Sovraindebitamento, cos'è e come ridurre i debiti?


Ecco quali sono gli aspetti salienti della procedura di sovraindebitamento
Sovraindebitamento, cos'è e come ridurre i debiti?

 

La Legge 3/2012 introduce nel nostro ordinamento una procedura concorsuale per il debitore non soggetto a fallimento.

Possono ricorrervi persone fisiche, consumatori (il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), società, enti, che:

  • non svolgono attività d’impresa;
  • sono professionisti, società di professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
  • sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 L. fall.;
  • sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
  • sono imprenditori agricoli;
  • sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.

Vi deve essere il “sovraindebitamento” cioè “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Non possono accedere a queste procedure:

  • chi è soggetto a procedure fallimentari, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa;
  • chi ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • il debitore che ha determinato, per causa a se imputabile, l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo coi creditori;
  • aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

La procedura è attivabile solo a iniziativa del debitore stesso.

 

 


L'avvio della composizione della crisi

Salvo che siano costituiti gli organismi di composizione della crisi (OCC), l’avvio del procedimento avviene col deposito di un’istanza presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore, o del luogo di residenza del consumatore per la nomina di un professionista che svolge le funzioni di ausilio al debitore/consumatore nella predisposizione di una proposta di accordo ai propri creditori avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. E’ consigliabile che il debitore/consumatore sia seguito anche da un proprio professionista di fiducia nel raccordo con il professionista compositore (o l'OCC) per la predisposizione dell’accordo/piano.

Il piano redatto dal consumatore e la proposta di accordo redatto dal debitore devono prevedere:

  • scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, (per esempio pagamenti rateali, cessione crediti futuri, cessione dei beni, liquidazione dell’attivo, ecc…);
  • le garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti;
  • le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La proposta potrà, inoltre, prevedere il pagamento parziale dei creditori, anche privilegiati, purché a questi ultimi venga comunque assicurata una loro soddisfazione in misura equivalente a quella realizzabile in caso di vendita di beni posti a garanzia. Il pagamento dei crediti impignorabili deve essere assicurato in ogni caso, mentre per alcuni tributi e contributi devono essere pagati per intero anche se rateizzati.

Unitamente a tale proposta, il debitore deve depositare presso il Tribunale altri documenti, tra i quali il più importante è sicuramente l’attestazione sulla fattibilità del piano, redatta dal professionista compositore (o dall’OCC).

Una volta predisposta la proposta con tutti gli allegati richiesti dalla legge, dovrà essere depositata al Tribunale competente. Non oltre tre giorni, Il professionista compositore (o l’OCC) dovrà comunicare la proposta all’agente della riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali indicando la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e la presenza di eventuali contenziosi pendenti. Il professionista compositore (o l'OCC) ha possibilità di accesso a tutte le banche dati.

 


Omologazione del piano

Il Tribunale verificata l'esistenza dei requisiti per la procedura:

  • fissa dell’udienza per l'omologazione entro 60 gg. dal deposito della documentazione;
  • ne dispone la comunicazione ai creditori da parte del professionista compositore (o dell’OCC);
  • dispone il tipo di pubblicità che il compositore (o l'OCC) deve dare alla proposta;
  • dispone l’inibitoria e la sospensione di tutti gli atti esecutivi (inclusi quelli in corso) contro il debitore fino all’emanazione del provvedimento definitivo di omologazione dell’accordo.

Al compositore (o OCC) spetta ogni iniziativa funzionale al raggiungimento dell’accordo e alla buona riuscita dello stesso, inclusi soprattutto compiti di “mediazione” con i creditori che sono invitati a esprimere il loro consenso per iscritto. Il creditore che non risponde nei termini fissati è considerato a favore dell'accordo (silenzio assenso).

