Quale tassazione per il traduttore freelance?


Nel caso in cui tu voglia intraprendere questo lavoro da freelancer, ecco un piccolo vademecum per orientarti sui principali aspetti fiscali
Quale tassazione per il traduttore freelance?

“Il traduttore è con evidenza l’unico autentico lettore di un testo. Certo più d’ogni critico, forse più dello stesso autore. Poiché d’un testo il critico è solamente il corteggiatore volante, l’autore il padre e marito, mentre il traduttore è l’amante”, diceva Gesualdo Bufalino.

Quello del traduttore è sicuramente un lavoro molto complesso e, come diceva il mio professore del liceo “in cui bisogna comprendere l’altro da sé”, passando da una cultura diversa alla propria attraverso il filtro delle esperienze interpretative personali maturate nel corso della tua vita.  

Nel caso in cui tu voglia intraprendere questa professione da freelancer, di complesso c’è anche l’aspetto fiscale.

In questo articolo voglio fornirti un piccolo vademecum per orientarti sui principali aspetti fiscali di questa professione.

Innanzitutto è fondamentale distinguere due tipi di traduzioni:

•    la traduzione editoriale;

•    la traduzione tecnica.

Questo perché eseguire l’una piuttosto che l’altra ha delle conseguenze fiscali non da poco.

Cominciamo a definire le due tipologie:

1.    Nella traduzione editoriale è forte la componente di creatività. L'autore fornisce un apporto originale all’opera ma senza pregiudicare i diritti esistenti sulla stessa. Per questo motivo è tutelata dal diritto d’autore, in quanto i libri così tradotti sono considerati delle vere e proprie opere di ingegno. L’editore, pertanto, dovrà ottenere in concessione sia il diritto di traduzione dell’opera originaria sia i diritti sulle traduzioni del traduttore. Il traduttore che svolge esclusivamente traduzioni di questo tipo non è obbligato ad aprire la partita Iva e non necessita di autorizzazioni da enti locali, né di iscrizioni camerali e previdenziali;

1.    La traduzione tecnica, invece, intesa come semplice trasposizione letterale da un’altra lingua, è considerata fiscalmente una prestazione di servizi e in quanto tale può essere svolta o in ritenuta d’acconto (prestazione occasionale) o in partita Iva.

È fondamentale, quindi, comprendere quando una traduzione è di un tipo piuttosto che di un altro. Tuttavia, talvolta può succedere che anche nelle traduzioni tecniche l’impronta personale abbia un carattere predominante e per questo diventa molto complesso individuare la linea di confine tra le due.  

I compensi percepiti per le traduzioni editoriali sono soggetti ad IRPEF, come qualsiasi reddito da diritto d’autore, e si sommano ad eventuali altri redditi posseduti determinando la tipica tassazione a scaglioni.

In questo caso il traduttore, non avendo partita Iva, non può scaricarsi i costi sostenuti per la sua attività. Per questo motivo, per agevolarlo, la normativa ha previsto delle deduzioni forfettarie pari al 25% se di età maggiore o uguale a 35 anni e pari al 40% se di età inferiore ai 35.

Questo significa che per ogni 1.000 euro guadagnati, se hai dai 35 anni in su ti verranno tassati solo 750 euro, invece, al di sotto dei 35 anni, ti verranno tassati solo 600 euro.

La tassazione segue il cosiddetto principio di cassa ovvero i redditi vengono tassati nell’anno in cui vengono percepiti (cioè nell’anno del pagamento) e non nell’anno di emissione della notula.

I redditi da diritti d’autore non sono soggetti ad IVA.  

Il traduttore inoltre, privo di partita Iva, non dovrà versare contributi Inps né pagare l’Inail. Da un lato questo può essere un vantaggio, ma dall’altro significa che non avrà diritto ad una pensione di vecchiaia, né a misure di sostegno in caso di inabilità né all’assegno di maternità.

Ovviamente il traduttore in regime di diritto di autore dovrà presentare la dichiarazione dei redditi, salvo eventuali casi eccezionali di esonero da verificare con il commercialista.

Per la dichiarazione dei redditi serve la cosiddetta CU (certificazione unica) attestante la ritenuta d’acconto del 20% trattenuta e versata sul 75% del compenso per chi ha dai 35 anni in su o sul 60% del compenso per chi ha meno di 35 anni.

I compensi per le traduzioni tecniche, invece, seguono due linee differenti a seconda che si svolga il servizio come prestazione occasionale in ritenuta d’acconto oppure come lavoro autonomo in partita Iva.

Per la prestazione occasionale in ritenuta d’acconto, fino a 4.800 euro annui c’è esenzione IRPEF e fino ai 5.000 euro annui non si versano i contributi all'Inps. Al superamento di queste soglie la tassazione, invece, è ordinaria e l’iscrizione all’Inps è obbligatoria, quindi a quel punto sarebbe più conveniente valutare l’apertura della partita Iva.  

Ricordo in ogni caso che lavorare in ritenuta d’acconto è possibile solo quando non hai dei lavori continuativi nel tempo, ma lavoretti occasionali una tantum.

Se, invece, il tuo lavoro è continuativo allora occorre aprire la PARTITA IVA e farlo con il regime forfettario ti permetterebbe di avere una tassazione agevolata.  

Chiaramente è necessario verificare prima che tu abbia i requisiti di accesso a questo regime favorevole.

In genere con la partita Iva ordinaria è possibile scaricare tutti i costi inerenti l’attività, ma non nel caso di regime forfettario. Questo particolare regime fiscale di favore, infatti, non consente di dedurre i costi, tuttavia ti consente di vedere tassati solo il 78% dei ricavi.

La tassazione, inoltre, è al 5% per i primi 5 anni di attività e al 15% per gli anni successivi.

Anche i contributi Inps (nella misura del 25,72%) sono calcolati solo sul 78% dei ricavi. I contributi inoltre si pagano solo se si fattura e non esistono invece contributi fissi.

Finora abbiamo parlato solo dei traduttori che svolgono esclusivamente o traduzioni editoriali o traduzioni tecniche.  

Esistono però anche i cosiddetti “traduttori misti” che fanno entrambe le cose. Per loro esistono contemporaneamente la tassazione dei redditi da diritto d’autore per le traduzioni editoriali da un lato e la tassazione dei redditi da partita iva per le traduzioni tecniche dall’altro.

Se hai dubbi o sei interessato ad approfondimenti scrivi a consulenza@bellomiadvisor.it o chiama al numero 039/2260095 o 348/3921101. Ti aiuterò a chiarire ogni dubbio e a trovare la soluzione più adatta alla tua situazione!
 

 

Articolo del:


di Dott.ssa Federica Bellomia

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