Il Trust


Il Trust come strumento per la realizzazione di finalità benefiche
Il Trust
Nel precedente articolo dal titolo "Vorrei fare beneficienza ma..." Luciana chiedeva di lasciare in beneficienza proprietà e somme di denaro ad enti o associazioni Onlus con la "garanzia" che tali beni venissero utilizzati per i soli fini da lei individuati (per esempio: la costruzione di un ospedale su un terreno donato o la ristrutturazione di un edificio storico con le somme devolute ecc.)

Abbiamo individuato alcuni strumenti, come il Testamento, la Donazione e la Fondazione e ci eravamo lasciati con l’interrogativo se il Trust poteva essere d’aiuto a Luciana.

Vi tralascio tutta la genesi e di come il Trust è "migrato" nel nostro ordinamento. Tuttavia, proprio per la sua estrema versatilità, può rivelarsi un utile strumento per la realizzazione di finalità benefiche pensate da Luciana.

A questo punto è necessario prima descrivere brevemente alcune figure previste da questo istituto perché propedeutico per comprendere meglio quanto segue.

Nel Trust troviamo:

Il Disponente e Guardiano. La nostra amica Luciana, che sempre ha avuto un ruolo di primo piano in tutte le sue attività, potrebbe essere parte attiva del progetto e collaborare con il Trustee nell’attuazione dello scopo del Trust. La finalità potrà essere anche specificamente individuata in un’opera precisa, come appunto, la collaborazione alla ristrutturazione di un determinato palazzo.
Alla morte di Luciana o in caso di sua sopravvenuta incapacità, il suo ruolo potrà essere assunto da un soggetto di sua fiducia e previamente individuato nell’atto.

Il Trustee. Una Trustee Company o una figura professionale che deve dare esecuzione e perseguire le finalità del Trust.

Il Beneficiario. L’ente o l’associazione individuata. Potrebbe essere previsto ed opportunamente indicato nell’atto istitutivo del Trust un "beneficiario successivo" qualora dovessero avanzare delle disponibilità una volta conclusa l’opera.
Tra Trustee e associazione potrebbe stipularsi un contratto nell’ambito del quale il Trustee si obbliga a versare all’associazione un determinato importo, previamente concordato, secondo le modalità e i tempi indicati nell’atto istitutivo. L’associazione, a sua volta, conferma gli impegni assunti verso il Disponente in merito alla realizzazione dell’opera, nonché accetta la legittimazione passiva del Trustee ad agire nei suoi confronti per l’adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Trust dovrà poi essere dotato di tutti i beni e risorse che il disponente vorrà conferire, perdendone così non solo la disponibilità ma anche la proprietà. Il Trustee impiegherà le somme segregate in Trust (e i redditi da esse derivanti) per realizzare lo scopo del Trust (a tal proposito l’atto istitutivo potrebbe contenere una clausola ad hoc in virtù della quale il Trustee effettua all’Associazione dei versamenti funzionali alla realizzazione dell’opera voluta, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di volta in volta certificato dall’Associazione e verificato dal Guardiano).

Quanto durerà il Trust? La durata coinciderà con il tempo necessario alla realizzazione dell’opera indicata ovvero con l’esaurimento delle risorse costituenti il fondo in Trust.

E’ possibile inoltre inserire nell’atto istitutivo anche una clausola che preveda, in caso di necessità del Disponente, che il Trustee possa sottrarre le disponibilità conferite, o parte di esse, al fine di provvedere alla sua cura e assistenza.

Rispetto alla Donazione e al Testamento presenta sicuri vantaggi perché protegge le somme destinate alla finalità benefica, evitando che si confondano col patrimonio residuo del beneficiario e possano, così, essere aggredite da eventuali suoi creditori. Inoltre, essendo plasmabile e modulabile secondo le volontà del disponente, questo può eventualmente prevedere che le somme eccedenti la realizzazione dell’opera possano essere restituite o, piuttosto, rientrare in un piano di erogazioni continuative a seconda delle evoluzioni del progetto, anche successive alla morte del disponente, con i fondi da questi conferiti in Trust.

Rispetto alla Fondazione si ha una maggiore flessibilità e la natura assolutamente privata. La fondazione è soggetta a regolamentazioni e forme di controllo di natura pubblica, mentre con il Trust il disponente può prevedere tutte le raccomandazioni a cui si deve attenere il trustee e scegliere la persona o l’ente incaricati di controllare l’attività del trustee (peraltro nel Trust tale controllo è solo eventuale perché il disponente potrebbe anche omettere di nominare dei guardiani). Inoltre il disponente può stabilire che il patrimonio, una volta assolto lo scopo stabilito, possa essere devoluto a beneficiari liberamente scelti. Nelle fondazioni, invece, risultano delle limitazioni nella devoluzione del patrimonio dopo la sua estinzione (è ad esempio vietato che i beni possano tornare al fondatore o ai suoi eredi).

Siete curiosi di sapere quale strumento abbia scelto Luciana?
Luciana dopo vari incontri e soppesato i pro e i contro delle varie soluzioni ha deciso per la Donazione Modale.

Articolo del:


di Massimo Bonaldo

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