Il ruolo del medico competente in azienda
Qual è il ruolo del Medico Competente e cos'è la Sorveglianza Sanitaria?
Cerchiamo di dare una risposta completa ed esaustiva nei prossimi paragrafi in cui analizziamo, in particolare, la figura del Medico Competente in azienda in questo periodo di emergenza sanitaria.
Chi è il Medico Competente?
E’ quel professionista sanitario laureato in medicina e chirurgia che possiede i requisiti descritti dall’art.38 del D.Lgs. 81/08. Generalmente si tratta di un Medico specialista in medicina del lavoro oppure specialista in medicina legale o igiene e medicina preventiva che si è successivamente perfezionato tramite un percorso formativo universitario apposito.
Qualunque sia l’iter intrapreso, il requisito fondamentale è che il suo nome sia iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali liberamente consultabile presso il predisposto portale ministeriale.
Il Datore di Lavoro, una volta individuato il professionista di fiducia, dovrà nominarlo formalmente (art. 2 lett. h) del D.Lgs. 81/08) per affidargli la sorveglianza sanitaria della sua azienda.
Solo al Medico nominato compete pertanto l’esercizio di tutti i doveri descritti dall’art.25 del D.Lgs. 81/08.
Principalmente si occuperà di collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e di programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria.
Cos’è la Sorveglianza Sanitaria?
Qualsiasi Lavoratore o subordinato esposto a rischi nella sua attività, indipendentemente dal rapporto contrattuale, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per verificare la sua idoneità lavorativa.
Per fare questo, il Medico Competente, valutando il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ed effettuando sopralluoghi aziendali, redigerà il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS). In tale documento sono espressi gli accertamenti necessari affinché si possa formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Con tale certificazione il Medico assevera anche che il lavoratore non peggiorerà il suo stato di salute svolgendo le specifiche attività richieste nel suo lavoro e potrà dunque essere adibito a ricoprire quel ruolo.
Qualora si riscontrassero criticità nelle risultanze della visita medica eventualmente comprensiva di accertamenti come da PSS (art.41 D.Lgs. 81/08), il Medico potrà redigere un giudizio di non idoneità (temporanea o permanente), oppure un giudizio di idoneità parziale, ovvero con limitazioni e/o prescrizioni.
Con il termine limitazione si intende l’impossibilità di adibire il lavoratore a quella specifica attività (o parte di essa), mentre per prescrizione si intende le misura di tutela aggiuntiva che deve essere messa in atto affinché il Lavoratore possa svolgere quella specifica attività.
Tale visita e conseguente certificazione dovrà essere effettuata solo in precisi momenti:
- all’inizio dell’attività lavorativa (visita preventiva/preassuntiva);
- alla scadenza della validità del giudizio precedente, di norma un anno (visita periodica);
- qualora il Lavoratore venisse ricollocato e quindi sottoposto ad altri rischi (visita per cambio mansione);
- su richiesta dell’interessato per variazioni dello stato di salute che ne compromettono l’attività con giudizio precedente ancora in corso di validità (visita a richiesta del Lavoratore);
- in seguito a più di 60 giorni di assenza dal lavoro per motivi di salute sia per malattia che per infortunio (visita precedente alla ripresa del lavoro);
- Inoltre, in caso di esposizione a rischio chimico o cancerogeno (ad es. amianto) è prevista anche la visita alla cessazione del rapporto lavorativo.
Medico Competente e Covid-19
In questo contesto storico così peculiare, il ruolo del Medico in azienda assume ancora maggiore rilievo nella lotta contro la pandemia data dal virus SARS-COV-2 responsabile della malattia Covid-19.
Il virus è sfortunatamente ubiquitario. In qualsiasi situazione sociale che ci si trova ad affrontare, dal fare la spesa al supermercato al recarsi presso il proprio posto di lavoro, vi è la possibilità di imbattersi nella sua presenza.
Pertanto, nella maggior parte delle attività lavorative, il SARS-COV-2 deve essere considerato un rischio generico contro il quale ci si potrà difendere con l’istituzione di un protocollo anticontagio apposito e specifico redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente.
Ad innalzare ulteriormente l’attenzione aziendale dovranno essere i casi di “fragilità”, ovvero quei lavoratori che in considerazione delle loro patologie non in compenso e delle loro comorbilità, rischiano di avere degli esiti più impattanti dovuti alla patologia Covid-19.
In questi contesti è indispensabile il ruolo del Medico Competente per la loro individuazione e segnalazione al Datore di Lavoro nel rispetto della privacy e alla loro conseguente tutela.
In alcuni contesti lavorativi in cui, per il tipo di attività svolta, il rischio di imbattersi nel virus è maggiore rispetto alle comuni attività sociali, si valuterà il rischio come specifico o quantomeno generico aggravato e si redigerà un Protocollo di Sorveglianza Sanitaria specifico.
Dovranno essere messi in atto idonee e specifiche misure di protezione e tutala dei lavoratori, come l’utilizzo di DPI con grado di protezione più elevato di quanto richiesto per la popolazione generale, test di screening diagnostici seriati o la stretta adesione a campagne vaccinali per SARS-COV-2.
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