Il risarcimento del danno da perdita parentale
A seguito della morte di un proprio caro, rimasto purtroppo vittima incolpevole di un sinistro stradale ha diritto al risarcimento il "concepito"?

Il presente articolo intende trattare in breve le linee di una problematica ad oggi molto sentita e relativa alla richiesta di risarcimento danni all’Assicurazione del Sig. Sempronio che in data 9 febbraio 2016 investiva sulle strisce il Sig. Tizio.
Richiesta di risarcimento danni avanzata da parte della vedova del Sig. Tizio, che chiameremo Caia in nome e per conto anche del figlio Caietto, già "concepito" al momento del fatto e venuto alla luce il successivo 15 aprile 2016.
L’eccezione avanzata dalla società assicuratrice dell’autovettura di Sempronio attiene alla presunta insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietto in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nato.
Il caso in oggetto inerisce quindi la disciplina della responsabilità aquiliana e richiede, in via del tutto preliminare, la citazione di alcuni elementi inerenti lo status giuridico di "concepito".
Le argomentazioni che seguiranno con riferimento alla tutela che il nostro ordinamento riserva al "concepito" sono da ricollegarsi ai fatti oggetto di disamina ove il minore Caietto viene dato alla luce da Caia il 15 aprile 2016, due mesi dopo l’uccisione del padre Tizio, ad opera dell’automobilista Sempronio.
Caietto viene definito "concepito" dal nostro codice civile in quanto alla data del fatto - 9 febbraio 2016 - Caia era già al 7° mese di gravidanza.
Tanto premesso, il nostro ordinamento all’art. 1 cc, definisce la capacità giuridica subordinandola all’evento della nascita. Al 2° comma della norma citata, i diritti a favore del concepito vengono ricondotti alla nascita del soggetto medesimo.
Il concepito, infatti è riconosciuto quale soggetto titolare di diritti pur non essendo titolare di piena capacità giuridica ma solo di interessi, definiti personali dall’ordinamento nazionale e sovranazionale. Diritti che possono essere riassunti nel diritto alla vita, alla salute, all’amore, all’identità personale, rispetto ai quali, si ripete, si pone la condizione di azionabilità riconducibile alla nascita.
La nostra Carta Costituzionale all’art 32 2° comma tutela la maternità ed all’art 2 Cost. più in generale, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo tra i quali si pone anche l’interesse costituzionalmente protetto relativo al "concepito".
L’interesse tutelato nel caso di specie attiene non al proprio diritto a nascere ma alla qualità che deriverà dalla propria nascita senza la presenza del definito padre Tizio.
Caietto sarà infatti costretto a crescere senza le cure, l’educazione e l’affetto del padre, a causa dell’atto illecito posto in essere da Sempronio. A tal riguardo, la società assicuratrice dell’auto di Sempronio oppone l’insussistenza di un qualsiasi danno risarcibile in favore del nascituro Caietto; per il solo fatto che al momento del decesso di Tizio il minore non era ancora venuto alla luce, in forza di un precedente orientamento giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, con sentenza n 3467 del 1973 al riguardo prevedeva la risarcibilità del danno solo nell’eventualità in cui il danneggiato al momento del fatto lesivo fosse già nato, escludendo così la legittimazione del "nascituro".
Alla luce dell’evoluzione normativa nazionale e non, inerente i diritti dell’uomo così come statuiti dalla CEDU e dalle numerose convenzioni sottoscritte, la Corte di Cassazione con una pronuncia del 2014 n° 5509 ha diversamente statuito che "Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli sono derivati".
Si può pertanto ipotizzare che nel caso in esame Caia abbia diritto ad agire in nome e per conto del nascituro Caietto (ex art 320 c.c. 1° c) per veder riconosciuti i diritti del minore.
A tal punto è quindi necessario identificare e riassumere tutte le azioni esperibili da Caia a tutela non solo dei diritti del nascituro ma anche della medesima, in quanto congiunta rimasta vedova con un bimbo da crescere.
