Il testamento: olografo, pubblico o segreto...come scegliere.


Differenze e caratteristiche del testamento olografo, testamento pubblico e testamento segreto
Il testamento: olografo, pubblico o segreto...come scegliere.

Testamento olografo, testamento pubblico e testamento segreto

Per definizione, il testamento è quell’atto con cui una persona dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui non ci sarà più, cioè dopo la sua morte. In pratica, la legge fornisce uno strumento per poter far sì che il patrimonio (e non solo) sopravviva alla propria persona: ed infatti, se i diritti intimamente connessi all’individuo (ad esempio, quelli legati alla libertà di scegliere le cure a cui sottoporsi, ad utilizzare il proprio nome, ecc.) si estinguono insieme al suo titolare, i diritti di natura patrimoniale sopravvivono a colui a cui facevano capo, proseguendo nei propri eredi.

Prima di vedere le differenze tra le varie tipologie di testamento, è bene che spenda qualche parola sulla successione e sul testamento, cioè sul particolare negozio giuridico di cui già ti ho fornito alcune indicazioni. Iniziamo ad approfondire il primo argomento.

Alla morte di una persona si apre la successione, cioè quell’evento giuridico in virtù del quale ad un soggetto ne subentra un altro (o altri) nella titolarità dei rapporti giuridici. Esempio banale: alla morte di Tizio, proprietario di un’autovettura, subentra il figlio Caio, il quale diventerà il nuovo proprietario del veicolo.

La successione può essere di due tipi: legittima (o, in latino, ab intestato) se trova la sua disciplina direttamente nella legge; testamentaria se, al contrario, essa trova la sua regolamentazione nel testamento. Da ciò si evince una conseguenza tanto semplice quanto scontata: se una persona muore senza lasciare testamento, la successione si aprirà lo stesso e i beni del defunto verranno trasferiti rispettando il dettato legislativo. In buona sostanza, non v’è pericolo che le sostanze della persona che non c’è più vadano disperse: in un modo o nell’altro, la successione verrà aperta e chi ne ha diritto subentrerà nei rapporti giuridici del defunto.

Con il testamento, quindi, una persona può “programmare” la sorte che le proprie sostanze avranno alla sua dipartita. Il testamento, però, non consente di fare ciò che si pare: la legge tutela i parenti più prossimi da disposizioni arbitrarie del testatore, impedendogli di ledere quelle quote che spettano di diritto ai soggetti legati da vincolo di sangue oppure di coniugio. Così, una persona non potrà mai disporre con il proprio atto di ultima volontà di voler lasciare tutto agli amici e nulla ai figli. Le categorie protette dalla legge sono i cosiddetti legittimari, cioè coloro a cui spetta di diritto una fetta di eredità: questi sono i figli e il coniuge in primis, seguiti dai genitori e dagli altri discendenti. In ultima istanza, se la persona che decede non ha nessun parente, subentra lo Stato. Essendo l’atto (peraltro l’unico previsto dalla legge) con cui una persona esprime le proprie ultime volontà, l’ordinamento dedica al testamento un regime giuridico piuttosto particolare. Innanzitutto, il testamento è sempre revocabile.
Cosa significa?
Vuol dire che il testatore può sempre cambiare idea e modificare quanto deciso nel proprio scritto; tale facoltà gli è concessa sempre, fino alla sua morte. In secondo luogo, il testamento è un negozio giuridico unilaterale, nel senso che non c’è bisogno del consenso di altre parti perché sia efficace; ancora, il suo contenuto è complesso in quanto può disporre sia di rapporti patrimoniali che di rapporti di tipo diverso. Pertanto, le disposizioni testamentarie non solo soltanto patrimoniali ma anche morali. La legge consente poi di fare ricorso a diverse forme di testamento: si va dalla semplice stesura fatta di proprio pugno al redazione effettuata da un notaio, passando per il testamento segreto che conserva le caratteristiche di entrambi i modelli appena citati. Fatte queste doverose premesse, se l’argomento ti interessa e quanto detto sinora ti ha incuriosito, ti invito a proseguire nella lettura: ti spiegherò cos’è il testamento e quali sono le differenze tra le varie tipologie.


Testamento: quali sono le sue caratteristiche?

Il testamento è l’unico atto che la legge riconosce per disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui una persona avrà cessato di vivere. Si tratta di un negozio giuridico particolarissimo, che presenta diverse dissonanze con il più classico contratto, negozio per eccellenza. Ed infatti, il testamento non è un contratto in quanto, per poter essere valido, non necessita della volontà di altre persone ma solamente di quella del defunto. In altre parole, il testamento non deve essere accettato da nessuno: per questo è un atto unilaterale. Ma le caratteristiche del testamento (di ogni tipologia di testamento) sono molte di più; di seguito le principali.

