Il tasso alcolemico alto non esclude la particolare tenuità del fatto


Nessuna preclusione all'applicazione dell'art. 131 bis c.p. al reato di guida in stato di ebbrezza
Il tasso alcolemico alto non esclude la particolare tenuità del fatto

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13681/2016, secondo cui l’art. 131 bis cp può applicarsi anche alle fattispecie contravvenzionali di cui all’art. 186 Cds.

E’ evidente che nessun automatismo è consentito, dovendo comunque il Giudice apprezzare l’eseguità del danno e/o del pericolo e le modalità della condotta tenuta dal contravventore nello specifico caso concreto, valutate le circostanze dell’art. 133 c.p.

Si intende, così, recuperare il principio di offensività che sempre deve poter giustificare, in concreto, l’applicazione della sanzione penale; diversamente, ove il fatto storico sia di particolare tenuità, nulla precluderà al giudicante di escludere la punibilità e assolvere l’imputato.

La Cassazione ha, quindi, chiarito che “ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'articolo 131-bis del Codice penale, occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati (Sent. n. 54018/2018).

Diversa sorte per le sanzioni amministrative accessorie al reato di guida in stato di ebbrezza, che parrebbero sopravvivere all’assoluzione ex art. 131 bis c.p., in quanto riprenderebbero “..la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica"(Sez. Un. Cass. SSUU, sent. 25 febbraio 2016 (dep. 6 aprile 2016), n. 13681).

 

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di Avv. Manuela Martinangeli

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