Il silenzio inadempimento della p.a. nei procedimenti edilizi
Quand’è che si può configurare il silenzio inadempimento nel procedimento finalizzato al rilascio della sanatoria edilizia ex art. 36 e 37 del D.p.r. 380/2001. A chiarirlo è la sentenza del Consiglio di Stato n. 3430/2021 con la quale i giudici di palazzo spada intervengono su una vicenda di plurimi abusi edilizi e sul corretto obbligo di provvedere dell’ente locale, che come più volte affermato è titolare del potere dovere di vigilanza urbanistico edilizia, nonché di rilascio o diniego dei titoli abilitanti.
Sull’istituto del silenzio inadempimento e sulla sua formazione, i giudici di palazzo spada dicono che esso si configura allorquando sussista un obbligo di provvedere e che decorso il termine per assumere il provvedimento espresso finale "non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l'amministrazione una condotta inerte".
La predetta regola generale si applica anche, ricorda il consiglio di stato, "anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l’organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda" anche se vi è da ricordare che il silenzio inadempimento "non può configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un’utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell’intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente".
Interessante l’arresto con il quale i giudici spiegano il silenzio inadempimento nelle procedure edilizie: "Il silenzio-inadempimento riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l'emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l'Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge".
Di conseguenza, "l'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l'azione avverso il silenzio è, dunque, l'esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente".
Nel caso di specie, è stato valutato che non vi sono i presupposti per l’inadempimento da parte della p.a., atteso che in ordine al profilo delle opere abusive, poi sottoposte a procedura di sanatoria edilizia, la p.a. procedente ha assolto al proprio obbligo giuridico, vista l’ordinanza di demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Quanto alla procedura di cui all’art. 37 D.p.r. 380/2001, l’ente non ha fatto altro che applicare alla lettera il dettato normativo atteso che “gli effetti riconducibili alla presentazione della SCIA, intendendo in tale modo riferirsi agli effetti sananti, ritenuti associabili (anziché alla commissione di un illecito edilizio) alla presentazione dell’atto di parte; il Comune, nel reputare, dunque, applicabile l’istituto dell’accertamento di conformità, ha comunque richiesto un’integrazione della documentazione con la prova del pagamento della sanzione di € 516 e con l’autorizzazione sismica; documenti, come dato atto dalla stessa Amministrazione, prodotti dagli interessati".
Quanto alla procedura di archiviazione dell’ordine di demolizione, secondo i giudici, “non esisterebbero i presupposti per associare alla presentazione della SCIA di demolizione un effetto sanante, "perché si farebbe questione di una inammissibile demolizione parziale di opere suscettibili di valutazione unitaria ovvero per l’asserita possibilità di sanare le opere risultanti dalla demolizione soltanto con l’adozione di un provvedimento espresso, non essendo ammissibile la formazione di un titolo per silentium"
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