All’uopo si richiama l’art 2043 del codice civile, norma cardine della disciplina aquiliana, onde si prevede il diritto al risarcimento per quei fatti illeciti posti in essere con qualunque "fatto doloso o colposo" che "cagioni ad altri un danno ingiusto" obbligando colui che lo ha commesso a risarcirla.
Sull’argomento l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale ha avuto modo di esprimersi più volte anche alla luce delle mutate condizioni di vita della società moderna.
In via del tutto riassuntiva si richiamano quali elementi costitutivi dell’illecito aquiliano ex art 2043 cc la condotta illecita dell’agente che provoca un’ingiusta lesione degli interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la condotta medesima ed il danno e la sussistenza di un concreto pregiudizio dell’interesse leso.
Nel caso de quo la condotta illecita non può che ravvisarsi nella violazione da parte di Sempronio del codice della strada, il quale non fermandosi in prossimità delle strisce pedonali ha investito ed ucciso Tizio che stava attraversando.
Per quanto inerente l’elemento soggettivo si ritiene configurabile la responsabilità qualora si verifichi un evento dannoso connesso ad un comportamento doloso o colposo del danneggiante, quale è quello posto in essere nel caso prospettato.
Ed infine, con riguardo al nesso causale la giurisprudenza più recente ha chiarito che si debba applicare il principio di " preponderanza dell’evidenza " , secondo il quale il danneggiato ha diritto alla liquidazione del danno subito provandolo anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, spettando invece alla controparte - danneggiante la prova contraria.
Più specificamente la Cassazione con la sentenza 3010 de 2014 ha chiarito che è da ritenersi causato un evento da un dato fatto quando il suo verificarsi sia più probabile che non il suo contrario.
Nel caso in oggetto Caia potrà quindi agire in qualità di coniuge del defunto Tizio per veder riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni patrimoniali ex art 2043 cc.
Danni che potranno ricondursi in via esemplificativa alle utilità economiche di cui beneficiava od avrebbe beneficiato in futuro.
Nello specifico, i danni patrimoniali futuri risarcibili sono identificabili nella perdita di quei contributi ed utilità che il defu nto Tizio avrebbe apportato a Caia ed al figlio.
Caia in qualità di congiunta di Tizio, a causa dell’illecito commesso da Sempronio patirà la perdita di prestazioni e vantaggi di rilievo per una famiglia neo costituita.
Una volta identificati i danni patrimoniali patiti ex art 2043 cc è necessario evidenziare i pregiudizi non patrimoniali che l’art 2059 cc riconduce "ai casi determinati dalla legge".
La Cassazione, Sezioni Unite, con una storica sentenza del 2008 n 26972 ha chiarito la natura dei danni di natura non patrimoniale, quale il danno biologico (sofferenza interiore del danneggiato), quello relazionale - esistenziale consistente nel peggioramento delle condizioni della vita quotidiana, riconducendoli al principio di unitarietà, imponendo così una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale senza però trascurarne una specifica ed attenta valutazione.
Nel caso prospettato, pertanto, il danno patito da Caia attenendo alla violazione dell’art 29 della Costituzione vede leso il riconoscimento dei diritti della famiglia intesa nel più ampio senso di realizzazione della vita, come rapporti, valori e sentimenti che il rapporto parentale ispira, generando bisogni e doveri.
Il danno patito da Caia e Caietto potrà pertanto trovare legittima qualificazione nello svolgimento delle loro abitudini di vita in quanto modificate rispetto alle prospettive iniziali.
Alla luce dei principi sopra esposti si può concludere che Caia e Caietto, ognuno per suo conto, avranno diritto all’integrale risarcimento per i danni patiti sia quale danno morale - identificativo della sofferenza per la perdita per tutta la vita di una persona così importante quale padre e marito - che di quello esistenziale consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini di vita.
