Il trattamento di fine rapporto in busta paga


Novità con la LEGGE DI STABILITÀ 2015
Il trattamento di fine rapporto in busta paga
Il trattamento di fine rapporto lavoro (cd. buonuscita o liquidazione) è un importo garantito al lavoratore al termine di ogni attività lavorativa, commisurato alla retribuzione percepita ogni anno.

L’accantonamento è determinato da un importo pari e comunque non superiore alla retribuzione lorda dovuta per ogni anno di lavoro, divisa per 13,5. In caso di prestazione di durata inferiore all’anno, l’importo deve essere riproporzionato.
Il TFR è inoltre rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di una percentuale dell’1,5 % in misura fissa, e con il 75 % dell’aumento dell’indice dei prezzi, quale indicato dall’ISTAT.

Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del Tfr dopo aver maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, in misura non superiore al 70% dell’importo accantonato. Tale richiesta deve essere giustificata da particolari esigenze, essenzialmente correlate a spese da sostenere per prestazioni sanitarie o per l’acquisto della casa di abitazione propria o per i figli, e deve essere comprovata (ad esempio, con ricevute e fatture relative a spese mediche, con il rogito notarile per l’acquisto di immobili, ecc.).


Prima dell’approvazione della Legge di Stabilità il dipendente poteva scegliere di mantenere il TFR in azienda oppure di versarlo in un fondo di previdenza complementare.

Oggi è possibile anche ottenere mensilmente la quota di TFR maturata in busta paga, per come previsto dal comma 26 dell’art. 1 della legge 190/2014.

La scelta, una volta manifestata, non può essere revocata fino al 30 giugno 2018, riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno sei mesi, restano comunque esclusi da questa possibilità i lavoratori agricoli e i lavoratori domestici, i lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, i lavoratori delle aziende in crisi ex art. 4 legge 297/1982.

Per richiedere la Qu.I.R. (cd. Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come integrazione della retribuzione) il dipendente deve sottoscrivere un apposito modulo e consegnarlo al datore di lavoro. L’erogazione della Qu.I.R. avverrà a partire dal mese successivo rispetto a quello in cui si è fatta richiesta, nelle aziende con più di 50 dipendenti, e tre mesi dopo in quelle con meno di 50 dipendenti. Questo per dare tempo alle piccole imprese di accedere ai prestiti delle banche assistiti dal Fondo di garanzia dello Stato.



Articolo del:


di PM Studio Molinaro

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