Conclusa la votazione, il professionista compositore (o l'OCC) trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento del quorum, allegando il testo dell’accordo. Nei dieci giorni dal ricevimento di detta relazione, i creditori possono sollevare eventuali contestazioni. Decorso il termine, il professionista compositore (o l'OCC) trasmette al giudice la relazione contenente le informazioni relative ai consensi espressi allegando le contestazioni ricevute. L’accordo di composizione della crisi può essere omologato col consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. L’omologazione può avvenire anche in caso di contestazione della convenienza dell’accordo da parte di uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato, qualora il giudice ritenga che il credito possa essere meglio soddisfatto dall’esecuzione dell'accordo. Una volta omologato, l’accordo è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori.

L’organismo di composizione della crisi rilascerà infine al giudice un giudizio definitivo sulla fattibilità del piano in relazione alla capacità del debitore di far fronte all’accordo tenuto conto anche delle contestazioni dei creditori.

Per il consumatore, invece, non è previsto il voto dei creditori, ma l'omologazione dipende dal giudizio che il Tribunale esprime sul piano, tenuto conto della relazione del professionista compositore (o dell'OCC), da allegare al piano in sede di deposito, ed avente ad oggetto:

  • la completezza e veridicità dei dati presentati;
  • la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria e, soprattutto, le cause dell’indebitamento e le ragioni dell’incapacità di adempimento da parte del consumatore;
  • la solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
  • eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.

A differenza che nella composizione della crisi del debitore non consumatore è che non c'è qui sospensione automatica e generale delle procedure esecutive (pignoramenti, vendite, ecc.) in corso. Il giudice può, però, sospendere le procedure esecutive pendenti qualora ritenga che la loro prosecuzione pregiudichi la fattibilità del piano stesso (cioè molto spesso). In ogni caso, i creditori anteriori all'avvio della procedura, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive, azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore dalla data dell’omologazione del piano. I creditori successivi, invece, non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

 


Esecuzione dell'accordo e del piano

Dopo l’omologazione, l’Organismo si adopera per risolvere le eventuali difficoltà nell’esecuzione dell’accordo, per vigilare sull’adempimento dell’accordo e per comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità. Resta al giudice la definizione delle eventuali contestazioni relative alla violazione di diritti.

Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall’accordo o dal piano stesso, l’organismo di composizione della crisi propone al giudice la nomina di un liquidatore, che provvede alla trattativa per la vendita di beni e incassa le somme ricavate. Funzione del professionista compositore (o OCC) è di vigilare sull’esatto adempimento e di risolvere eventuali difficoltà.

 


La liquidazione del patrimonio del debitore

La “Liquidazione del Patrimonio” può essere effetto del mancato adempimento dell'accordo oppure può essere scelta dal debitore come mezzo per liberarsi dai debiti accumulati vendendo il patrimonio esistente in quel momento. Nel primo caso, il giudice, su istanza di uno dei creditori, dispone la liquidazione in caso di annullamento dell’accordo, quando il debitore non esegue, entro i novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, oppure quando emergono atti diretti a frodare i creditori, e quando il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, o se l’esecuzione del piano diviene impossibile.

Nel secondo è il debitore stesso a chiedere la liquidazione.

 

 

L’esdebitazione

Consiste nella cancellazione di tutti i debiti anteriori alla domanda di composizione, anche se soddisfatti solo parzialmente.  E’ prevista, a particolari condizioni, per il debitore persona fisica nel caso della procedura di liquidazione del patrimonio.

In caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, l’effetto esdebitatorio è invece effetto automatico dell'esecuzione del piano. Occorre che il debitore:

  • abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  • non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  • non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
  • non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno degli specifici reati previsti dall’art. 16 della legge che riecheggiano la disciplina della bancarotta;
  • abbia svolto, nei quattro anni di durata della liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
  • siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Il legislatore aggiunge ancora che l’esdebitazione è esclusa quando:

  • il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
  • il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

In quest’ultima ipotesi il provvedimento di concessione dell’esdebitazione è revocabile in ogni momento, ad istanza dei creditori, così come quando risulti che e’ stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti.

L’esdebitazione non opera:

  • per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
  • per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  • per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di sovraindebitamento, sono stati successivamente accertati a seguito di nuovi elementi.

Articolo del:


di Andrea Galli - Giuseppe Maria Valenti

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