Il Testamento
1. Che cos'è il testamento.
2. La revoca.
3. Adempimenti.
4. Tipi di successione.
5. Dichiarazione di successione.
2. La revoca.
3. Adempimenti.
4. Tipi di successione.
5. Dichiarazione di successione.
1. Il testamento è un prezioso strumento che la legge mette a disposizione dei privati per regolare la sorte del proprio patrimonio per il periodo successivo alla propria morte. Si tratta, pertanto, di una delle più alte espressioni dell’assolutezza della proprietà privata, che consente di superare il limite temporale della propria esistenza. Non può nascondersi il fascino di un tale istituto giuridico: la supremazia della volontà privata raggiunge qui il suo apice; cosa c’è di più potente della facoltà di incidere sulle proprie situazioni giuridiche e patrimoniali anche con riguardo ad un momento in cui non si è più in vita?
La legge, come sempre, tenta di soddisfare tutte le possibili esigenze che possono sorgere.
a.Per chi preferisce affidarsi ad un competente e qualificato professionista, quale è il Notaio, esistono due testamenti notarili: il testamento pubblico e il testamento segreto. Il primo è redatto direttamente dal Notaio sulla base della volontà espressa dal testatore. Il secondo è redatto direttamente dal testatore o da un terzo (in casi particolari), consegnato al Notaio, sigillato in modo che ne rimanga segreto il contenuto e conservato negli atti del Notaio. Questo testamento garantisce segretezza e conservazione del testamento, fino al momento della morte del testatore.
b.Per chi, invece, preferisce adottare la tecnica del “fai da te”, esiste il testamento olografo (che significa “testamento scritto di propria mano”). Il pregio di questo tipo di testamento è l’estrema semplicità di redazione, dovuta all’assenza di formalismi. Gli unici elementi essenziali che non possono mancare sono: •l’autografia (il testatore deve, cioè, scrivere tutto il testamento di proprio pugno: qualsiasi intervento esterno – ad es. di familiari che vogliano aiutare il testatore nella redazione – invalida il testamento);
• la data;
• la sottoscrizione.
Il supporto su cui scrivere può essere il più vario: foglio formato A3 o A4, uso bollo, a righi, a quadretti, bianco etc.
Anche la conservazione è estremamente semplice: basta porlo nel cassetto o in qualunque altro luogo, purché conosciuto da persona fidata del testatore.
Tuttavia, la tecnica del “fai da te” non sempre porta a risultati soddisfacenti, almeno nella intricata e insidiosa materia giuridica: redigere un testamento, senza conoscere la normativa delle successioni, potrebbe rivelarsi un grave errore che favorisce l’insorgere di controversie tra eredi e il rischio di tradire l’effettiva volontà del testatore, giungendo a risultati diversi da quelli da quest’ultimo voluti.
2. Sin dal diritto romano si è inteso tutelare al massimo il libero volere del testatore fino all’ultimo istante della propria vita, riconoscendogli la possibilità di cambiare idea sulla sorte dei propri beni. Questo significa che il testatore può sempre revocare il testamento, in qualunque forma lo abbia redatto (cioè anche se si è avvalso del testamento notarile). La revoca può essere effettuata mediante un nuovo testamento che annulli il precedente oppure con un atto pubblico di revocazione.
3. Alla morte del testatore, nel caso di testamento pubblico bisognerà andare dal Notaio per rendere pubblico il testamento. L’operazione si definisce verbale di registrazione e consente la piena conoscibilità ed eseguibilità del testamento. Nel caso di testamento olografo e di testamento segreto ci si recherà dal Notaio per procedere alla pubblicazione che consente di rendere eseguibili le disposizioni testamentarie. L’eccessivo ritardo nel portare il testamento olografo dal Notaio potrebbe essere rischioso, in quanto, in presenza di determinati requisiti, si potrebbe configurare l’ipotesi di indegnità a succedere (che è una forma di incapacità a ricevere per testamento) per occultamento del testamento.
4. Spesso si confonde tra la successione legittima che opera in mancanza di testamento, secondo quote prestabilite dalla legge e la successione dei legittimari che opera solo in presenza del testamento e secondo quote determinate dalla legge, (diverse da quelle della successione legittima) a favore di determinati soggetti (genitori e nonni, figli e figli di figli, coniuge). La prima opera automaticamente al momento della morte, mentre la seconda opera solo se il testatore non abbia rispettato le quote riservate ai legittimari, in seguito alla proposizione di un’apposita azione giudiziale (cd. azione di riduzione) che ha lo scopo di impugnare le disposizioni testamentarie lesive.
