Il risarcimento del danno patrimoniale spetta anche ai disoccupati

Quando si tratta di quantificare in modo adeguato il danno patito dalla vittima di un incidente stradale, di un infortunio sul lavoro, di un caso di responsabilità medica o di qualsiasi altro atto illecito, uno dei problemi di più difficile soluzione è quello del danno patrimoniale.
In particolare, spesso vengono ingiustamente sottovalutate le conseguenze dannose che non si riflettono direttamente sul fisico o sulla psiche del soggetto infortunato, ma sulla sua capacità di produrre reddito.
Per esempio, una persona che non lavora ancora, o che non ha mai lavorato, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da “lucro cessante”, cioè da perdita di reddito?
La Corte di Cassazione, con la pronuncia nr. 9682 del 26.05.2020 è tornata su questo tema non ancora sufficientemente chiaro a molti operatori del settore.
I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che – di fronte alla domanda concernente la capacità lavorativa della vittima di un sinistro – il giudice di merito dovrebbe chiedersi due cose:
1) se l’infortunato – qualora fosse rimasto sano – avrebbe verosimilmente svolto un qualche lavoro redditizio;
2) se l'invalidità permanente riportata gli impedirà, in tutto o in parte, di svolgere un lavoro in futuro.
A questo punto, la questione va risolta attraverso un doppio step. In primo luogo, bisogna chiedersi se il soggetto (incappato nell’incidente) avrebbe (in assenza dell’infortunio) cercato e trovato un lavoro adatto al proprio curriculum professionale, alla propria esperienza precedente e alle proprie capacità personali.
Se la risposta a questo interrogativo è positiva, il giudice dovrà cominciare ad affrontare il tema del risarcimento dovuto a questa persona.
Quindi, non è un valido motivo per negare all’infortunato il ristoro del danno patrimoniale (da lucro cessante), il fatto che quest’ultimo non fosse occupato o non fosse percettore di reddito, al momento del fatto.
A maggior ragione, in un periodo storico in cui il numero dei disoccupati non solo è molto più diffuso che in altre epoche storiche, ma rappresenta addirittura, e purtroppo, un problema endemico (vale a dire, cronico) della nostra società.
Devono essere quindi rispedite al mittente, come illegittime e ingiustificate, tutte le sentenze che negano il risarcimento del danno patrimoniale sulla base di una constatazione tanto lapalissiana quanto fuorviante: e cioè la circostanza che la vittima non abbia dimostrato una contrazione del proprio reddito. È, infatti, impossibile provare la diminuzione di qualcosa che non si possiede ancora, o di qualcosa che non si possiede più.
Il secondo passaggio che deve compiere un giudice – lungo la strada diretta a un congruo, ed equo, risarcimento del danno patrimoniale – è il seguente: capire se i postumi residuati in capo all’infortunato permettano a quest’ultimo, in futuro, di svolgere (in tutto o in parte) un lavoro confacente al suo profilo professionale.
Nel caso affrontato dalla Corte, l’attrice, prima dell’evento in cui rimase sfortunatamente coinvolta (e all’esito del quale riportò un danno biologico del 65 per cento), era sul punto di ottenere la laurea in architettura.
La Corte di Appello le aveva negato il ristoro del pregiudizio patrimoniale perché la poveretta non era ancora ufficialmente laureata e, quindi, non avrebbe potuto svolgere la professione di architetto.
In realtà, e in base ai criteri sopra illustrati, i giudici avrebbero dovuto chiedersi se fosse verosimile che, rimanendo sana, la vittima avrebbe conseguito la laurea. E se fosse, altresì, plausibile – aggiungiamo noi – che la danneggiata, dopo aver ottenuto la laurea, iniziasse una carriera di architetto o fosse in grado di intraprendere una qualsiasi professione.
Orbene, se le due circostanze “verosimili” di cui sopra sono state vanificate dalle lesioni conseguenti al sinistro, il risarcimento del danno patrimoniale è certamente dovuto. L’unico problema ulteriore da affrontare consisterà evidentemente nell’individuare, e applicare, idonei parametri di quantificazione del danno patrimoniale in esame.
Avv. Francesco Carraro
www.avvocatocarraro.it
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