Il sovraindebitamento e le opportunità di composizione della crisi


La procedura consente di risolvere gravi situazioni di sovraindebitamento ed è un'opportunità introdotta dalla legge 3/2012 (detta anche legge "salva suicidi")
Il sovraindebitamento e le opportunità di composizione della crisi

Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti.

La composizione della crisi da sovraindebitamento è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 3 del 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (detta anche legge “salva suicidi”) ed è, peraltro, oggetto di un importante riforma di più ampia portata da parte del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) che entrerà in vigore il 1° Settembre 2021.

Rappresenta una novità nell’ambito del diritto concorsuale perché prima nell’ordinamento italiano non era prevista alcuna regolamentazione riguardo alla crisi debitoria da parte di un soggetto privato. Con la normativa sul sovraindebitamento, nasce in Italia una gestione del debitore insolvente sul modello in vigore nella maggior parte dei Paesi europei. In particolare, nel Regno Unito da anni si parla di diritto al “Fresh start” ovvero alla possibilità per chi ha contratto debiti non più pagabili, di avere diritto ad un “nuovo inizio”.

Nell’attuale assetto normativo possono accedere alla procedura:

  • i consumatori

  • gli imprenditori agricoli;

  • le cosiddette “start up innovative”;

  • gli imprenditori sotto soglia art.1 Legge Fallimentare

  • gli imprenditori sopra soglia art. 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);

  • gli imprenditori cessati;

  • i soci illimitatamente responsabili;

  • i professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;

  • le società professionali ex L. 183/2011;

  • le associazioni professionali o gli studi professionali associati;

  • le società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;

  • gli enti privati non commerciali.

Non possono, invece, accedere alla procedura:

  • gli imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali;

  • i soggetti che, nei 5 anni precedenti, abbia già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;

  • i soggetti che abbiano subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore.

La norma prevede tre distinte procedure per il sovraindebitamento, tutte sono finalizzate ad una sorta di “esdebitazione” del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie attuali possibilità:

1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: è un piano di pagamenti riservato a imprese e professionisti. L’accordo prevede anzitutto un progetto a mezzo del quale viene proposto ai creditori un piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

2) Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche nota come “Piano del Consumatore”. Tale procedura è destinata esclusivamente a persone fisiche relativamente a debiti che non riguardano un’attività professionale in corso e prevede, come per la precedente, un progetto a mezzo del quale viene proposto un piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. Nella fattispecie, tuttavia, non è necessario il parere favorevole dei creditori: il piano viene approvato dal Giudice e sostituisce ogni altra pattuizione.

3) Liquidazione controllata del sovraindebitato, o liquidazione del patrimonio: nelle situazioni più difficili è possibile chiedere al Tribunale che i debiti vengano pagati con la Liquidazione del proprio patrimonio anche se solo parzialmente. La procedura determina l’esdebitazione per il debitore in sofferenza.

Con l’avvento del codice della crisi si è aggiunta una quarta possibilità definita “esdebitazione del debitore incapiente”.

Nell’applicazione della legge 3 del 2012 un ruolo di fondamentale importanza è ricoperto dall’Organismo di Composizione della Crisi, dal Gestore della Crisi e dal Giudice Delegato.

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di Avv. Claudio D'Amato

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