5. La dichiarazione di successione è un adempimento meramente fiscale che non ha alcun valore civilistico. Questo significa che non si è eredi solo in quanto “si fa la successione” (come si dice in gergo), ma a prescindere da questa ed in virtù solo dell’accettazione dell’eredità, che può essere effettuata espressamente, con un apposito atto, oppure tacitamente, mediante un atto di disposizione dei beni ereditari, che esprima implicitamente la volontà di accettare l’eredità.
Avv. Fabio Baldissara
La legge, come sempre, tenta di soddisfare tutte le possibili esigenze che possono sorgere.
a.Per chi preferisce affidarsi ad un competente e qualificato professionista, quale è il Notaio, esistono due testamenti notarili: il testamento pubblico e il testamento segreto. Il primo è redatto direttamente dal Notaio sulla base della volontà espressa dal testatore. Il secondo è redatto direttamente dal testatore o da un terzo (in casi particolari), consegnato al Notaio, sigillato in modo che ne rimanga segreto il contenuto e conservato negli atti del Notaio. Questo testamento garantisce segretezza e conservazione del testamento, fino al momento della morte del testatore.
b.Per chi, invece, preferisce adottare la tecnica del “fai da te”, esiste il testamento olografo (che significa “testamento scritto di propria mano”). Il pregio di questo tipo di testamento è l’estrema semplicità di redazione, dovuta all’assenza di formalismi. Gli unici elementi essenziali che non possono mancare sono: •l’autografia (il testatore deve, cioè, scrivere tutto il testamento di proprio pugno: qualsiasi intervento esterno – ad es. di familiari che vogliano aiutare il testatore nella redazione – invalida il testamento);
• la data;
• la sottoscrizione.
Il supporto su cui scrivere può essere il più vario: foglio formato A3 o A4, uso bollo, a righi, a quadretti, bianco etc.
Anche la conservazione è estremamente semplice: basta porlo nel cassetto o in qualunque altro luogo, purché conosciuto da persona fidata del testatore.
Tuttavia, la tecnica del “fai da te” non sempre porta a risultati soddisfacenti, almeno nella intricata e insidiosa materia giuridica: redigere un testamento, senza conoscere la normativa delle successioni, potrebbe rivelarsi un grave errore che favorisce l’insorgere di controversie tra eredi e il rischio di tradire l’effettiva volontà del testatore, giungendo a risultati diversi da quelli da quest’ultimo voluti.
2. Sin dal diritto romano si è inteso tutelare al massimo il libero volere del testatore fino all’ultimo istante della propria vita, riconoscendogli la possibilità di cambiare idea sulla sorte dei propri beni. Questo significa che il testatore può sempre revocare il testamento, in qualunque forma lo abbia redatto (cioè anche se si è avvalso del testamento notarile). La revoca può essere effettuata mediante un nuovo testamento che annulli il precedente oppure con un atto pubblico di revocazione.
3. Alla morte del testatore, nel caso di testamento pubblico bisognerà andare dal Notaio per rendere pubblico il testamento. L’operazione si definisce verbale di registrazione e consente la piena conoscibilità ed eseguibilità del testamento. Nel caso di testamento olografo e di testamento segreto ci si recherà dal Notaio per procedere alla pubblicazione che consente di rendere eseguibili le disposizioni testamentarie. L’eccessivo ritardo nel portare il testamento olografo dal Notaio potrebbe essere rischioso, in quanto, in presenza di determinati requisiti, si potrebbe configurare l’ipotesi di indegnità a succedere (che è una forma di incapacità a ricevere per testamento) per occultamento del testamento.
4. Spesso si confonde tra la successione legittima che opera in mancanza di testamento, secondo quote prestabilite dalla legge e la successione dei legittimari che opera solo in presenza del testamento e secondo quote determinate dalla legge, (diverse da quelle della successione legittima) a favore di determinati soggetti (genitori e nonni, figli e figli di figli, coniuge). La prima opera automaticamente al momento della morte, mentre la seconda opera solo se il testatore non abbia rispettato le quote riservate ai legittimari, in seguito alla proposizione di un’apposita azione giudiziale (cd. azione di riduzione) che ha lo scopo di impugnare le disposizioni testamentarie lesive.
5. La dichiarazione di successione è un adempimento meramente fiscale che non ha alcun valore civilistico. Questo significa che non si è eredi solo in quanto “si fa la successione” (come si dice in gergo), ma a prescindere da questa ed in virtù solo dell’accettazione dell’eredità, che può essere effettuata espressamente, con un apposito atto, oppure tacitamente, mediante un atto di disposizione dei beni ereditari, che esprima implicitamente la volontà di accettare l’eredità.
Avv. Fabio Baldissara
Articolo del: