Il risarcimento del danno da responsabilità medica


Nuovi criteri in merito al risarcimento del danno da responsabilità medica
Il risarcimento del danno da responsabilità medica
La responsabilità medica, per opinione largamente condivisa, è regolata dai principi delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale.
Con riferimento al settore della responsabilità medica si osserva come la qualificazione dell’obbligazione del professionista come obbligazione di mezzi si giustifichi in ragione dell’intrinseca aleatorietà degli esiti dell’attività considerata.

Infatti non si può pretendere dal sanitario la garanzia dell’esito sperato e l’eliminazione di ogni possibile rischio, atteso che la scienza medica non consente la prevenzione di ogni forma di rischio connesso all’attività sanitaria.
Dalla distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, secondo i suoi fautori originari, discenderebbero rilevanti conseguenze sulla disciplina delle rispettive categorie, sul piano delle regole delle responsabilità nonchè dal punto di vista dell’onere della prova.
Precisamente sotto il primo profilo la rigida regola di responsabilità fissata nell’articolo 1218 c.c. per il caso di inadempimento varrebbe solo per le obbligazioni di risultato. In tal caso la diligenza del debitore sarebbe irrilevante, in quanto sarebbe dovuto solo il risultato. Nelle obbligazioni di mezzi, al contrario, si applicherebbe la regola della responsabilità per colpa, secondo la quale il debitore non è responsabile se si è comportato diligentemente.

Sul piano della ripartizione dell’onere della prova solo nelle obbligazioni di mezzi al creditore spetterebbe l’onere di provare la colpa del debitore. Ciò in quanto il creditore avrebbe l’onere di dimostrare l’inesatto adempimento e questa prova richiederebbe la prova della diligente esecuzione della prestazione.
Sulla scorta di tale impostazione la giurisprudenza ha tradizionalmente ritenuto gravare sul paziente, che assuma di essere stato danneggiato, l’onere di provare "la difettosa o inadeguata prestazione professionale" del medico.
La rilevanza della distinzione in esame sul piano della disciplina applicabile si è tuttavia ridotta con l’introduzione, da parte della giurisprudenza, di un meccanismo di presunzione di colpa in caso di esito infausto di interventi di facile esecuzione. In tal caso il paziente ha solo l'onere di provare la natura routinaria dell'intervento, mentre sarà il medico a dover dimostrare che l'esito negativo non è ascrivibile a sua negligenza o imperizia.

Al riguardo si noti come, proprio nel settore della responsabilità medica, la giurisprudenza, pur qualificando l’obbligazione del professionista come obbligazione di mezzi, spesso allo scopo di garantire una migliore tutela al paziente fa gravare sul sanitario una prova liberatoria che va ben al di là della dimostrazione della sua diligenza. Si richiede infatti che il medico, per andare esente da responsabilità, dimostri non solo che la prestazione professionale sia stato eseguita diligentemente ma altresì che "quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ".

In tal modo dunque si prevede un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, in chiara distonia con l’impostazione dei fautori originari della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato che vorrebbero applicare solo alle prime la regola della responsabilità per colpa.
Si osservi, poi, come la descritta dicotomia non determini più alcuna conseguenza sul piano della ripartizione dell’onere della prova alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite nel 2001, con sentenza n.13533. Quest’ultime infatti hanno fissato una regola di distribuzione dell’onere della prova dell’inadempimento unitaria, valevole per ogni tipo di obbligazione. Precisamente si è affermato che il creditore-danneggiato è sempre esonerato dall’onere di dimostrare l’inadempimento, a prescindere circostanza che questo consiste nel mancato conseguimento del risultato dovuto ovvero nella difformità tra comportamento diligente dovuto e comportamento tenuto.
Al creditore di un’obbligazione di mezzi, dunque, non spetta più dimostrare la colpa specifica del debitore, con conseguente maggiore facilità in termini di risarcimento del danno.

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di Diego Marchese

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