Il risarcimento del danno da stalking
Chi subisce stalking può richiedere i danni
La persona offesa dagli atti persecutori, pregiudicata tanto sul piano patrimoniale quanto e maggiormente su quello non patrimoniale, potrà richiedere il ristoro dei danni subiti sia in sede penale che in sede civile.
La richiesta di risarcimento
Innanzitutto, una volta avviato il processo penale, la vittima potrà contestualmente richiedere il risarcimento dei danni, costituendosi parte civile ai sensi dell’art. 76 c.p.p. In questo caso, però, l’accoglimento della sua richiesta risarcitoria sarà subordinato all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, non residuando alcun ristoro in caso di assoluzione.
La medesima sentenza, una volta divenuta irrevocabile, spiegherà la forza di giudicato anche nel successivo ed eventuale giudizio civile (non azionato in sede penale) precludendo la condanna al risarcimento.
Diversamente, se il danneggiato promuovesse l’azione risarcitoria nella sua sede naturale e prima della definizione del processo penale, potrà beneficiare della tutela senza subire gli effetti del giudicato, anche in caso di assoluzione.
Il giudice civile opera, infatti, un autonomo accertamento sulla sussistenza del reato, come fatto generatore di danni concretamente verificati. Tale accertamento non richiede lo standard probatorio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio», tipico della valutazione della prova in sede penale, bensì quello della «preponderanza dell’evidenza».
In altri termini, a prescindere dalla sussistenza del reato come fatto penalmente qualificabile, sarà certamente risarcibile il danno ogniqualvolta le condotte illecite siano state realmente lesive di diritti inviolabili, ricorrendo pertanto l’ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.
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