decesso.
La rendita Inail, tuttavia, non esaurisce gli indennizzi a cui hanno diritto i familiari del lavoratore deceduto, qualora venga riscontrata la responsabilità del datore di lavoro nella causazione della morte del proprio dipendente; in tale ipotesi, invero, tutti i familiari hanno un autonomo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali subiti quale conseguenza della morte del proprio parente.
Al riguardo, infatti, l’art.2087 c.c. dispone «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Pertanto, se la morte è causata o concausata da condizioni di lavoro irrispettose delle norme sulla sicurezza spetta il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale in favore dei congiunti del lavoratore defunto, tanto perché eredi, quanto in proprio.
Il risarcimento del danno biologico è di natura iure proprio, ovvero sofferto direttamente dal familiare della vittima che a causa delle sofferenze conseguite alla perdita del proprio congiunto abbia subito lesioni alla propria integrità psicofisica (si pensi al caso della moglie che sprofonda in una grave crisi depressiva a seguito della morte del marito).
Spetta poi ai familiari della vittima il danno morale per la perdita del rapporto parentale.
Tele danno rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto con il parente deceduto.
Esso è comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita), sia del danno "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana).
Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno morale in questione si tiene conto tanto dell'aspetto interiore del danno sofferto (ovvero del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto di quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita del soggetto).
Viene, quindi riconosciuta, una somma di denaro che tiene conto del pregiudizio complessivamente subito dal familiare della vittima, sia sotto l’aspetto della sofferenza interiore, sia sotto quello dell’alterazione e modificazione peggiorativa della vita di relazione, in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto.
Ne discende che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti del lavoratore deceduto ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto.
Sulla misura del risarcimento incide molto la convivenza con la vittima; mancando la convivenza occorre dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo, sia per la commisurazione, che per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da morte del congiunto.
A titolo esemplificativo la Corte di Cassazione ha escluso il risarcimento del danno morale al familiare non convivente che aveva intrattenuto rapporti con un congiunto solo mediante messaggi sms o sul social network Facebook, essendo ciò insufficiente a far ritenere provata la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo con il defunto.
Va detto poi che la giurisprudenza di legittimità ha individuato due ulteriori voci risarcitorie, ovvero:
- il danno biologico terminale: esso è riscontrabile nelle ipotesi in cui tra l’evento morte e le lesioni colpose che l’hanno cagionato, trascorre un apprezzabile lasso di tempo, tale da procurare una sofferenza alla vittima, di entità tale da attribuirgli il diritto ad un risarcimento per danno biologico trasmissibile iure hereditatis ai propri familiari.
- il danno catastrofale: esso costituisce la sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, ovvero quel danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l’evento e la morte, assiste consapevolmente alla perdita della propria vita.
Il risarcimento del danno catastrofale può essere fatto valere iure hereditatis, a condizione però che sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte, nel senso che la persona offesa doveva essere vigile e cosciente nel periodo intercorrente tra le lesioni subite e l’evento morte.
Da ultimo, ai familiari della vittima sono risarcibili anche tutti i costi, le spese sostenute e i mancati guadagni patrimoniali che essi hanno patito a causa della morte del lavoratore.
Si tratta di diritti risarcitori propri dei prossimi congiunti di natura patrimoniale, nella duplice forma del danno emergente (es. spese funerarie) e del lucro cessante quale il venir meno di una fonte di reddito necessaria al proprio sostentamento, ovvero i contributi economici che la vittima dell’illecito avrebbe corrisposto ai congiunti negli anni a venire.
AVV. SIGMAR FRATTARELLI
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