Il «succhiotto» sul collo è violenza sessuale
Il succhiotto non è assimilabile ad un «mero toccamento» se ha lo scopo di «apporre un marchio»
La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 novembre 2016, n. 47265, ha confermato la condanna di un uomo alla pena di sei anni e due mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) e per lesioni personali aggravate ai danni della sua ex amante.
Tra gli atti aventi natura sessuale la Corte ha ravvisato il cosiddetto «succhiotto» sul collo al quale l’uomo era ricorso al fine di apporre un "marchio" sulla donna, visibile a chiunque fosse interessato ad una relazione con lei.
Il «succhiotto» non è, infatti, assimilabile ad un «mero toccamento» delle labbra, ma esige un’attività prolungata che, «proprio per la sua durata ed intensità, esprime esattamente quella carica erotica che il concedersi con piacere alla bocca altrui comporta».
...continua nella nota a sentenza allegata http://www.studiopapotti.it/succhiotto-sul-collo-violenza-sessuale
Tra gli atti aventi natura sessuale la Corte ha ravvisato il cosiddetto «succhiotto» sul collo al quale l’uomo era ricorso al fine di apporre un "marchio" sulla donna, visibile a chiunque fosse interessato ad una relazione con lei.
Il «succhiotto» non è, infatti, assimilabile ad un «mero toccamento» delle labbra, ma esige un’attività prolungata che, «proprio per la sua durata ed intensità, esprime esattamente quella carica erotica che il concedersi con piacere alla bocca altrui comporta».
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