Il ruolo del visto di conformità nel Superbonus 110%
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. Decreto Rilancio) con l’articolo 119 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1^ luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Successivamente, con la Legge di Bilancio 2021, la misura è stata prorogata fino al 30 giugno 2022, con la possibilità di terminare i lavori già avviati entro il 31 dicembre 2022.
Sempre la Manovra 2021, ha poi inserito tra gli interventi “trainati” anche quelli mirati alla rimozione delle barriere architettoniche.
Senza entrare nel merito dei diversi interventi, suddivisi tra “trainanti” e “trainati”, sui quali sono già state divulgate tutte le informazioni utili, preme in questa sede sottolineare gli elementi essenziali per poter ottenere il Superbonus 110%, tra i quali rientra il visto di conformità.
Infatti, sempre in base all’art. 119 citato, il Superbonus 110% è usufruibile non solo come credito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, ma anche in alternativa attraverso:
• Cessione del credito ai fornitori, banche o istituti di credito;
• Sconto in fattura.
In entrambi i casi è necessario ottenere il visto di conformità.
Vediamo allora di che cosa si tratta e perché è importante il visto di conformità.
Indice:
Le condizioni per ottenere il Superbonus 110%
Sono diverse e differenziate le condizioni per ottenere realmente il Superbonus 110%.
Alcune sono condizioni legate alla mera progettazione, altre sono legate agli adempimenti contabili e burocratici.
Tra le prime rientrano certamente:
• l’ottenimento del miglioramento di due classi energetiche;
• la presenza di impianti di riscaldamento/raffreddamento e idrici funzionanti.
Invece in merito alle condizioni legate all’iter burocratico, è indispensabile:
• che l’immobile oggetto di riqualificazione energetica o antisismica abbia la conformità urbanistica;
• ottenere il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che attesti la regolarità dei documenti che danno diritto alle detrazioni di imposta (solo in caso di cessione del credito o dello sconto in fattura);
• ottenere un’asseverazione rilasciata da tecnici abilitati che certifichi il rispetto della normativa urbanistica vigente e la congruità delle spese sostenute;
• inviare una copia dell’asseverazione all’ENEA
Detto ciò, è intuibile come l’ottenimento del Superbonus 110% non sia così scontato. Va precisato, inoltre, che nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, sono altresì necessari ulteriori adempimenti come, ad esempio, proprio il visto di conformità.
Che cos’è il visto di conformità?
Il visto di conformità è un’attestazione che deve essere rilasciata nell’ambito dell’iter del Superbonus 110%, nel caso si opti per la cessione del credito o dello sconto in fattura, attestazione che deve esser poi trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
Il visto di conformità è disciplinato dall’art. 35 del D.lgs. 241/1997 e si esplica in un controllo effettuato da parte del professionista abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e responsabili dei CAF) in merito alla congruità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dal cliente ai fini contabili ed extracontabili.
Nello specifico, in merito al Superbonus 110%, il visto di conformità si ottiene solo dopo la verifica:
• della presenza delle diverse asseverazioni dei professionisti e tecnici abilitati, necessarie per ottenere le detrazioni;
• della congruità dei documenti e delle fatture per ottenere la detrazione del 110%.
Una volta ottenuto il visto di conformità, va poi tramessa all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione.
Il visto di conformità è di certo un tassello indispensabile di tutto l’iter procedurale per ottenere il Superbonus 110%. Senza di esso, o in caso di errore, l’Agenzia delle Entrate potrebbe certamente negare il beneficio fiscale e il committente/contribuente si troverebbe a dover sostenere tutte le spese senza poter utilizzare il credito di imposta.
Fin dall’entrata in vigore del Superbonus 110% sono emersi diversi dubbi in merito alle procedure, dubbi che non hanno risparmiato neppure il visto di conformità. Per tale motivo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato le linee guida fornendo una check list delle verifiche da effettuare e dei documenti da esaminare.
Le linee guida sul visto di conformità
Il documento emanato dal Consiglio e dalla Fondazione ha lo scopo di dissipare i dubbi sul ruolo del visto di conformità nell’ambito del Superbonus 110%.
Come specificato nel suddetto documento, se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, “in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il legislatore richiede l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”.
Ma che cosa deve accertare il visto di conformità?
Sempre nell’art. 119, comma 11, del Decreto “Rilancio” è specificato che: “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto (…), il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi".
Nel caso del Superbonus il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie.
Si badi bene che il visto di conformità ha una valenza di controllo formale sulla documentazione e non sostanziale sul singolo progetto che, invece, compete agli altri professionisti coinvolti (ingegneri, architetti e tecnici abilitati).
Tra gli elementi principali che devono essere verificati da parte del Commercialista si annoverano:
• idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile oggetto della ristrutturazione da parte del committente;
• possesso di redditi imponibili da parte del committente;
• possesso del titolo abilitativo che ne accerti la conformità urbanistica;
• relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori;
• comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale (se necessario);
• presenza del certificato catastale o domanda di accatastamento;
• documenti e fatture comprovanti il sostenimento della spesa per gli interventi edilizi (con distinzione tra interventi “trainanti” e “trainati”);
• presenza di bonifici bancari o postali parlanti.
A tale elenco si devono aggiungere altri documenti più specifici, ma necessari ai fini del riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate del credito di imposta da utilizzare con cessione di credito o con sconto in fattura.
Per questo è bene rivolgersi ad un Commercialista esperto per evitare che la pratica venga respinta.
Per completezza di informazioni, il visto di conformità va apposto sul Modello approvato con il Provvedimento 12 ottobre 2020, protocollo n. 326047, denominato “comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Questo studio si rende disponibile per qualunque ulteriore informazioni in merito e per assistenza nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura nell’ambito del Superbonus 110%.
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