Personalità e unipersonalità

Il testamento è un atto assolutamente personale, nel senso che nessuno può sostituirsi al testatore nell’esprimere la volontà di questi, nemmeno dietro delega, né è possibile che nello stesso scritto testamentario confluiscano le volontà di più persone (di qui il divieto del testamento congiuntivo).

Formalismo

Il testamento può assumere solamente le forme previste dalla legge: in tutti gli altri casi, l’atto sarebbe nullo e, pertanto, privo di ogni effetto giuridico. Il formalismo si lega alle differenze tra le varie tipologie di testamento: come vedremo, la legge ammette solamente il testamento olografo, quello segreto e quello pubblico.

Revocabilità

Il testamento è sempre revocabile da parte del suo autore: ciò vuol dire che, in qualsiasi momento, qualunque sia la forma dell’atto di ultima volontà, è possibile tornare sui propri passi e sostituire il vecchio testamento con uno nuovo. Il testamento può essere revocato attraverso un esplicito atto redatto a tal proposito (ad esempio: «Dichiaro di revocare il mio testamento redatto in data …»), oppure semplicemente mediante la redazione di un altro testamento: vale la regola, infatti, secondo cui il testamento successivo, anche se non contiene la revoca espressa di quello precedente, annulla tutte le disposizioni incompatibili con il primo.


Tipologie di testamento: il testamento olografo

Importante è in questa sede, sottolineare le differenze tra le varie tipologie di testamento, iniziando ad analizzare il testamento olografo.

Si tratta della forma testamentaria in assoluto più semplice, poiché l’atto deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore [1]. In pratica, il testamento olografo deve essere integralmente autografo, non può essere scritto con mezzi meccanici né da altri soggetti, nemmeno per conto del testatore e nemmeno se quest’ultimo è analfabeta. In questa evenienza, chi vuole fare testamento deve rivolgersi per forza ad un notaio.

Secondo la giurisprudenza, anche la guida della mano del testatore da parte di altra persona nel redigere il testamento olografo rende l’atto invalido, a nulla rilevando che quanto scritto corrisponda effettivamente alla volontà manifestata dal testatore [2].

Il testamento olografo può subire modifiche, aggiunte o cancellature, purché queste siano sempre state eseguite di persona dal testatore. Va specificato, tuttavia, che le modifiche apportate successivamente, per essere valide, devono essere datate e sottoscritte a loro volta.

Testamento olografo: data e sottoscrizione

È fondamentale che il testamento olografo, oltre che interamente scritto di proprio pugno dal testatore, sia datato e sottoscritto. La data serve a collocare nel tempo l’atto, cosicché, se dovesse essere scoperto un ulteriore scritto testamentario, quello con data successiva possa prevalere su quello precedente. La data deve riportare l’indicazione dal giorno, del mese e dell’anno, non essendo necessaria invece la specificazione dell’ora. La data può validamente riportare anche un’indicazione diversa, che possa però essere interpretata in maniera univoca (ad esempio: Natale del 2018). La data può essere apposta tanto all’inizio quanto in calce allo scritto. 

La sottoscrizione è elemento altrettanto essenziale: come l’intero testamento, anche essa deve essere obbligatoriamente apposta dal testatore, pena la nullità dell’atto. La sottoscrizione deve essere collocata alla fine delle disposizioni e serve a confermare le stesse in maniera definitiva: deve contenere il nome e il cognome dell’autore dell’atto ma, se fatta in altro modo (ad esempio, indicando lo pseudonimo), è altrettanto valida, purché sia possibile identificare il testatore con certezza.

Testamento olografo: dove farlo?

Secondo la legge, il testamento olografo può essere scritto su un qualsiasi foglio: è sufficiente anche un pezzo di carta non convenzionale perché si possa validamente redigerne uno, purché sia adatto a conservare il testo e a renderlo comprensibile. Il testamento olografo può essere redatto anche su più fogli separati, purché tra gli stessi vi sia una qualche forma di collegamento materiale oppure gli stessi siano facilmente ricollegabili tra loro in maniera che l’intero testo abbia un senso: nel primo caso, i fogli possono essere uniti mediante una graffetta o uso di una spillatrice, mentre nel secondo è possibile che le pagine siano numerate così da poter leggere in modo consecutivo le disposizioni.

Secondo la giurisprudenza, anche uno scritto avente forma di lettera, se rispetta tutti i canoni sopra visti del testamento olografo, può valere come atto di ultima volontà [3].


Tipologie di testamento: il testamento pubblico

Proseguendo con le differenze tra le varie tipologie di testamento, analizziamo ora il testamento pubblico. Il testamento pubblico è quello ricevuto e redatto da un notaio in presenza di due testimoni non interessati all’atto (non possono essere due eredi, quindi) [4]. Questa tipologia di testamento garantisce, grazie all’intervento del notaio, il rispetto delle disposizioni legislative, evitando così che l’atto possa in futuro essere impugnato dagli eredi legittimari le cui quote di legittima risultino lese.

