Il ruolo del committente: sicurezza nei cantieri
I compiti e le responsabilità del committente ai sensi del D.Lgs 81/2008 per i cantieri temporanei e mobili
La SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO entra a far parte dell’ordinamento giuridico italiano nel 1994 con la "626" (D.Lgs. 626/94). La Normativa specifica per particolari luoghi di lavoro quali i CANTIERI EDILI, entra in vigore con il D. Lgs 494/96 (sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili). La suddetta legge introduce documenti, figure professionali, adempimenti, obblighi ecc... rivoluzionari ed ancora oggi presenti e centrali nell’ambito della sicurezza dei cantieri; tra questi ricordiamo il PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC), il COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE (CSP, CSE), i COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta). Attualmente la "626" e la "494" sono state unificate (con novazioni) nel D. Lgs 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO). Tra le varie norme del nuovo Decreto troviamo l’individuazione dei SOGGETTI con compiti nell’ambito della sicurezza. Tra queste riveste un ruolo fondamentale il COMMITTENTE, per il quale il legislatore ha riservato il compito di essere punto di riferimento, il "regista" del progetto prima, e dell’esecuzione delle opere poi. L’art. 89, comma 1, lettera b recita: "committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;" Per il legislatore il COMMITTENTE ha un ruolo fondamentale: è il perno centrale del cantiere edile. Un ruolo così importante e denso di responsabilità è stato concepito per far si che il proprietario (o responsabile dell’opera nel caso di lavori pubblici) sia fortemente sensibilizzato nel cercare di rendere il cantiere sicuro ed efficiente. L’obbiezione che si potrebbe fare è la seguente: "come fa un cittadino comune, senza conoscenze tecniche e giuridiche ad adempiere al meglio a tali gravosi compiti? Beh il legislatore ha posto rimedio a ciò istituendo una figura professionale (facoltativa che può essere nominata in qualsiasi momento): il RESPONSABILE DEI LAVORI; questi è un soggetto terzo (spesso un professionista del settore) che, dal momento della sua nomina, svolge tutti i compiti che di legge sono assegnati al committente. Tornando alle responsabilità del committente (o del responsabile dei lavori se nominato), l’art. 90 del D.Lgs 81/2008 li elenca, andiamo a descrivere i più significativi: 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 (ingegneri, architetti, geometri, periti ecc...). 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 9. Il committente o il R.L., anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ... c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99. Il committente di un cantiere edile ha molteplici responsabilità; tra queste la sicurezza è tra le più importanti e gravose. Sottovalutarla e considerarla un inutile costo e perdita di tempo è assolutamente sbagliato; fatta bene e con criterio la sicurezza salva vite, evita infortuni gravi e sanzioni e può NON essere gravosa a livello di tempi e costi se ben progettata e concertata tra tutti gli attori parte in causa (committente, coordinatori, progettisti, imprese).
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