In conclusione, a nulla rileva l’assunto della società assicuratrice di Sempronio, in quanto Caia avrà modo di agire quale esercente la potestà sul minore Caietto per veder riconosciuti tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal fatto illecito compiuto nel momento in cui questi era ancora "concepito" ed altresì potrà agire in proprio per il riconoscimento dei danni tutti patiti e patiendi in qualità di congiunto del defunto Tizio, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale (definiti di natura parentale).
Richiesta di risarcimento danni avanzata da parte della vedova del Sig. Tizio, che chiameremo Caia in nome e per conto anche del figlio Caietto, già "concepito" al momento del fatto e venuto alla luce il successivo 15 aprile 2016.
L’eccezione avanzata dalla società assicuratrice dell’autovettura di Sempronio attiene alla presunta insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietto in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nato.
Il caso in oggetto inerisce quindi la disciplina della responsabilità aquiliana e richiede, in via del tutto preliminare, la citazione di alcuni elementi inerenti lo status giuridico di "concepito".
Le argomentazioni che seguiranno con riferimento alla tutela che il nostro ordinamento riserva al "concepito" sono da ricollegarsi ai fatti oggetto di disamina ove il minore Caietto viene dato alla luce da Caia il 15 aprile 2016, due mesi dopo l’uccisione del padre Tizio, ad opera dell’automobilista Sempronio.
Caietto viene definito "concepito" dal nostro codice civile in quanto alla data del fatto - 9 febbraio 2016 - Caia era già al 7° mese di gravidanza.
Tanto premesso, il nostro ordinamento all’art. 1 cc, definisce la capacità giuridica subordinandola all’evento della nascita. Al 2° comma della norma citata, i diritti a favore del concepito vengono ricondotti alla nascita del soggetto medesimo.
Il concepito, infatti è riconosciuto quale soggetto titolare di diritti pur non essendo titolare di piena capacità giuridica ma solo di interessi, definiti personali dall’ordinamento nazionale e sovranazionale. Diritti che possono essere riassunti nel diritto alla vita, alla salute, all’amore, all’identità personale, rispetto ai quali, si ripete, si pone la condizione di azionabilità riconducibile alla nascita.
La nostra Carta Costituzionale all’art 32 2° comma tutela la maternità ed all’art 2 Cost. più in generale, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo tra i quali si pone anche l’interesse costituzionalmente protetto relativo al "concepito".
L’interesse tutelato nel caso di specie attiene non al proprio diritto a nascere ma alla qualità che deriverà dalla propria nascita senza la presenza del definito padre Tizio.
Caietto sarà infatti costretto a crescere senza le cure, l’educazione e l’affetto del padre, a causa dell’atto illecito posto in essere da Sempronio. A tal riguardo, la società assicuratrice dell’auto di Sempronio oppone l’insussistenza di un qualsiasi danno risarcibile in favore del nascituro Caietto; per il solo fatto che al momento del decesso di Tizio il minore non era ancora venuto alla luce, in forza di un precedente orientamento giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, con sentenza n 3467 del 1973 al riguardo prevedeva la risarcibilità del danno solo nell’eventualità in cui il danneggiato al momento del fatto lesivo fosse già nato, escludendo così la legittimazione del "nascituro".
Alla luce dell’evoluzione normativa nazionale e non, inerente i diritti dell’uomo così come statuiti dalla CEDU e dalle numerose convenzioni sottoscritte, la Corte di Cassazione con una pronuncia del 2014 n° 5509 ha diversamente statuito che "Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli sono derivati".
Si può pertanto ipotizzare che nel caso in esame Caia abbia diritto ad agire in nome e per conto del nascituro Caietto (ex art 320 c.c. 1° c) per veder riconosciuti i diritti del minore.
A tal punto è quindi necessario identificare e riassumere tutte le azioni esperibili da Caia a tutela non solo dei diritti del nascituro ma anche della medesima, in quanto congiunta rimasta vedova con un bimbo da crescere.
All’uopo si richiama l’art 2043 del codice civile, norma cardine della disciplina aquiliana, onde si prevede il diritto al risarcimento per quei fatti illeciti posti in essere con qualunque "fatto doloso o colposo" che "cagioni ad altri un danno ingiusto" obbligando colui che lo ha commesso a risarcirla.