Testamento pubblico: procedura

Il testamento pubblico deve essere redatto rispettando una serie di formalità:

  • innanzitutto, il notaio deve accertare l’identità personale del testatore;

  • il testatore deve dichiarare oralmente al notaio, alla presenza di due testimoni, le sue ultime volontà, in modo assolutamente spontaneo e libero. Può aiutarsi mediante la lettura di uno scritto precedentemente preparato;

  • il notaio, seguendo le disposizioni dettategli dal testatore, provvede alla materiale redazione dell’atto, segnalando all’interessato le eventuali modifiche da apportare per evitare contrasti con la legge e facendogli anche delle domande, se ciò può aiutare ad una migliore preparazione del testamento;

  • completata al redazione, il notaio dà lettura dell’atto al testatore, cosicché questi possa essere certo che la sua volontà sia stata trascritta esattamente;

  • al termine, viene apposta l’indicazione del luogo, della data e anche dell’ora in cui il testamento è stato redatto;

  • infine, il testatore, i testimoni e il notaio provvedono a sottoscrivere l’atto così formato. Se il testatore non è in grado di apporre la propria firma (perché analfabeta oppure perché impedito fisicamente), il notaio ha cura di riportare il motivo per cui il testatore non possa firmare l’atto. Si ricordi, infatti, che il testamento pubblico è l’unica forma di testamento a disposizione di chi non può o non è in grado di scrivere.


Tipologie di testamento: il testamento segreto

All’interno delle varie tipologie di testamento v’è, infine, il testamento segreto: si tratta di un atto a metà strada tra il testamento olografo e quello pubblico, visto che il testamento segreto viene preparato dal testatore e, successivamente, consegnato al notaio, il quale avrà come unico compito quello di custodirlo [5]. Approfondiamo.

Testamento segreto: come funziona?

Il testamento segreto può essere scritto di proprio pugno dal testatore, oppure redatto attraverso altri mezzi (computer, macchina da scrivere, ecc.) o addirittura da terzi, in tutto o in parte. Se il testamento è scritto per intero dal testatore, è sufficiente che al termine egli lo sottoscriva; altrimenti, la sottoscrizione del testatore deve essere posta, oltre che in calce, anche su ciascun foglio di cui si compone il testamento. Non è necessaria l’indicazione della data, che verrà apposta dal notaio all’atto del ricevimento.

Dopo aver preparato la scheda testamentaria, il testatore deve sigillare il documento e, in presenza di due testimoni, deve consegnarlo al notaio. A questo punto, il pubblico ufficiale provvede a redigere l’atto di ricevimento, direttamente sulla carta contenente le disposizioni testamentarie, sull’involucro che lo contiene oppure su involucro predisposto dal notaio stesso. L’atto di ricevimento riporterà le indicazioni della consegna, riportando la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, la presenza dei testimoni e la data. Al termine, l’atto viene sottoscritto dal testatore, dal notaio e dai testimoni.
 


Differenze tra le varie tipologie di testamento

Possiamo ora individuare in modo schematico le differenze tra le varie tipologie di testamento:

  • il testamento olografo presenta il vantaggio dell’economicità e della praticità, in quanto può essere preparato da chiunque in qualsiasi momento, senza dover spendere un centesimo. L’atto olografo beneficia inoltre della segretezza più assoluta. Lo svantaggio è che questa tipologia di testamento è la più debole, visto che un testamento olografo può essere facilmente distrutto, alterato, falsificato o anche smarrito;

  • il testamento pubblico ha il vantaggio della sicurezza, nel senso che, una volta consegnato al notaio, nessuno potrà provvedere a modificarlo, se non il testatore stesso che, avendo cambiato idea, voglia recarsi dal notaio per ritirare l’atto e modificarlo o sostituirlo per intero. Il testamento pubblico avrà la (quasi) assoluta certezza di essere stato redatto nel rispetto delle norme di legge; inoltre, rappresenta l’unica forma testamentaria cui può ricorrere chi non sappia o non possa scrivere. Lo svantaggio del testamento pubblico è che, poiché deve essere dettato in presenza di testimoni, non garantisce l’assoluta segretezza del contenuto; inoltre, rappresenta una forma molto onerosa di atto di ultima volontà;

  • il testamento segreto, come già detto, si pone a metà tra il testamento olografo e quello pubblico: di conseguenza, ha il vantaggio della segretezza e della sicurezza, ma non quello della certezza della conformità a legge del suo contenuto (poiché è redatto dal testatore). Anch’esso, inoltre, comporta un esborso economico, anche se non paragonabile a quello che occorre per il testamento pubblico.

 

[1] Art. 602 cod. civ.

[2] Cass., sent. n. 3163 del 17.03.1993

[3] Cass., sent. n. 11504 del 21.10.1992.

[4] Art. 603 cod. civ.

[5] Art. 604 cod. civ.

 

Articolo del:


di Valerio Tomassi

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