Il sovraindebitamento per il privato cittadino
Entrata in vigore della legge n.3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento per il privato consumatore

La promulgazione della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e della successiva n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, segna un’ulteriore importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva alcuna regolamentazione della cosiddetta insolvenza civile.
Il legislatore ha inteso introdurre misure strutturali dedicate a soggetti non fallibili che, anche in dipendenza delle attuali emergenze economiche, vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l’opportunità, in presenza di determinate condizioni, di avere rimessi i propri debiti per ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.
L’art. 6, co. 1, della L. n. 3/2012 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla medesima legge, mentre il consumatore può proporre, oltre all’accordo appena indicato, un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente il medesimo contenuto dell’accordo da sovraindebitamento.
Per accedere alle procedure previste dalla L. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell’art. 6, co. 2, s’intende:
1. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
2. ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.
L'art. 12-bis della legge prevede che:
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere piu’ di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita’ del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo’ disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
3. Verificata la fattibilita’ del piano e l’idoneita’ dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche’ dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita’.
Si tratta quindi di una assoluta novità per quanto riguarda la cd. insolvenza civile, posto che l'accesso alle procedure per la composizione della crisi (es. concordato preventivo) era riservato solo alle aziende che presentassero determinati requisiti dimensionali, in particolare superassero le soglie di legge per poter essere assoggettate al fallimento.
Con questa procedura, il privato cittadino che, non per sua colpa, si trova oggi nell'impossibilità di pagare i propri debiti ha un'opportunità di porre un rimedio alla propria situazione.
Al contempo, l'accesso alla procedura, in molti casi, può anche avere l'effetto di sospendere i procedimenti esecutivi in corso, in attesa che venga definito ed eventualmente omologato il piano di ristrutturazione del debito.
Il legislatore ha inteso introdurre misure strutturali dedicate a soggetti non fallibili che, anche in dipendenza delle attuali emergenze economiche, vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l’opportunità, in presenza di determinate condizioni, di avere rimessi i propri debiti per ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.
L’art. 6, co. 1, della L. n. 3/2012 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla medesima legge, mentre il consumatore può proporre, oltre all’accordo appena indicato, un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente il medesimo contenuto dell’accordo da sovraindebitamento.
Per accedere alle procedure previste dalla L. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell’art. 6, co. 2, s’intende:
1. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
2. ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.
L'art. 12-bis della legge prevede che:
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere piu’ di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita’ del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo’ disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
3. Verificata la fattibilita’ del piano e l’idoneita’ dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche’ dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita’.
Si tratta quindi di una assoluta novità per quanto riguarda la cd. insolvenza civile, posto che l'accesso alle procedure per la composizione della crisi (es. concordato preventivo) era riservato solo alle aziende che presentassero determinati requisiti dimensionali, in particolare superassero le soglie di legge per poter essere assoggettate al fallimento.
Con questa procedura, il privato cittadino che, non per sua colpa, si trova oggi nell'impossibilità di pagare i propri debiti ha un'opportunità di porre un rimedio alla propria situazione.
Al contempo, l'accesso alla procedura, in molti casi, può anche avere l'effetto di sospendere i procedimenti esecutivi in corso, in attesa che venga definito ed eventualmente omologato il piano di ristrutturazione del debito.
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