Sull’argomento l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale ha avuto modo di esprimersi più volte anche alla luce delle mutate condizioni di vita della società moderna.
In via del tutto riassuntiva si richiamano quali elementi costitutivi dell’illecito aquiliano ex art 2043 cc la condotta illecita dell’agente che provoca un’ingiusta lesione degli interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la condotta medesima ed il danno e la sussistenza di un concreto pregiudizio dell’interesse leso.
Nel caso de quo la condotta illecita non può che ravvisarsi nella violazione da parte di Sempronio del codice della strada, il quale non fermandosi in prossimità delle strisce pedonali ha investito ed ucciso Tizio che stava attraversando.
Per quanto inerente l’elemento soggettivo si ritiene configurabile la responsabilità qualora si verifichi un evento dannoso connesso ad un comportamento doloso o colposo del danneggiante, quale è quello posto in essere nel caso prospettato.
Ed infine, con riguardo al nesso causale la giurisprudenza più recente ha chiarito che si debba applicare il principio di " preponderanza dell’evidenza " , secondo il quale il danneggiato ha diritto alla liquidazione del danno subito provandolo anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, spettando invece alla controparte - danneggiante la prova contraria.
Più specificamente la Cassazione con la sentenza 3010 de 2014 ha chiarito che è da ritenersi causato un evento da un dato fatto quando il suo verificarsi sia più probabile che non il suo contrario.
Nel caso in oggetto Caia potrà quindi agire in qualità di coniuge del defunto Tizio per veder riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni patrimoniali ex art 2043 cc.
Danni che potranno ricondursi in via esemplificativa alle utilità economiche di cui beneficiava od avrebbe beneficiato in futuro.
Nello specifico, i danni patrimoniali futuri risarcibili sono identificabili nella perdita di quei contributi ed utilità che il defu nto Tizio avrebbe apportato a Caia ed al figlio.
Caia in qualità di congiunta di Tizio, a causa dell’illecito commesso da Sempronio patirà la perdita di prestazioni e vantaggi di rilievo per una famiglia neo costituita.
Una volta identificati i danni patrimoniali patiti ex art 2043 cc è necessario evidenziare i pregiudizi non patrimoniali che l’art 2059 cc riconduce "ai casi determinati dalla legge".
La Cassazione, Sezioni Unite, con una storica sentenza del 2008 n 26972 ha chiarito la natura dei danni di natura non patrimoniale, quale il danno biologico (sofferenza interiore del danneggiato), quello relazionale - esistenziale consistente nel peggioramento delle condizioni della vita quotidiana, riconducendoli al principio di unitarietà, imponendo così una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale senza però trascurarne una specifica ed attenta valutazione.
Nel caso prospettato, pertanto, il danno patito da Caia attenendo alla violazione dell’art 29 della Costituzione vede leso il riconoscimento dei diritti della famiglia intesa nel più ampio senso di realizzazione della vita, come rapporti, valori e sentimenti che il rapporto parentale ispira, generando bisogni e doveri.
Il danno patito da Caia e Caietto potrà pertanto trovare legittima qualificazione nello svolgimento delle loro abitudini di vita in quanto modificate rispetto alle prospettive iniziali.
Alla luce dei principi sopra esposti si può concludere che Caia e Caietto, ognuno per suo conto, avranno diritto all’integrale risarcimento per i danni patiti sia quale danno morale - identificativo della sofferenza per la perdita per tutta la vita di una persona così importante quale padre e marito - che di quello esistenziale consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini di vita.
In conclusione, a nulla rileva l’assunto della società assicuratrice di Sempronio, in quanto Caia avrà modo di agire quale esercente la potestà sul minore Caietto per veder riconosciuti tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal fatto illecito compiuto nel momento in cui questi era ancora "concepito" ed altresì potrà agire in proprio per il riconoscimento dei danni tutti patiti e patiendi in qualità di congiunto del defunto Tizio, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale (definiti di natura parentale).
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