Il sostegno scolastico per i disabili maggiorenni

Ad ogni apertura di un nuovo anno scolastico per le famiglie in cui ci sia un ragazzo disabile in età scolare si ripropone, puntualmente, il problema del sostegno scolastico specializzato.
Indice:
La normativa vigente in materia
Ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili”) l’integrazione scolastica del soggetto diversamente abile nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza attraverso attività di sostegno che sono “garantite” mediante assegnazione di docenti “specializzati” (gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti).
L’art. 4 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, al comma II stabilisce che: “…le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e, tra l’altro … c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104…”.
Ancora, il IV comma puntualizza: “Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno…”.
Vi è di più!
La natura assolutamente inviolabile del diritto “de quo” trova conferma nell’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, al precipuo fine di assicurare - in attuazione dei principi generali fissati dalla Legge 104/92 - la piena integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, con interventi adeguati al tipo e alla gravità della disabilità, fa espressamente salva la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica.
La problematica del riconoscimento del sostegno scolastico
Pur essendo, dunque, la legge italiana garantista in materia, purtroppo, a causa della carenza dell’organico di sostegno rispetto alla domanda e delle limitate risorse economiche degli Enti preposti non di rado i genitori di ragazzi diversamente abili sono costretti ad adire le vie legali per vedere riconosciuti ai propri figli diritti spettanti loro per legge.
Ma se il problema assume proporzioni rilevanti in presenza di disabili minorenni, lo stesso si amplifica allorquando del sostegno scolastico specializzato debbano avvalersi quei ragazzi disabili che al compimento della maggiore età, dopo avere portato a termine il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado (“scuola media”), decidono di iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado (“liceo”).
Non è raro, infatti, che i Dirigenti scolastici neghino a questi ragazzi la possibilità di iscriversi ai corsi diurni dirottandoli sulla frequenza dei corsi per adulti (solitamente pomeridiani laddove non serali) stante il divario di età esistente tra il disabile, già maggiorenne, e gli altri ragazzi neo-iscritti.
E’ opportuno, allora, fare chiarezza in proposito.
La Circolare Ministeriale e le linee guida
La Circolare Ministeriale n. 22994 del 13.11.2019 per le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021 - (ultima, in ordine di tempo, emanata dal M.I.U.R. cui si attengono i Dirigenti degli Istituti scolastici e che non si discosta di molto dalle precedenti disposizioni in materia), all’art. 9 recita: 9 - Accoglienza e inclusione 9.1 - Alunni/studenti con disabilità, terzo comma: "L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992".
L’ultimo comma recita: “Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001)”.
I diritti dell’alunno/studente disabile ultradiciottenne
1) L’alunno/studente con disabilità che consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (“diploma di licenza media”) ha diritto ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado (“liceo”).
2) Anche l’alunno/studente con disabilità ultradiciottenne in possesso del diploma di licenza media ha diritto ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado (“liceo”) atteso che la sentenza n. 226/01 della Corte Costituzionale, richiamata dalla Circolare Ministeriale sopra citata, vieta agli ultradiciottenni soltanto l’iscrizione alla scuola media diurna, mentre riconosce loro la possibilità di iscriversi ai corsi per adulti con tutti i diritti relativi all’integrazione scolastica.
Resta ovviamente ferma la valutazione dell’opportunità che un disabile più che diciottenne frequenti il corso diurno della scuola superiore. Ciò in quanto la frequenza di corsi per adulti da parte della persona disabile ultradiciottenne, con tutte le misure di sostegno normativamente previste, assume una funzione tanto più rilevante in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da giovani ricompresi in una fascia di età tra i 14 e i 18 anni, il raggiungimento dell’obiettivo della integrazione scolastica. Obiettivo che può dirsi realmente funzionale ad uno successivo inserimento del disabile nel mondo sociale e del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che, anche sotto il profilo dell’età, sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del suo processo di maturazione (cfr., sul punto, TAR Campania, sentenza del 28.09.2013, n. 4503).
3) L’alunno/disabile ultradiciottenne che si iscrive alla scuola superiore di secondo grado e dichiari la propria intenzione di frequentare i corsi in orario scolastico HA DIRITTO al sostegno scolastico specializzato.
Ciò in quanto il disabile ultradiciottenne, iscritto e frequentante i corsi diurni degli istituti di istruzione superiore “ha il diritto di continuare per l’intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l'ausilio del sostegno scolastico specializzato ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della L. 104/1992 (secondo cui nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati)" - [sul punto, ex multis, il già richiamato T.A.R. Campania, Sentenza 4503/2013, nonché, da ultimo, TAR Campania - Ordinanza 1217/2019].
Deve, cioè, essere il disabile stesso a dichiarare di non voler frequentare i normali corsi in orario scolastico bensì i corsi per adulti in orario extrascolastico. Anche in tal caso, comunque, gli spetterà il sostegno.
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