Il risarcimento del danno non patrimoniale


Chiarimenti sull’istituto del danno non patrimoniale alla luce delle pronunce giurisprudenziali
Il risarcimento del danno non patrimoniale
Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’art 2059 del codice civile secondo il quale "Il danno non patrimoniale deve essere solo nei casi determinati dalla legge".

All’inizio, con un’interpretazione ristrettiva della previsione normativa, la giurisprudenza ritenne che questo tipo di danno fosse risarcibile solo in presenza di un reato e il contenuto venne individuato nel c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente e turbamento dell’animo.

In seguito, il concetto fu ampliato e si affermò che il danno non patrimoniale era risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettura dell’art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona tutelati dalla Costituzione non aventi natura economica (diritto alla salute, privazione delle libertà personali, diritti inviolabili della famiglia, atti discriminatori, diritto alla riservatezza... ).

In altre parole, questo tipo di danno deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Nei casi giuridici affrontati nelle aule di Tribunale, sotto una interpretazione estensiva della norma, è, tuttavia, accaduto che vi fosse una moltiplicazione dei danni risarcitori richiesti, di volta in volta, etichettati con diversi nomi: danno morale, danno biologico, danno esistenziale che hanno creato una proliferazione di domande risarcitorie non sempre sorrette dal punto di vista probatorio.

Infatti, anche nel linguaggio comune, l’utilizzo di alcuni termini, come danno esistenziale e biologico, hanno determinato aspettative nei confronti delle persone che si rivolgono ad un legale che, poi, nei fatti non hanno trovato accoglimento da parte dei Giudici: il rischio, infatti, è spesso quello di moltiplicare richieste di danno (morale, biologico, esistenziale, estetico, da perdita parentale, danno alla vita di relazione) non accompagnati dalla necessaria individuazione di quale fosse l’interesse giuridicamente leso.

Per tale motivo, anche la giurisprudenza ha chiarito che le ipotesi di danno sopra richiamate non costituiscono distinte sottocategorie di danno non patrimoniale, il quale costituisce una categoria generale di danno non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate che possono creare duplicazioni di risarcimento e che non trovano, di conseguenza, riconoscimento in sede giudiziale.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, non è tanto importante la denominazione utilizzata per descrivere il danno subito, ma piuttosto l’allegazione dei fatti e la prova della lesione di diritti inviolabili della persona. L’errore da non commettere è quello di pensare che vi siano diverse sottocategorie di danno tutte meritevoli di risarcimento: non vi sarà, pertanto, una liquidazione autonoma, come spesso si sente, per il danno biologico, un’altra per il danno esistenziale, un’ulteriore per il danno morale, un’altra per il danno parentale e così via, che possano far credere ad una moltiplicazione di risarcimenti economici, spesso calcolati in percentuale sul danno precedente. Il rischio di una tale elencazione è quella di creare confusione anche nei confronti dei Giudici che devono decidere, i quali si vedono costretti a respingere domande risarcitorie non suffragate giudizialmente.

Per concludere, è preferibile parlare di risarcimento del danno non patrimoniale, all’interno del quale si devono provare i pregiudizi, di volta in volta, subiti in relazione all’integrità psicofisica della persona, piuttosto che alla vita relazionale o quella parentale.

Deve, pertanto, essere disattesa la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di danno evento, in quanto la lesione dei valori della persona non è automatica ma deve essere provata: la distinzione riguarda il piano delle conseguenze della lesione, non il tipo di bene oggetto dell’illecito

Per quanto concerne i mezzi di prova, oltre all’accertamento medico legale, potrà farsi ricorso, anche, alla prova per documenti o alla prova testimoniale.

In materia, in ogni caso, si sono succeduti nel tempo diversi interventi giurisprudenziali che hanno permesso di definire con maggior puntualità il risarcimento del danno non patrimoniale, concetto in relazione al quale spesso si sente discutere anche al di fuori dalle aule dei Tribunali.

Cinzia Giugno

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